Cassazione Civile, Ordinanza n. 29443/2023 del 24/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (importatore)
La controversia
Due acquirenti avevano acquistato presso una concessionaria autorizzata due autovetture Ssangyong, assumendo di aver pagato integralmente il prezzo senza ricevere i veicoli. Agirono contro la società importatrice italiana chiedendo l'accertamento della conclusione dei contratti con l'importatrice e con la concessionaria, la condanna alla consegna delle auto oppure, in subordine, alla restituzione dei prezzi pagati con interessi, rivalutazione e danni. Il Tribunale accolse la domanda e la Corte d'appello confermò, ma qualificò la vicenda in modo incerto, parlando ora di contatto sociale qualificato, ora di responsabilità ex artt. 1228 e 2049 c.c., ora di responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. La società importatrice ricorse per cassazione con quattro motivi: 1) errata applicazione delle norme sulla vendita di beni di consumo e sulla responsabilità solidale, sostenendo che l'obbligo di consegna gravava solo sul venditore diretto; 2) erronea configurazione di una responsabilità da contatto sociale senza un rapporto diretto con gli acquirenti; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il giudice riqualificato la domanda in modo difforme da quella proposta; 4) nullità della sentenza per motivazione contraddittoria e incomprensibile, incapace di chiarire il titolo della responsabilità affermata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il quarto motivo, ritenendo la motivazione della sentenza di appello affetta da insanabile contraddittorietà e quindi nulla per violazione del requisito di motivazione minimo ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e art. 111, comma 6, Cost. La Corte ha rilevato che la decisione di merito sovrapponeva in modo incompatibile più qualificazioni giuridiche tra loro eterogenee: contratto, contatto sociale, responsabilità da fatto dell'ausiliario, responsabilità solidale, senza chiarire il fondamento della condanna. Ha inoltre osservato che una condanna alla consegna o alla restituzione del prezzo è coerente solo con l'accertamento di un rapporto contrattuale e non con la sola responsabilità da contatto sociale; inoltre, la restituzione di somme mai percepite dalla società era logicamente inconciliabile con la statuizione. Gli altri motivi sono rimasti assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
richiamato come possibile base della responsabilità per fatto dell'ausiliario, ma la Corte di merito lo aveva invocato in modo confuso e non coerente con i fatti accertati
richiamato come altra possibile base della responsabilità per fatto altrui; la sua evocazione non chiariva il titolo della condanna ed era incompatibile con la ricostruzione contrattuale
richiamato dalla Corte d'appello per sostenere una responsabilità solidale, ma la Cassazione ha rilevato l'incongruenza di tale impostazione rispetto alle altre qualificazioni adottate
invocato nel ricorso come norma erroneamente applicata dalla Corte di merito nella configurazione della responsabilità
art. 128 D. Lgs. n. 206 del 2005
richiamato nel primo motivo in tema di vendita di beni di consumo e obblighi del venditore
art. 129 D. Lgs. n. 206 del 2005
richiamato nel primo motivo in tema di conformità dei beni di consumo
art. 130 D. Lgs. n. 206 del 2005
richiamato nel primo motivo in tema di rimedi del consumatore per difetto di conformità
richiamato nel terzo motivo per censurare la riqualificazione officiosa della domanda da parte del giudice d'appello
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la sentenza è stata ritenuta nulla per mancanza di una motivazione intellegibile e coerente
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato quale parametro del minimo costituzionale della motivazione
base della cassazione con rinvio
base per rimettere al giudice di rinvio la decisione sulle spese
richiamato per affermare che la ripetizione delle somme presuppone un pagamento effettivamente ricevuto e l'esistenza di un rapporto contrattuale risolto
Massime di principio
- La sentenza d'appello è nulla quando la motivazione, nel ricostruire il titolo della responsabilità, utilizza in modo inconciliabile categorie giuridiche diverse e non consente di comprendere la ratio della condanna.
- Una condanna alla consegna del bene o alla restituzione del prezzo è coerente solo con l'accertamento di un rapporto contrattuale tra le parti; non è logicamente compatibile con la sola qualificazione della fattispecie come contatto sociale qualificato.
- La restituzione di somme non percepite dal convenuto non può essere disposta senza un chiaro fondamento causale e senza l'accertamento dei presupposti propri della ripetizione d'indebito o della risoluzione contrattuale.
- Il potere del giudice di qualificare giuridicamente i fatti allegati non lo autorizza a costruire una motivazione internamente contraddittoria tra domanda, titolo della pretesa e dispositivo.
- Il vizio motivazionale raggiunge la soglia di nullità quando impedisce di individuare il titolo giuridico della responsabilità e di verificare la coerenza delle statuizioni di condanna con la ricostruzione dei fatti.
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