Sentenza n. 464/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Capo della sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, che aveva liquidato in € 300,00 le spese del giudizio di ottemperanza di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (docente appellante)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante aveva ottenuto dal TAR l’accoglimento del ricorso per l’ottemperanza di una sentenza del giudice del lavoro, relativa al riconoscimento del servizio pre-ruolo, alla ricostruzione della carriera, all’inquadramento stipendiale e al pagamento delle differenze retributive. L’appello riguardava esclusivamente la liquidazione delle spese processuali, ritenuta eccessivamente esigua. È stata dedotta la violazione dell’art. 91 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 2233, comma 2, c.c., nonché del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, poiché l’importo di € 300,00 sarebbe stato inferiore ai minimi tariffari applicabili. L’appellante ha chiesto in via principale la liquidazione di € 1.901,00, riferita a una controversia di valore fino a € 260.000,00, e in subordine di € 3.689,00, riferita a una controversia di valore indeterminabile.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondate le censure nei limiti indicati. Richiamando numerosi precedenti conformi della Sezione, ha ritenuto illegittima la liquidazione meramente simbolica o comunque eccessivamente esigua delle spese del giudizio di ottemperanza, anche perché lesiva del decoro professionale. In applicazione dei criteri già adottati in fattispecie analoghe, ha riformato parzialmente la sentenza del TAR, elevando le spese del giudizio di ottemperanza di primo grado da € 300,00 a € 800,00, oltre spese generali, accessori di legge e rimborso del contributo unificato ove versato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del grado d’appello, liquidate in € 300,00, oltre accessori e contributo unificato. La motivazione è stata resa mediante rinvio ai precedenti conformi, ritenuto compatibile con gli artt. 88, comma 2, lett. d), e 74 c.p.a. e con l’obbligo di sintesi.
Norme richiamate
È invocato dall’appellante quale fondamento dell’obbligo della parte soccombente di rifondere le spese di lite; la liquidazione non può tradursi in una somma meramente simbolica o eccessivamente esigua.
È richiamato, unitamente all’art. 91 c.p.c., a sostegno della necessità di una liquidazione delle spese rispettosa dei minimi e del decoro professionale.
È richiamato quale parametro tariffario per la liquidazione delle spese processuali.
Ha modificato i parametri forensi del d.m. n. 55/2014, invocati dall’appellante come parametro per la liquidazione delle spese.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi
Consente al giudice di motivare la decisione mediante rinvio a precedenti conformi, purché sia comprensibile il percorso logico-giuridico seguito.
la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme
Legittima una motivazione sintetica fondata sul richiamo a un precedente conforme, quando questo individui il punto risolutivo della controversia.
Impone l’obbligo di sinteticità degli atti e della motivazione processuale, compatibile con il rinvio a precedenti conformi.
Massime di principio
- La liquidazione delle spese processuali in un giudizio di ottemperanza non può essere meramente simbolica o manifestamente esigua rispetto all’attività professionale svolta, poiché deve rispettare i parametri applicabili e il decoro professionale.
- Quando è impugnato esclusivamente il capo della sentenza relativo alle spese di lite, il valore della controversia in appello è costituito dal valore delle spese liquidate o richieste per il primo grado, e tale circostanza incide sulla quantificazione delle spese del grado d’appello.
- Il giudice amministrativo può motivare la decisione mediante integrale richiamo a precedenti conformi, ai sensi degli artt. 88, comma 2, lett. d), e 74 c.p.a., purché il rinvio consenta di comprendere la ratio decidendi e il percorso logico seguito.
- In presenza di una controversia di ottemperanza analoga a quelle già decise dalla stessa Sezione, la liquidazione forfettaria delle spese del primo grado in € 800,00 può essere ritenuta conforme a legge, oltre spese generali, accessori e rimborso del contributo unificato ove dovuto.
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