Cassazione Civile, Ordinanza n. 35975/2023 del 27/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara estinto il processo in quanto la controversia risulta regolarmente definita mediante la procedura di definizione agevolata prevista dall’art. 1, commi 186 e seguenti, della legge n. 197 del 2022, con deposito dell’istanza e della quietanza di pagamento della prima rata. In applicazione del comma 198 della medesima disposizione, il giudizio di legittimità si estingue e le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società, di una cartella di pagamento relativa a IRPEF e ILOR per gli anni d’imposta 1991 e 1992. La commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente annullando le cartelle; la commissione tributaria regionale della Sicilia, su appello dell’Agenzia delle entrate, aveva confermato l’annullamento. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. Nelle more della definizione in Cassazione, la società controricorrente ha presentato istanza di definizione agevolata della lite ai sensi della legge n. 197 del 2022, depositando anche la ricevuta del pagamento della prima rata. La Corte rileva che la cartella rientra tra gli atti contemplati nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023 e che, allo stato, non risulta alcun diniego della definizione agevolata.
Norme richiamate
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio in prossimità dell’adunanza
art. 1, commi 186-202, L. 29 dicembre 2022, n. 197
disciplina la definizione agevolata delle liti pendenti; la presentazione dell’istanza e il pagamento della prima rata consentono la regolare definizione della controversia, salvo diniego
art. 1, comma 198, L. 29 dicembre 2022, n. 197
prevede l’estinzione del processo a seguito della definizione agevolata e pone le spese del processo estinto a carico della parte che le ha anticipate
art. 1, comma 200, L. 29 dicembre 2022, n. 197
il mancato diniego è valorizzato dalla Corte come indice della regolare definizione della controversia
art. 40, comma 3, d.l. n. 13 del 2023
l’inserimento dell’atto impositivo nell’elenco trasmesso dall’Agenzia è considerato documento della regolare definizione della lite e mira a ridurre i tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità
Massime di principio
- Quando la lite tributaria pendente in cassazione rientra nella definizione agevolata e il contribuente deposita istanza e prova del pagamento della prima rata, il processo va dichiarato estinto, salvo che risulti un diniego della definizione.
- L’inclusione dell’atto impositivo nell’elenco trasmesso dall’Amministrazione finanziaria ai sensi della normativa speciale costituisce elemento documentale sufficiente a comprovare, allo stato, la regolare definizione della controversia.
- In caso di estinzione del processo per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la regola speciale prevista dalla legge di condono.
- La verifica della Corte, in questa sede, è limitata alla sussistenza dei presupposti formali della definizione agevolata e all’assenza di diniego, senza esame del merito del ricorso principale.
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