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Sentenza

Sentenza del 20/05/2024 n. 1934 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva impugnato il preavviso di fermo amministrativo n. XXXXXXX del 01.02.2016 relativo a importi per tributi anni 2001 e 2002. In primo grado la Commissione provinciale di Bari aveva accolto l'opposizione. L'Agente della riscossione ha proposto appello deducendo: a) errata valutazione delle prove documentali, poiché la notifica delle cartelle e dell'intimazione del 08.08.2012 sarebbe stata regolarmente effettuata e comprovata con avvisi di ricevimento; b) questione di prescrizione: sosteneva che la formazione del ruolo/cartella determinerebbe novazione delle obbligazioni e la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. andrebbe applicata, richiamando anche artt. 19 e 20 del D.Lgs. n.112/1999. Inoltre contestava l'eccezione di tardiva costituzione della resistente in primo grado, rilevando che la costituzione oltre 60 giorni non impedisce la produzione documentale e la contestazione dei fatti costitutivi.

La decisione

La Corte di Giustizia Tributaria di II grado ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione. Ha ritenuto comprovata la notifica sia delle cartelle (23.11.2006 e 13.03.2009) sia dell'intimazione del 08.08.2012 tramite avvisi di ricevimento; ha richiamato il principio per cui la consegna a un familiare convivente del destinatario fa presumere la conoscenza dell'atto da parte del destinatario. Quanto alla prescrizione, la Corte ha seguito l'orientamento delle Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n.23397/2016): la scadenza del termine per proporre opposizione rende il credito irretrattabile ma non determina la conversione del termine prescrizionale in quello decennale per tutte le fattispecie. Ne consegue che i termini di prescrizione vanno valutati per ciascun tributo: IRPEF/IRAP/IVA ordinariamente decennali, mentre il diritto annuale camerale è soggetto al termine quinquennale; nel caso di specie il termine non risultava decorso alla data del fermo perché interrotto dall'intimazione del 08.08.2012. Per questi motivi l'opposizione è stata rigettata, il preavviso di fermo dichiarato legittimo e il contribuente condannato al pagamento delle spese processuali (liquidate in euro 1.000,00 per ciascuna parte nel primo grado e euro 1.500,00 per il presente grado, oltre accessori di legge).

Norme richiamate

  • D.Lgs. n.546/1992, art. 52

    richiamato in riferimento al rito dell'appello tributario

    norma processuale che disciplina il gravame in sede tributaria; utilizzata come base procedurale per l'appello proposto dall'agente della riscossione

  • D.Lgs. n.546/1992, art. 23

    richiamato in relazione al termine per la costituzione in giudizio

    la costituzione oltre il termine previsto comporta la decadenza dalla facoltà di proporre alcune eccezioni non rilevabili d'ufficio, ma non impedisce la produzione di documenti né la contestazione dei fatti costitutivi

  • d.P.R. n. 602/1973, art. 26, comma 1 (seconda parte)

    norma sulle notificazioni mediante raccomandata con avviso di ricevimento

    la consegna della raccomandata ad un familiare convivente presuppone la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, salvo prova contraria a carico di quest'ultimo

  • art. 2946 c.c.

    termine ordinario di prescrizione decennale

    principio che il diritto alla riscossione di molti tributi erariali si prescrive in dieci anni, salvo diversa disposizione di legge

  • art. 2948 c.c., n.4

    termine quinquennale per prestazioni periodiche

    applicabile alle prestazioni periodiche; tuttavia la giurisprudenza esclude che la generalità dei tributi erariali costituisca prestazioni periodiche salvo eccezioni (es. diritto annuale camerale)

  • D.Lgs. n.112/1999, artt. 19-20

    richiamati dall'agente della riscossione a sostegno della tesi della prescrizione decennale

    citati dall'appellante per sostenere che i crediti iscritti a ruolo si prescrivono in 10 anni; la Corte non ha condiviso la tesi nella sua generalità alla luce della giurisprudenza di legittimità

  • Cass. SS.UU. n.23397/2016

    massima interpretativa richiamata

    stabilisce che la decadenza dal proporre opposizione alla cartella produce irretrattabilità del credito ma non la conversione automatica del termine prescrizionale nel termine ordinario decennale per tutti i crediti iscritti a ruolo

  • Cass. civ., 09.02.2022, n.4160

    giurisprudenza citata in tema di notificazione a convivente

    conferma la presunzione di conoscenza quando la raccomandata viene consegnata a un familiare convivente, con onere a carico del destinatario di provare il contrario

  • Cass. civ. trib., 13/12/2023, n.34890

    decisione citata in relazione al diritto annuale camerale

    afferma che il diritto annuale camerale è soggetto al termine quinquennale di prescrizione

Massime di principio

  • La notifica della cartella esattoriale tramite raccomandata con avviso di ricevimento, anche se consegnata a un familiare convivente, si presume efficace: grava sul destinatario l'onere di provare l'inesistenza della conoscenza.
  • La costituzione tardiva della resistente nel processo tributario non impedisce la produzione di documenti né la contestazione dei fatti costitutivi, ma può comportare la decadenza da eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio.
  • La scadenza del termine per impugnare la cartella rende il credito irretrattabile ma non trasforma automaticamente il termine prescrizionale nel decennale per tutte le tipologie di crediti; va valutato il termine prescrizionale proprio di ciascun tributo.
  • Per la generalità delle imposte erariali (IRPEF, IRAP, IVA) si applica il termine ordinario di prescrizione decennale salvo diversa previsione di legge; il diritto annuale camerale è soggetto al quinquennio.
  • La notifica dell'intimazione di pagamento interrompe la prescrizione: occorre verificare le date di notificazione delle cartelle e delle intimazioni per valutare se il credito sia prescritto.
  • La parte prevalente in primo grado che intenda mantenere eccezioni od istanze non esaminate o assorbite deve riproporle espressamente in appello, con chiarezza, per non incorrere nella presunzione di rinuncia.

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