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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30295/2021 del 27/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

Il professionista aveva chiesto l’ammissione al passivo del fallimento per il compenso asseritamente maturato quale advisor della società, per avere redatto il piano di concordato preventivo, chiedendo in via principale il riconoscimento della prededuzione. Il tribunale aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo ritenendo che la prestazione non fosse stata utilmente e diligentemente svolta: il piano era stato dichiarato inammissibile ex art. 162 l.f., perché prevedeva, secondo il giudice di merito, soluzioni incompatibili con la disciplina del concordato (tra cui pagamento dei chirografari senza previa soddisfazione dei privilegiati, nuova finanza, trattamento dei debiti personali dei soci e vendita d’azienda senza rispettare i principi di competitività). Nel ricorso per cassazione il professionista deduceva: violazione dell’art. 1460 c.c., sostenendo che il tribunale avesse impropriamente trasformato una diversa valutazione giuridica in difetto di diligenza; violazione degli artt. 1176 e 2236 c.c., perché la sua era obbligazione di mezzi e non di risultato, con difficoltà dell’opera; violazione dell’art. 111 l.f., perché il credito avrebbe dovuto essere ammesso in prededuzione senza previa verifica dell’utilità, comunque sussistente; in subordine, ove negata la prededuzione, invocava l’ammissione in privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, c.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendoli non idonei a censurare entrambe le rationes decidendi del decreto impugnato e comunque diretti a sollecitare una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione. Ha ritenuto assorbiti i restanti motivi, perché dipendenti dai primi. Ha confermato così il rigetto dell’opposizione allo stato passivo e, per soccombenza, ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, oltre al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1460 c.c.

    L'eccezione di inadempimento può essere opposta al professionista solo se la negligenza sia tale da incidere sugli interessi del cliente; non può essere usata per contestare genericamente l'esito sfavorevole dell'attività professionale.

  • art. 1176 c.c., comma 2

    Il professionista deve svolgere la prestazione con la diligenza qualificata richiesta dalla natura dell’attività, con tutela delle ragioni del cliente e idoneità concreta delle soluzioni prospettate.

  • art. 2236 c.c.

    La questione della speciale difficoltà dell'opera deve essere allegata e trattata ritualmente nel merito; non può essere introdotta in modo generico per la prima volta in cassazione.

  • art. 111 l.f.

    La censura sulla prededuzione non supera il vaglio di legittimità se presuppone una rivalutazione del merito sulla utilità della prestazione e sull’ammissibilità del concordato.

  • art. 162 l.f.

    Il decreto di inammissibilità del concordato rileva come dato centrale per escludere la utile finalizzazione della prestazione professionale al risultato prospettato.

  • art. 163 l.f.

    Il mancato rispetto dei principi di competitività nella proposta concordataria è valorizzato dal giudice di merito come indice di radicale inammissibilità del piano.

  • art. 160 l.f., comma 2

    La proposta che incida sulla falcidia dei privilegiati richiede il rispetto dei presupposti e delle asseverazioni previste dalla norma.

  • art. 2751-bis, n. 2, c.c.

    La deduzione subordinata del privilegio resta assorbita dal rigetto dei motivi principali e non viene esaminata nel merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La declaratoria di inammissibilità comporta l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • L. 228/2012

    Richiamata per la disciplina del raddoppio del contributo unificato.

  • d.l. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), conv. in L. 134/2012

    Richiamato per delimitare il vizio di omesso esame dei fatti decisivi nel giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità la censura deve colpire tutte le rationes decidendi della decisione impugnata; se resta intatta una autonoma ratio, il motivo è inammissibile.
  • L'eccezione di inadempimento nei confronti del professionista è ammissibile solo quando la prestazione sia stata eseguita in modo negligente al punto da pregiudicare concretamente gli interessi del cliente; non basta opporre una mera divergenza di opinioni giuridiche o l'esito sfavorevole dell'attività.
  • L’obbligazione del professionista è normalmente di mezzi, ma ciò non esclude il dovere di predisporre soluzioni tecnicamente e giuridicamente plausibili e almeno astrattamente idonee al vaglio di ammissibilità dell’operazione prospettata.
  • La speciale difficoltà dell’opera ex art. 2236 c.c. deve essere specificamente allegata e risultare dal contraddittorio di merito; in cassazione non può essere introdotta per la prima volta in modo generico.
  • Il sindacato di cassazione non consente una nuova valutazione del merito sulla correttezza delle scelte tecniche o giuridiche del giudice di merito, salvo i limiti del vizio di motivazione nei ristretti confini oggi ammessi.
  • In tema di concordato preventivo, la radicale inammissibilità della proposta può essere valorizzata per escludere che l’attività del professionista sia stata svolta con la dovuta cura e prudenza, quando il piano sia congegnato su presupposti giuridicamente incompatibili con la disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoConcordato preventivoInadempimentoMora
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaContrattiObbligazioni
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaRisoluzione del contratto

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