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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10275/2026 del 20/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministratore)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento camerale di volontaria giurisdizione per la revoca dell'amministratore di un condominio, promosso da un condomino che lamentava gravi irregolarità gestorie, in particolare l'omessa rendicontazione per due annualità e la confusione del patrimonio condominiale con quello di altri condomini amministrati. Il tribunale accoglieva la domanda e revocava l'amministratore, condannandolo anche alle spese e al pagamento, in favore dell'Erario, di una somma pari al contributo unificato per la sua asserita ingiustificata assenza alla mediazione. In appello, il provvedimento veniva revocato per sopravvenuta carenza di legittimazione e di interesse del condomino ricorrente, poiché questi aveva venduto l'appartamento nel corso del giudizio; le spese del reclamo venivano compensate, con conferma delle spese del primo grado. L'amministratore soccombente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: (1) contestava la condanna alle spese sostenendo che, trattandosi di volontaria giurisdizione, non opererebbe l'art. 91 c.p.c.; (2) deduceva che il decreto d'appello non avrebbe motivato adeguatamente sulla regolamentazione delle spese e sulle censure mosse in reclamo; (3) censurava la condanna al pagamento della somma pari al contributo unificato ex art. 8, comma 4-bis, d.lgs. 28/2010, perché nel momento della mediazione egli non era parte del procedimento e, comunque, il procedimento di revoca dell'amministratore non sarebbe soggetto a mediazione obbligatoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo applicabile il principio di soccombenza anche ai procedimenti camerali di volontaria giurisdizione e ritenendo implicitamente corretta la regolazione delle spese da parte della Corte d'appello. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che la condanna al pagamento di una somma pari al contributo unificato per mancata partecipazione alla mediazione non era pertinente nel procedimento di revoca dell'amministratore di condominio, poiché tale procedimento non è soggetto a mediazione obbligatoria. Il decreto impugnato è stato quindi cassato limitatamente al capo relativo a tale condanna, con rinvio alla Corte d'appello di Reggio Calabria in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    Il principio di soccombenza si applica a ogni processo, anche camerale e di volontaria giurisdizione; la condanna alle spese può essere contenuta anche in un decreto o in un'ordinanza e ha autonoma efficacia decisoria.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro utilizzato per denunciare violazioni di legge relative sia alle spese di lite sia alla disciplina della mediazione.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il ricorrente lo invoca per lamentare un difetto di valutazione delle censure in appello; la Corte rileva che la regolazione delle spese era comunque desumibile dal provvedimento.

  • art. 1129, comma 11, c.c.

    Richiamato quale base del procedimento camerale per la revoca dell'amministratore di condominio, rispetto al quale opera il principio di soccombenza.

  • art. 64 disp. att. c.c.

    Norma richiamata con l'art. 1129 c.c. per la disciplina della revoca dell'amministratore e del relativo procedimento.

  • art. 8, comma 4-bis, d.lgs. 28/2010

    La condanna al pagamento di una somma pari al contributo unificato presuppone la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione nei casi in cui essa sia dovuta.

  • art. 12-bis d.lgs. 28/2010

    È la disposizione attuale, succeduta all'art. 8, comma 4-bis, che disciplina la sanzione economica per la mancata partecipazione alla mediazione.

  • art. 5, comma 4, lett. f), d.lgs. 28/2010

    Il procedimento di revoca dell'amministratore di condominio non rientra tra le controversie soggette a mediazione obbligatoria.

Massime di principio

  • Il principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c. opera anche nei procedimenti camerali di volontaria giurisdizione e può legittimare la condanna alle spese nonostante la forma del provvedimento sia un decreto o un'ordinanza.
  • La statuizione sulle spese ha natura decisoria autonoma rispetto al merito e può essere impugnata secondo i mezzi ordinari.
  • Quando il giudizio si estingue o prosegue per sopravvenuta carenza di interesse, la regolazione delle spese deve avvenire secondo la soccombenza virtuale, ricostruendo quale sarebbe stato l'esito probabile del merito.
  • La sanzione prevista per la mancata partecipazione alla mediazione è applicabile solo nei procedimenti per i quali la mediazione è effettivamente obbligatoria; non può essere irrogata se la controversia è esclusa dal perimetro della mediazione obbligatoria.
  • Nei procedimenti di revoca dell'amministratore di condominio, la disciplina della mediazione obbligatoria non si applica, con conseguente illegittimità della condanna automatica al pagamento della somma parametrata al contributo unificato per assenza alla mediazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAmministratore di condominio
RamiProcesso civileCondominio
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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