Cassazione Civile, Ordinanza n. 31364/2025 del 01/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva realizzato e messo in esercizio nel 2011-2012 due impianti fotovoltaici, fruendo delle tariffe incentivanti del II Conto Energia (D.M. 19/2/2007) e del IV Conto Energia (D.M. 5/5/2011). Sulla base della successiva disciplina sul cumulo e dell’intervento normativo interpretativo, aveva rideterminato l’IRES per gli anni 2011 e 2012 e chiesto a rimborso, ex art. 38 D.P.R. 602/1973, la maggiore imposta versata, assumendo la cumulabilità tra tali incentivi e l’agevolazione Tremonti Ambiente di cui all’art. 6, commi 13-19, L. 388/2000. L’Agenzia aveva negato il rimborso; la CTP aveva accolto il ricorso della società e la CTR aveva confermato. In cassazione l’Agenzia ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 23 D.L. 83/2011, dell’art. 6, commi 13-19, L. 388/2000, dell’art. 5 D.M. 5/5/2011 e dell’art. 12 D.M. 5/7/2012, sostenendo la non cumulabilità della detassazione Tremonti Ambiente con la tariffa incentivante del IV Conto Energia; la contribuente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità e ha accolto il ricorso dell’Agenzia nei limiti in cui censurava la cumulabilità tra Tremonti Ambiente e tariffa incentivante del IV Conto Energia. Ha richiamato l’orientamento consolidato secondo cui, per il III, IV e V Conto Energia, il cumulo con la detassazione per investimenti ambientali non è consentito, salvo la disciplina di sanatoria/rinuncia introdotta dal legislatore successivamente. Ha precisato che sulla compatibilità tra Tremonti Ambiente e II Conto Energia si era formato giudicato interno per acquiescenza dell’Amministrazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che dovrà verificare sussistenza e limiti della cumulabilità solo alla luce dei principi indicati.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
la censura di violazione di legge è il corretto veicolo per dedurre l'erronea applicazione delle norme sul cumulo tra agevolazioni fiscali ed incentivi energetici.
art. 23 D.L. 83/2011
richiamato come norma asseritamente violata nel quadro del motivo di ricorso.
art. 6, commi 13-19, L. 388/2000
la c.d. Tremonti Ambiente consiste nella detassazione degli investimenti ambientali e, per i Conto Energia dal III al V, non è cumulabile con le tariffe incentivanti.
art. 5 D.M. 5/5/2011
nel IV Conto Energia la cumulabilità è ammessa solo con i benefici tassativamente elencati, tra cui non rientra la Tremonti Ambiente.
art. 12 D.M. 5/7/2012
richiamato nel motivo e nel quadro normativo sull'evoluzione del regime di cumulo.
norma posta a fondamento dell'istanza di rimborso per maggiore IRES versata.
ha chiarito a livello legislativo il divieto di cumulo tra incentivi del III, IV e V Conto Energia e Tremonti Ambiente, prevedendo una facoltà di rinuncia/sanatoria per mantenere gli incentivi energetici.
legge di conversione del D.L. 124/2019, richiamata per il consolidamento del divieto di cumulo.
ha differito il termine per la rinuncia volontaria alle agevolazioni fiscali Tremonti Ambiente da parte di chi intenda conservare le tariffe incentivanti.
D.M. 19/2/2007
indicato come fonte del c.d. II Conto Energia, rispetto al quale la Corte richiama la formazione del giudicato interno sulla cumulabilità.
D.M. 5/7/2012
indicato come fonte del c.d. V Conto Energia, nel cui contesto il legislatore ha previsto la possibilità di cumulo poi chiarita in senso limitativo.
Massime di principio
- La detassazione per investimenti ambientali prevista dalla c.d. Tremonti Ambiente ha natura di agevolazione fiscale riferita all'eccedenza dell'investimento rispetto alla media del biennio precedente, ma non è liberamente cumulabile con qualsiasi incentivo energetico.
- Per gli impianti fotovoltaici incentivati dal III, IV e V Conto Energia, il cumulo con la Tremonti Ambiente è escluso, salvo espressa disciplina di rinuncia o sanatoria prevista dal legislatore.
- Nel sistema dei Conti Energia la cumulabilità delle tariffe incentivanti con altre agevolazioni è ammessa solo nei limiti tassativamente previsti dalla fonte regolamentare o dalla disciplina primaria sopravvenuta.
- Quando una decisione impugnata ha confermato una statuizione non specificamente censurata dall'amministrazione e su quel punto si forma acquiescenza, sul relativo capo si determina giudicato interno.
- In sede di legittimità, la violazione delle norme sul regime fiscale e sugli incentivi può essere denunciata ex art. 360, n. 3, c.p.c. se si contesta l'erronea applicazione del quadro normativo al caso concreto.
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