Sentenza del 24/11/2016 n. 23999 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
C.R. ha impugnato per cassazione la sentenza del 4 maggio 2009 della Commissione tributaria regionale di Venezia-Mestre, che aveva riformato la decisione favorevole della Commissione tributaria provinciale di Padova e confermato la cartella esattoriale relativa all’IRAP 2001, pari a 3.507,26 euro. Con un unico motivo, articolato in due censure, ha dedotto la violazione degli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 446/1997 e l’insufficienza e contraddittorietà della motivazione: la CTR aveva affermato senza adeguate spiegazioni che le attrezzature erano di rilievo e che vi era una collaborazione esterna idonea a dimostrare l’autonoma organizzazione. L’Agenzia ha eccepito l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso, sostenendo che esso mirasse a ottenere una nuova valutazione dei fatti e che la documentazione contabile giustificasse l’assoggettamento all’IRAP.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso: ha ritenuto carente la motivazione della CTR, che non aveva indicato gli elementi addotti dall’Ufficio a sostegno del presupposto IRAP, né descritto consistenza delle attrezzature, natura della collaborazione esterna e numero dei collaboratori. Ha inoltre ricordato che lo studio e le dotazioni minime richiesti ai medici convenzionati dal rapporto con il SSN, in assenza di personale dipendente, non integrano di per sé autonoma organizzazione. La Corte ha cassato la sentenza e rinviato alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese della fase di cassazione; non ha deciso definitivamente se l’IRAP fosse dovuta.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2
con riguardo al presupposto dell'IRAP, il requisito dell'autonoma organizzazione - previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, - il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive
L’IRAP presuppone che il professionista sia responsabile di un’organizzazione propria e disponga di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure utilizzi abitualmente lavoro altrui oltre quello di un collaboratore addetto a mansioni meramente esecutive o di segreteria. L’accertamento spetta al giudice di merito, ma deve essere adeguatamente motivato.
la disponibilità di uno studio, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell'art. 22 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, rientrando nell'ambito del "minimo indispensabile" per l'esercizio dell'attività professionale, ed essendo obbligatoria ai fini dell'instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra, di per sè, in assenza di personale dipendente, il requisito dell'autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo
Per il medico convenzionato con il SSN, lo studio e le dotazioni richiesti dalla disciplina convenzionale costituiscono il minimo necessario per esercitare e mantenere la convenzione. Da soli, e in assenza di personale dipendente, non dimostrano l’autonoma organizzazione ai fini IRAP.
D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis
La disposizione è indicata quale base della liquidazione da cui è derivata la cartella impugnata; la sentenza non ne espone una specifica interpretazione.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
La censura sulla motivazione è stata accolta perché la CTR non aveva spiegato in modo sufficiente gli elementi fattuali decisivi posti a fondamento dell’autonoma organizzazione: attrezzature e collaborazione esterna.
Massime di principio
- Per assoggettare un professionista all’IRAP non basta affermare genericamente che dispone di attrezzature rilevanti o si avvale di una collaborazione: occorre accertarne e motivarne in concreto natura, consistenza e modalità di utilizzo.
- Nel giudizio di opposizione a cartella, spetta all’Amministrazione finanziaria dimostrare il corretto esercizio del potere e fornire gli elementi a sostegno dei presupposti dell’imposizione.
- Per il medico convenzionato con il SSN, studio e attrezzature imposti o ordinariamente necessari per la convenzione non costituiscono, da soli, autonoma organizzazione, se manca personale dipendente.
- La collaborazione esterna non determina automaticamente l’assoggettamento all’IRAP: bisogna chiarirne la natura e verificare se si tratta di un impiego non occasionale di lavoro altrui che supera le mansioni meramente esecutive o di segreteria.
- La cassazione per motivazione insufficiente non stabilisce necessariamente che il tributo non sia dovuto: se la questione dipende da accertamenti di fatto non adeguatamente svolti, la causa può essere rinviata affinché il giudice di merito proceda a un nuovo esame motivato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 24 nov 2016Sentenza del 24/11/2016 n. 23951 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 24 nov 2016Sentenza del 24/11/2016 n. 23957 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 24 nov 2016Sentenza del 24/11/2016 n. 23979 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 24 nov 2016Sentenza del 24/11/2016 n. 23981 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 24 nov 2016Sentenza del 24/11/2016 n. 23988 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 24 nov 2016Sentenza del 24/11/2016 n. 23989 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →