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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31364/2025 del 01/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società aveva realizzato e messo in esercizio nel 2011-2012 due impianti fotovoltaici, fruendo delle tariffe incentivanti del II Conto Energia (D.M. 19/2/2007) e del IV Conto Energia (D.M. 5/5/2011). Sulla base della successiva disciplina sul cumulo e dell’intervento normativo interpretativo, aveva rideterminato l’IRES per gli anni 2011 e 2012 e chiesto a rimborso, ex art. 38 D.P.R. 602/1973, la maggiore imposta versata, assumendo la cumulabilità tra tali incentivi e l’agevolazione Tremonti Ambiente di cui all’art. 6, commi 13-19, L. 388/2000. L’Agenzia aveva negato il rimborso; la CTP aveva accolto il ricorso della società e la CTR aveva confermato. In cassazione l’Agenzia ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 23 D.L. 83/2011, dell’art. 6, commi 13-19, L. 388/2000, dell’art. 5 D.M. 5/5/2011 e dell’art. 12 D.M. 5/7/2012, sostenendo la non cumulabilità della detassazione Tremonti Ambiente con la tariffa incentivante del IV Conto Energia; la contribuente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità e ha accolto il ricorso dell’Agenzia nei limiti in cui censurava la cumulabilità tra Tremonti Ambiente e tariffa incentivante del IV Conto Energia. Ha richiamato l’orientamento consolidato secondo cui, per il III, IV e V Conto Energia, il cumulo con la detassazione per investimenti ambientali non è consentito, salvo la disciplina di sanatoria/rinuncia introdotta dal legislatore successivamente. Ha precisato che sulla compatibilità tra Tremonti Ambiente e II Conto Energia si era formato giudicato interno per acquiescenza dell’Amministrazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che dovrà verificare sussistenza e limiti della cumulabilità solo alla luce dei principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    la censura di violazione di legge è il corretto veicolo per dedurre l'erronea applicazione delle norme sul cumulo tra agevolazioni fiscali ed incentivi energetici.

  • art. 23 D.L. 83/2011

    richiamato come norma asseritamente violata nel quadro del motivo di ricorso.

  • art. 6, commi 13-19, L. 388/2000

    la c.d. Tremonti Ambiente consiste nella detassazione degli investimenti ambientali e, per i Conto Energia dal III al V, non è cumulabile con le tariffe incentivanti.

  • art. 5 D.M. 5/5/2011

    nel IV Conto Energia la cumulabilità è ammessa solo con i benefici tassativamente elencati, tra cui non rientra la Tremonti Ambiente.

  • art. 12 D.M. 5/7/2012

    richiamato nel motivo e nel quadro normativo sull'evoluzione del regime di cumulo.

  • art. 38 D.P.R. 602/1973

    norma posta a fondamento dell'istanza di rimborso per maggiore IRES versata.

  • art. 36 D.L. 124/2019

    ha chiarito a livello legislativo il divieto di cumulo tra incentivi del III, IV e V Conto Energia e Tremonti Ambiente, prevedendo una facoltà di rinuncia/sanatoria per mantenere gli incentivi energetici.

  • L. 19 dicembre 2019, n. 157

    legge di conversione del D.L. 124/2019, richiamata per il consolidamento del divieto di cumulo.

  • L. 11 settembre 2020, n. 120

    ha differito il termine per la rinuncia volontaria alle agevolazioni fiscali Tremonti Ambiente da parte di chi intenda conservare le tariffe incentivanti.

  • D.M. 19/2/2007

    indicato come fonte del c.d. II Conto Energia, rispetto al quale la Corte richiama la formazione del giudicato interno sulla cumulabilità.

  • D.M. 5/7/2012

    indicato come fonte del c.d. V Conto Energia, nel cui contesto il legislatore ha previsto la possibilità di cumulo poi chiarita in senso limitativo.

Massime di principio

  • La detassazione per investimenti ambientali prevista dalla c.d. Tremonti Ambiente ha natura di agevolazione fiscale riferita all'eccedenza dell'investimento rispetto alla media del biennio precedente, ma non è liberamente cumulabile con qualsiasi incentivo energetico.
  • Per gli impianti fotovoltaici incentivati dal III, IV e V Conto Energia, il cumulo con la Tremonti Ambiente è escluso, salvo espressa disciplina di rinuncia o sanatoria prevista dal legislatore.
  • Nel sistema dei Conti Energia la cumulabilità delle tariffe incentivanti con altre agevolazioni è ammessa solo nei limiti tassativamente previsti dalla fonte regolamentare o dalla disciplina primaria sopravvenuta.
  • Quando una decisione impugnata ha confermato una statuizione non specificamente censurata dall'amministrazione e su quel punto si forma acquiescenza, sul relativo capo si determina giudicato interno.
  • In sede di legittimità, la violazione delle norme sul regime fiscale e sugli incentivi può essere denunciata ex art. 360, n. 3, c.p.c. se si contesta l'erronea applicazione del quadro normativo al caso concreto.

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