Cassazione Penale, Sentenza n. 34632/2024 del 13/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza del 23/01/2024 che lo aveva condannato alla sola pena pecuniaria per occupazione abusiva di immobile, proponendo tre motivi di ricorso davanti alla Corte di Cassazione. Le doglianze principali erano la presunta carenza e genericità della motivazione del giudice di primo grado e il mancato riconoscimento della "particolare tenuità dell'offesa" ai sensi dell'art. 131-bis c.p.; in sostanza il ricorrente chiedeva che fosse ritenuta l'applicabilità dell'istituto attenuante della particolare tenuità e contestava la motivazione che aveva ritenuto l'offesa non particolarmente tenue.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e assoluta genericità ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. Motivo: i motivi di cassazione non hanno svolto un necessario confronto ragionato con le specifiche argomentazioni contenute nella decisione impugnata, limitandosi a riproporre le stesse difese già respinte in primo grado e senza indicare in che cosa consisterebbe l'illogicità o l'insufficienza della motivazione. In particolare la Corte ha ritenuto che la dimensione temporale dell'offesa fosse incompatibile con la particolare tenuità richiesta dall'art. 131-bis c.p. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 3, codice di procedura penale
art. 606, comma 3, c.p.p.
La norma è stata applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza e assoluta genericità delle censure; la Corte richiama l'impossibilità di proporre motivi che non si confrontino con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato
Richiamata in relazione alla richiesta di riconoscimento della particolare tenuità dell'offesa: la Corte ha ritenuto che i presupposti dell'istituto (anche in termini di durata e gravità dell'offesa) non ricorressero nel caso di specie
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014
Richiamati per il principio secondo cui il motivo di ricorso deve essere correlato alle ragioni del provvedimento impugnato e non può ignorare le argomentazioni del giudice; motivi indeterminati o non correlati sono inammissibili
Massime di principio
- I motivi di ricorso per Cassazione devono contenere un confronto specifico e ragionato con le argomentazioni del provvedimento impugnato: non è sufficiente riproporre le stesse argomentazioni già svolte in primo grado
- Le censure generiche o la semplice evocazione della necessità di una motivazione più ampia espongono il ricorso a essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.
- Per far valere la particolare tenuità dell'offesa ex art. 131-bis c.p. è necessario dimostrare in modo concreto i presupposti (es. esiguità del danno, modesta offensività, breve durata e limitata diffusione dell'illecito); la mera affermazione non basta
- La memoria integrativa depositata successivamente non supplisce alla mancanza di collegamento tra censure e motivazione del provvedimento impugnato se non contiene elementi nuovi e specifici
- L'inammissibilità del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese e può comportare il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende; è quindi prudente valutare preventivamente la concreta possibilità di successo prima di proporre ricorso
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34590/2024 del 13/09/2024
- Sentenza penale · 13 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34627/2024 del 13/09/2024
- Sentenza penale · 13 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34628/2024 del 13/09/2024
- Sentenza penale · 13 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34629/2024 del 13/09/2024
- Sentenza penale · 13 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34630/2024 del 13/09/2024
- Sentenza penale · 13 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34631/2024 del 13/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →