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Sentenza

Sentenza del 30/01/2024 n. 2830 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda gli accertamenti relativi al periodo d’imposta 2005, con cui l’Agenzia aveva disconosciuto, ai fini IRES e IRAP, la quota di ammortamento del costo di acquisizione dell’usufrutto quinquennale del marchio Terex, pari a 1.747.739 euro, e irrogato sanzioni. L’operazione era stata stipulata il 22 dicembre 2004 con la capogruppo statunitense: Terex Italia aveva pagato 8.738.697 euro e concesso il marchio in licenza alle controllate italiane, incassando royalties. L’Ufficio riteneva il costo privo di inerenza e giustificazione economica, anche perché la società già utilizzava il marchio e non sarebbe stata dimostrata l’assenza di un indebito risparmio fiscale. Dopo che la CTP di Bologna aveva annullato gli accertamenti, la CTR dell’Emilia-Romagna aveva accolto l’appello dell’Agenzia. In Cassazione Terex ha dedotto, con i primi due motivi, l’omesso esame di fatti decisivi sull’economicità dell’operazione e sulla certezza, inerenza e congruità del costo; con il terzo, l’omessa pronuncia sulla domanda subordinata di non applicare le sanzioni per obiettiva incertezza normativa.

La decisione

La Cassazione ha accolto i primi due motivi e dichiarato assorbito il terzo. È divenuta definitiva, per tardività del ricorso dell’Agenzia, la sentenza relativa all’IRAP 2007, che aveva riconosciuto la legittimità fiscale dell’operazione, l’inerenza del costo e le valide ragioni economiche. Tale giudicato esterno, riguardando il medesimo contratto e il costo unitario pluriennale ripartito in quote di ammortamento, vincola anche la controversia sul 2005. La Corte ha quindi cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha accolto nel merito i ricorsi riuniti di Terex Italia, annullando gli atti impositivi e facendo venir meno anche le sanzioni collegate. Spese di merito compensate; l’Agenzia è stata condannata alle spese di legittimità: 9.500 euro per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, 200 euro di esborsi e accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 109, commi 1 e 5, del TUIR

    L’Ufficio aveva invocato questa disposizione per negare la deducibilità del costo per difetto di inerenza. La Corte non decide autonomamente il significato della norma, ma riconosce che il giudicato definitivo sull’inerenza e sulla legittimità del costo impedisce di disconoscere la relativa quota di ammortamento nel periodo in esame.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.

    È la disposizione indicata dalla contribuente per denunciare l’omesso esame di fatti decisivi. I primi due motivi, formulati su tale base, sono accolti; la decisione è però fondata sull’efficacia preclusiva del giudicato esterno formatosi sulla medesima operazione.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.

    È la base del terzo motivo, con cui la contribuente denunciava violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sulla domanda subordinata relativa alle sanzioni. Il motivo è dichiarato assorbito perché, accolti i ricorsi nel merito, viene meno l’illecito sanzionato.

  • Art. 112 cod. proc. civ.

    La contribuente lo aveva invocato sostenendo che la CTR non avesse deciso sulla richiesta subordinata di disapplicazione delle sanzioni. La Cassazione non esamina nel merito tale censura, dichiarandola assorbita per il venir meno della pretesa sanzionatoria.

  • Art. 10, comma 3, della legge n. 212 del 2000

    La disposizione era richiamata per la domanda subordinata di esenzione dalle sanzioni in caso di obiettiva incertezza sulla norma tributaria. La Corte non decide se l’esimente ricorresse: l’esame è assorbito perché le sanzioni decadono insieme al rilievo fiscale.

  • Artt. 117 e seguenti del TUIR

    Sono indicati nel provvedimento per descrivere l’adesione della società al consolidato fiscale nazionale, nel quale Terex Italia operava come consolidante. Non costituiscono la ragione decisoria dell’accoglimento.

Massime di principio

  • Il giudicato formatosi tra le stesse parti su un elemento stabile e pluriennale della fattispecie tributaria può vincolare anche le controversie relative ad altri periodi d’imposta, pur restando autonomi i singoli periodi. Occorre che il giudicato abbia deciso un presupposto comune e durevole, non un fatto variabile di anno in anno.
  • Quando il giudicato riconosce la legittimità del costo originario pluriennale e la sua deducibilità, la statuizione può estendersi alle quote annuali di ammortamento che da quel costo derivano, se gli elementi rilevanti non sono mutati.
  • L’efficacia del giudicato esterno può riguardare anche tributi diversi, quando la questione già decisa — per esempio la qualificazione del negozio o l’inerenza del costo — è comune e rilevante per determinare la base imponibile dell’altra imposta.
  • Se il rilievo fiscale che fonda le sanzioni viene annullato, le sanzioni collegate vengono meno; non occorre allora decidere una distinta richiesta di esenzione fondata sull’obiettiva incertezza normativa.
  • Il giudicato esterno può essere rilevato anche d’ufficio nel giudizio successivo, se ne ricorrono i presupposti soggettivi e oggettivi.

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