Cassazione Civile, Ordinanza n. 21416/2022 del 06/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un incarico professionale conferito a un geometra per predisporre e presentare al Comune la documentazione necessaria al cambio di destinazione d'uso del piano terra di un fabbricato di proprietà dei committenti. Il professionista otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento di euro 2.076,80 a titolo di compensi. I committenti proponevano opposizione sostenendo che il tecnico avesse agito in violazione del dovere di diligenza, perché avrebbe accettato un incarico non realizzabile alla luce della normativa urbanistica; formulavano anche domanda riconvenzionale di risarcimento danni. Il giudice di pace accoglieva l'opposizione, ritenendo il professionista responsabile per avere assunto e svolto un incarico che non poteva essere realizzato. In appello, il professionista deduceva invece che l'incarico fosse fattibile e che il rigetto dell'istanza dipendesse non da un suo errore, ma dall'assetto normativo urbanistico; i committenti resistevano e proponevano appello incidentale. Il tribunale accoglieva l'appello principale, riteneva assorbito l'incidentale e confermava il decreto ingiuntivo. In cassazione i ricorrenti articolavano quattro motivi: 1) violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., sostenendo che il giudice d'appello avesse deciso su una ricostruzione diversa da quella devoluta; 2) violazione degli artt. 1460, 1176 e 2236 c.c., lamentando il mancato rilievo dell'inadempimento professionale e la mancata considerazione del parere dell'avvocato amministrativista consultato prima dell'incarico; 3) omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all'eccessività del compenso; 4) violazione degli artt. 1218, 1223 e 1460 c.c., per avere escluso la prova dei danni da inadempimento del tecnico.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo sia la violazione dell'art. 342 c.p.c. sia quella dell'art. 112 c.p.c., perché il giudice d'appello si era limitato a rivalutare, entro i limiti delle allegazioni di primo e secondo grado, la sussistenza dell'inadempimento dedotto in opposizione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, osservando che la valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini dell'art. 1455 c.c. è apprezzamento di fatto riservato al merito e che il parere dell'avvocato amministrativista era stato comunque esaminato. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, perché mascherava come omesso esame una critica alla valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, perché rivolto in realtà contro la sentenza di primo grado e comunque non idoneo a censurare la statuizione di assorbimento pronunciata dal tribunale dopo l'accoglimento dell'appello principale. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il giudice d'appello non ha violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo deciso sulla base delle allegazioni già introdotte dalle parti e senza introdurre questioni nuove d'ufficio.
L'atto di appello deve contenere una chiara individuazione dei punti contestati e delle ragioni di censura, ma non richiede formule sacramentali né un progetto alternativo di decisione; nel caso concreto l'appello era sufficientemente devolutivo.
Non è stato ritenuto configurabile un legittimo rifiuto di pagamento per inadempimento del professionista, poiché il giudice di merito ha escluso la prova dell'inadempimento.
La doglianza sulla violazione della diligenza professionale è stata ritenuta infondata/inammissibile perché la valutazione della condotta del professionista appartiene al giudice di merito.
Richiamato dai ricorrenti, ma la Corte non ha ravvisato una violazione nella valutazione del giudice di merito circa l'operato del professionista.
La gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive è questione di fatto rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.
Richiamato dai ricorrenti per il risarcimento del danno da inadempimento; la censura è stata però dichiarata inammissibile perché non investiva correttamente la statuizione d'appello.
Richiamato ai fini della pretesa risarcitoria; la Corte non ha esaminato nel merito il quantum del danno, perché la doglianza era inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Essendo il ricorso rigettato, la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato invocato per i motivi di violazione di legge, ma le censure sono state respinte o dichiarate inammissibili perché dirette in sostanza a contestare valutazioni di fatto.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stato invocato per lamentare nullità processuali; la Corte ha escluso la dedotta nullità.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La censura di omesso esame è stata ritenuta inammissibile perché in realtà mirava a una nuova valutazione delle prove.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, la violazione dell'art. 342 c.p.c. sussiste solo quando l'atto di impugnazione non consenta di individuare chiaramente le questioni e le ragioni di censura; non è invece necessario un modello formale rigido o un progetto alternativo di sentenza.
- L'art. 112 c.p.c. non è violato se il giudice di merito rivaluta i fatti già allegati dalle parti e decide entro il perimetro delle questioni devolute, anche quando valorizzi circostanze diverse da quelle ritenute decisive dal primo giudice.
- La valutazione della gravità dell'inadempimento contrattuale e della diligenza professionale, quando dipende dall'apprezzamento delle circostanze di fatto e della prova raccolta, è riservata al giudice del merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti propri del vizio di legittimità.
- La deduzione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzata per sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio: se la censura mira in concreto a contestare l'apprezzamento delle prove, essa è inammissibile.
- Chi invoca l'inadempimento del professionista per sottrarsi al pagamento del compenso deve dimostrare in modo specifico la violazione degli obblighi di diligenza e il nesso tra tale violazione e il mancato conseguimento del risultato; in mancanza, il rifiuto del pagamento può risultare contrario a buona fede.
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