Cassazione Penale, Sentenza n. 10390/2022 del 24/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della condanna per violazione dell'art. 73 D.Lgs. n. 159/2011 in relazione alla guida di un ciclomotore senza patente. Il ricorrente deduceva (i) omessa valutazione delle deduzioni difensive relative allo stato di necessità e all'insussistenza del reato in quanto il veicolo era un ciclomotore (non un motoveicolo) e (ii) violazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che l'art. 73 D.Lgs. n. 159/2011 sanziona la guida senza patente di "autoveicoli o motoveicoli" e che la nozione di "motoveicolo" non comprende il "ciclomotore" (art. 52 D.Lgs. n. 285/1992). Di conseguenza, la condotta consistente nella guida di un ciclomotore (Malaguti Ciak) privo di patente non integra il reato previsto dall'art. 73 e la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. Il motivo relativo al trattamento sanzionatorio è stato assorbito.
Norme richiamate
commina la pena dell'arresto da sei mesi a tre anni per la persona sottoposta a misura di prevenzione che sia sorpresa alla guida di "un autoveicolo o motoveicolo", senza patente
La norma è stata interpretata in senso restrittivo: riguarda esclusivamente autoveicoli e motoveicoli, non i ciclomotori, perciò non si applica alla guida di ciclomotori senza patente da parte di soggetti sottoposti a misura di prevenzione.
art. 52 D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada)
"ciclomotori", indicati nell'art. 52 quali "veicoli a motore a due o tre ruote" contraddistinti da motore di cilindrata non superiore a 50 cc ... e da velocità fino a 45 km/h
La distinzione legislativa tra "ciclomotore" e "motoveicolo" è fondamentale: il ciclomotore è categoria autonoma e non rientra nella nozione di motoveicolo richiamata dall'art. 73.
D.Lgs. n. 59/2011, art. 116 comma 1
a partire dal 19 gennaio 2013 anche per guidare i ciclomotori è necessario aver conseguito la patente di guida
Il requisito dell'abilitazione per la guida dei ciclomotori (patente AM) introdotto dal 2013 non ha mutato la distinzione normativa tra ciclomotore e motoveicolo ai fini dell'applicazione dell'art. 73; la modifica del codice della strada non estende automaticamente la punibilità prevista dal D.Lgs. n. 159/2011.
art. 6 legge n. 575/1965
prevedeva la stessa pena per chi, sottoposto a misura di prevenzione definitiva, guidava un autoveicolo o motoveicolo senza patente
L'art. 73 è ricognitivo del previgente art. 6: la scelta legislativa originaria escludeva già i ciclomotori dalla sfera sanzionatoria, scelta che il legislatore delegato del 2011 non ha modificato.
d.P.R. n. 393/1959
Richiamato come fonte normativa storica in materia di patente (menzionato nel contesto della disciplina precedente), senza utilizzo di citazione testuale nel provvedimento.
art. 1 c.p., art. 14 disp. prel. cod. civ., art. 25 Cost.
Invocati per richiamare il divieto di analogia in malam partem in diritto penale: non è ammesso estendere per analogia una fattispecie penale a danno dell'imputato.
Massime di principio
- L'art. 73 D.Lgs. n. 159/2011 sanziona solo la guida senza patente di "autoveicoli" e "motoveicoli": la guida di un ciclomotore privo di patente non integra automaticamente questo reato.
- La distinzione tecnica e normativa tra "ciclomotore" e "motoveicolo" (C.d.S., art. 52) è decisiva ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 73; il fatto che dal 2013 sia richiesta l'abilitazione per i ciclomotori (patente AM) non amplia per ciò solo la portata penale dell'art. 73.
- In presenza di una norma penale che, per sua struttura, riferisce il fatto a specifiche categorie di veicoli, non è consentita un'interpretazione estensiva per analogia che peggiori la posizione dell'imputato (divieto di analogia in malam partem).
- Se l'imputato è accusato ai sensi dell'art. 73 per aver guidato un ciclomotore senza patente, la difesa può ottenere l'annullamento della condanna per insussistenza del reato; resta comunque aperta la valutazione di eventuali altre fattispecie applicabili (es. violazioni amministrative del codice della strada).
- Pur essendo rilevante sollevare anche difese come lo stato di necessità o vizio del titolo di guida, quando sussiste una chiara esclusione normativa (ciclomotore vs motoveicolo) la questione principale è l'adeguatezza della fattispecie penale contestata.
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