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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11137/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per detenzione illecita di cocaina a fini di cessione. Ha dedotto, in primo luogo, il difetto di motivazione sulla riferibilità a lui della sostanza stupefacente rinvenuta nel cortile/atrio adiacente alla sua abitazione, sostenendo che i giudici di merito avessero erroneamente attribuito a lui il materiale sequestrato. In secondo luogo, ha censurato la violazione di legge e i vizi motivazionali in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, lamentando che non fossero stati valorizzati elementi positivi di segno contrario.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché mirava a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, attività preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione di merito ritenuta coerente, logica e priva di contraddizioni sulla riferibilità della droga all'imputato e sul tentativo di disfarsene. Anche il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile, poiché relativo al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche, decisione sorretta da motivazione congrua: la Corte ha richiamato il considerevole quantitativo di cocaina, la parziale ammissione e il dato che l'imputato, pur disoccupato, traeva presumibilmente sostentamento dallo spaccio. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    norma incriminatrice posta a base della condanna per detenzione illecita di stupefacente finalizzata alla cessione a terzi; la fattispecie concreta riguarda cocaina in quantitativo significativo, suddivisa in dosi.

  • art. 62-bis cod. pen.

    le circostanze attenuanti generiche costituiscono oggetto di un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e possono essere negate con motivazione fondata sulle ragioni preponderanti della decisione, purché congrua e non contraddittoria.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

  • sentenza Corte costituzionale n. 86 del 13 giugno 2000

    richiamata in relazione alla necessità di verificare che la parte non abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ai fini della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito probatorio quando la decisione impugnata sia sorretta da motivazione logica, coerente e immune da contraddizioni; il ricorso che si risolva in una diversa lettura degli elementi di fatto è inammissibile.
  • La riferibilità all'imputato della sostanza stupefacente può essere desunta, in modo non illogico, da un complesso di indizi fattuali, tra cui la condotta immediatamente susseguente alla presenza degli operanti e il tentativo di occultamento o disfarsi della droga.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è espressione di un apprezzamento di fatto del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e non contraddittoria, anche quando la difesa invochi elementi positivi di segno contrario.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, in linea di principio, la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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