Cassazione Penale, Sentenza n. 33142/2024 del 27/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e reati connessi; deduce vizio di motivazione, errata applicazione di legge e travisamento probatorio. Contesta la sussistenza del reato associativo per mancata prova di un inserimento organico nel sodalizio, ritiene generiche e non riscontrate le dichiarazioni del collaboratore Giarrizzo, sostiene che intercettazioni e frequentazioni non dimostrano vincolo associativo ma solo interesse comune allo spaccio. Censura inoltre l'applicazione delle aggravanti (possesso di armi e metodo mafioso) per mancanza di prove collegabili al Liotta e lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche (giovane età, breve durata della condotta, assenza di rapporti con fornitori e di legami mafiosi).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse motivato compiutamente e senza errori di diritto, richiamando ampio materiale probatorio (intercettazioni, sequestri, arresti, immagini di videosorveglianza, dichiarazioni del collaboratore promotore Giarrizzo, ritrovamenti di droga nei luoghi riconducibili al sodalizio, esistenza di cassa comune, rete di pusher e mutua assistenza). Ha confermato la qualificazione dell'associazione e la partecipazione stabile del Liotta, l'aggravante del possesso di armi sulla base di immagini, intercettazioni e recupero di arma collegata all'organizzazione, e l'aggravante del metodo mafioso in ragione delle forniture provenienti dal clan Scalisi e della consapevolezza del Liotta. Ha inoltre ritenuto corretto il diniego delle attenuanti generiche alla luce della gravità, del ruolo centrale e dei precedenti dell'imputato. Per l'inammissibilità ha disposto la condanna alle spese e l'irrogazione della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 comma 2
Norma relativa ai reati di traffico di stupefacenti: la Corte l'ha applicata insieme alle altre fattispecie collegando sequestri e attività di spaccio alla responsabilità dell'imputato
La norma sull'associazione di tipo mafioso (e relative aggravazioni) è stata interpretata dalla Corte come integrata dalla presenza di organizzazione stabile, continuità delle forniture, luoghi per custodia/confezionamento, cassa comune e mutua assistenza
Richiamati in relazione alla concorso di persone e alla responsabilità per i reati fine commessi nel contesto dell'associazione
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 commi 1 e 6
Norme sui reati di detenzione e spaccio di stupefacenti: la Corte ha collegato le condotte contestate a tali disposizioni attraverso prove materiali e intercettazioni
Codice di procedura penale, art. 616
Norma che consente l'irrogazione di sanzioni per ricorsi inammissibili; applicata per disporre la sanzione pecuniaria di 3.000 euro, ritenendo che l'inammissibilità non fosse causata da colpa processuale
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per chiarire i presupposti dell'art. 616 c.p.p. e la valutazione sull'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Le censure generiche di mera dissociazione dalle valutazioni di merito della Corte d'appello sono inammissibili in cassazione: occorre individuare errori di diritto o profili di illogicità specifici e dimostrabili
- Per dimostrare l'esistenza di un'associazione occorre provare gli elementi strutturali (stabilità, continuità, ruoli, disponibilità di luoghi e mezzi, cassa comune, sistema di distribuzione); intercettazioni, sequestri, immagini e dichiarazioni di collaboratori, se congruenti, sono idonee a dimostrarli
- La prova delle aggravanti (armata, metodo mafioso) può risultare da elementi circostanziati anche indiretti: filmati, intercettazioni che citano armi, sequestri riconducibili al gruppo e riferimenti a forniture provenienti da clan mafiosi
- La negazione delle attenuanti generiche è valutazione di fatto non sindacabile in Cassazione se motivata in modo coerente con la gravità, il ruolo e i precedenti dell'imputato
- Per evitare sanzioni per ricorso inammissibile è importante che il difensore individui censure di diritto precise e argomentate, non si limiti a rilievi valutativi generici e prenda posizione critica sui singoli elementi probatori
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33124/2024 del 27/08/2024
- Sentenza penale · 27 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33125/2024 del 27/08/2024
- Sentenza penale · 27 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33127/2024 del 27/08/2024
- Sentenza penale · 27 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33129/2024 del 27/08/2024
- Sentenza penale · 27 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33131/2024 del 27/08/2024
- Sentenza penale · 27 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33132/2024 del 27/08/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →