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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19253/2021 del 07/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

Due comproprietari di un appartamento al primo piano avevano convenuto il condominio chiedendo l'eliminazione delle infiltrazioni di umidità e il risarcimento dei danni. In primo grado il tribunale aveva dichiarato cessata la materia del contendere quanto ai lavori, già eseguiti, e aveva rigettato la domanda risarcitoria ritenendo i danni non imputabili al condominio. La corte d'appello aveva invece accolto l'impugnazione dei proprietari, condannando il condominio al risarcimento di euro 33.600,00, oltre interessi e spese. Il condominio ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) omesso esame delle CTU, sostenendo che non avessero affermato la causazione delle infiltrazioni da insufficiente coibentazione del portico comune e che invece avessero attribuito i fenomeni alle condizioni dell'appartamento e alla condotta dei proprietari; 2) violazione degli artt. 1117 e 2051 c.c., negando la responsabilità del condominio ex custodia e sostenendo che il vizio riguardasse proprietà esclusiva e non parti comuni; 3) violazione dell'art. 345 c.p.c., deducendo che la domanda di danno non patrimoniale fosse stata proposta solo in appello; 4) violazione di norme su prove, presunzioni, liquidazione e onere della prova, contestando la prova del danno tramite presunzioni ritenute non idonee; 5) carenza assoluta o apparenza di motivazione, perché l'affermazione sulla segnalazione dei problemi al condominio non sarebbe stata supportata da puntuale richiamo documentale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi, secondo, quarto e quinto motivi, e infondato il terzo. In particolare ha osservato che il ricorrente, sotto la veste dell'omesso esame o della violazione di legge, mirava in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento delle risultanze peritali e istruttorie, non consentito in sede di legittimità. Ha inoltre affermato che, accertato che il vizio costruttivo riguardava una parte comune dell'edificio, il condominio, quale custode delle cose comuni, risponde ex art. 2051 c.c. dei danni arrecati alla proprietà esclusiva dei condomini, anche se originati da difetti costruttivi. Quanto al danno non patrimoniale, la Corte ha rilevato che la domanda di ristoro di 'tutti i danni' era già contenuta nelle conclusioni originarie, sicché non vi era tardività. Ha poi ribadito che il giudizio presuntivo del merito è incensurabile se sorretto da motivazione logica e che, nel caso concreto, la prova del danno alla vita di relazione e alla salubrità domestica era stata adeguatamente desunta dalle CTU e dal perdurare del disagio. Il condominio è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    Il condominio, quale custode delle cose comuni, risponde dei danni causati dalle parti comuni alla proprietà esclusiva dei singoli condomini, anche quando il pregiudizio sia ricollegabile a difetti costruttivi dell'edificio.

  • art. 1117 c.c.

    Le parti dell'edificio richiamate come comuni rilevano ai fini dell'imputazione della responsabilità al condominio per i danni derivanti dal loro cattivo stato o difetto costruttivo.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame riguarda fatti storici decisivi e non consente di censurare in cassazione il mero diverso apprezzamento delle consulenze tecniche.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    La dedotta violazione di legge non può essere usata per sollecitare una rivalutazione del fatto e delle risultanze istruttorie.

  • art. 345 c.p.c.

    Non vi è violazione del divieto di nuove domande in appello quando il petitum risarcitorio era già stato formulato in termini ampi nelle conclusioni originarie.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione delle prove da parte della Cassazione.

  • art. 2059 c.c.

    La Corte richiama la norma in relazione al danno non patrimoniale riconosciuto sulla base degli accertamenti istruttori.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni possono sorreggere il convincimento del giudice se gravi, precise e concordanti; anche una sola presunzione è sufficiente se adeguata.

  • art. 2056 c.c.

    La norma è richiamata nel contesto della liquidazione del danno risarcibile.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione può avvenire in via equitativa ove il danno non sia provabile nel suo esatto ammontare.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sull'onere della prova è stata ritenuta inammissibile perché mirava in realtà a contestare l'apprezzamento del materiale istruttorio.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La doglianza di motivazione apparente è esclusa quando la sentenza contenga un percorso argomentativo comprensibile e non contestato nei suoi passaggi essenziali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Essendo il ricorso rigettato, sono stati ravvisati i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato come parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare una censura di omesso esame o di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove, delle consulenze tecniche o del merito della decisione.
  • Ai fini della responsabilità del condominio ex art. 2051 c.c., è sufficiente che il danno provenga da una parte comune dell'edificio; il condominio risponde anche dei pregiudizi derivanti da difetti costruttivi delle cose comuni.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omissione di un fatto storico decisivo, non la contestazione dell'interpretazione data dal giudice alle risultanze istruttorie.
  • La domanda risarcitoria non è nuova in appello se in primo grado era stata già formulata in termini omnicomprensivi, tali da ricomprendere tutte le componenti di danno poi liquidate dal giudice.
  • La prova del danno può essere desunta anche in via presuntiva, purché il ragionamento inferenziale sia sorretto da elementi gravi, precisi e logicamente coerenti, secondo un criterio di normalità e verosimiglianza.
  • La motivazione è apparente solo quando manchi un reale percorso argomentativo; non sussiste se la sentenza dia conto, sia pure sinteticamente, degli elementi decisivi posti a base della decisione.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeSpese condominialiImpugnazioni
RamiResponsabilità civileCondominioProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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