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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28792/2021 del 19/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'esercizio 2005 con cui erano stati recuperati IVA ritenuta indetraibile e imposta di registro in relazione a un'operazione qualificata dall'Ufficio come cessione d'azienda. La contribuente aveva impugnato l'atto; sia la CTP sia la CTR avevano rigettato le sue doglianze, ritenendo che il rapporto negoziale, formalmente presentato come contratto per l'acquisto di attività, integrasse in sostanza una cessione d'azienda, anche perché riguardava crediti commerciali, magazzino e immobilizzazioni materiali. In Cassazione la società ha proposto quattro motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo e, in sostanza, mancata verifica se i beni ceduti costituissero un insieme organizzato ex art. 2555 c.c. e normativa IVA; (2) violazione degli artt. 2555 c.c. e 2 d.P.R. n. 633/1972 e della Sesta Direttiva IVA per non aver considerato la sussistenza di un'organizzazione d'impresa nei beni ceduti; (3) riproposizione di questioni assorbite in appello sulla pretesa non opponibilità della cessione all'appaltante e su argomenti tratti dall'art. 2559 c.c.; (4) omessa pronuncia sul motivo di appello concernente il difetto di motivazione dell'avviso quanto all'irrogazione delle sanzioni.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i motivi 1, 2 e 3, ritenendo che alcuni introducessero censure di merito e di valutazione probatoria non consentite in sede di legittimità e che il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. fosse formulato secondo una logica non più ammissibile dopo la riforma del 2012, poiché mirava in realtà a contestare insufficienza motivazionale e mancata verifica della qualificazione giuridica dell'operazione. Ha inoltre ritenuto tali doglianze comunque infondate per l'efficacia di un giudicato esterno formatosi tra le stesse parti, fondato su precedente sentenza di legittimità che aveva già confermato la riqualificazione del medesimo negozio come cessione d'azienda. È stato invece accolto il quarto motivo, perché la sentenza d'appello non aveva pronunciato sul motivo di gravame relativo al difetto di motivazione dell'avviso di accertamento in punto sanzioni. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla CTR Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    ratione temporis applicabile, successiva alla sostituzione operata dal d.l. n. 83 del 2012

    Il vizio denunciabile è quello di omesso esame di un fatto storico decisivo e non più la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione; le censure che mirano solo a ottenere una diversa valutazione del merito sono inammissibili.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La deduzione di violazione di legge non può essere usata per sostituire alla ricostruzione del giudice di merito una diversa valutazione fattuale o probatoria.

  • art. 2555 c.c.

    È richiamato per la nozione di azienda quale complesso organizzato di beni; la Corte osserva che la questione è stata già coperta da giudicato esterno.

  • art. 2559 c.c.

    La norma è richiamata dalla ricorrente a sostegno della tesi contraria alla cessione d'azienda, ma la censura è ritenuta non decisiva e assorbita dal giudicato esterno.

  • art. 2 d.P.R. n. 633 del 1972

    È richiamato in relazione al trattamento IVA dell'operazione; la Corte conferma la qualificazione dell'operazione come cessione d'azienda già coperta da giudicato esterno.

  • art. 35 della L. n. 109 del 1994

    È evocato dalla ricorrente per sostenere la non opponibilità della cessione all'appaltante, ma il motivo è qualificato come non decisivo/non fondato nel contesto del giudizio.

  • art. 5 n. 8 Sesta Direttiva IVA

    Richiamato per la nozione eurounitaria di cessione d'azienda; la Corte reputa inconferente il rinvio pregiudiziale sollecitato, poiché la questione è coperta da giudicato esterno.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere costruita come critica alla sufficienza della motivazione o come richiesta di una nuova valutazione dei fatti, ma deve investire l'omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti.
  • La deduzione di violazione di legge non consente di sollecitare una rivisitazione del merito o della prova, quando la decisione impugnata si fonda su una qualificazione fattuale dell'operazione compiuta dal giudice di merito.
  • Il giudicato esterno formatosi tra le stesse parti su una medesima questione di diritto o di status fattuale rilevante è rilevabile d'ufficio e preclude la diversa decisione della stessa questione in un successivo giudizio, anche se avente ad oggetto un diverso tributo ma fondato sul medesimo presupposto fattuale.
  • L'omessa pronuncia su uno specifico motivo di appello integra vizio denunciabile in cassazione quando la sentenza d'appello non mostri alcuna statuizione sulla censura devoluta, imponendo la cassazione con rinvio limitatamente a quel capo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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