Cassazione Penale, Sentenza n. 47024/2022 del 13/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce che aveva dichiarato la responsabilità dell'imputato per il reato previsto dall'art. 95 D.P.R. 115/2002 commesso il 31.03.2014. Il ricorrente deduceva: (i) assenza del dolo perché le false dichiarazioni sul reddito 2012 deriverebbero da mera leggerezza; (ii) mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (non punibilità per esiguità del fatto); (iii) mancata concessione delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi proposti manifestamente inammissibili ex art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p., per essere generici e aspecifici e per reiterare doglianze già valutate dalla Corte territoriale. La sentenza impugnata è stata giudicata adeguatamente motivata: l'imputato aveva autocertificato redditi pari a zero omettendo di indicare anche i redditi dei familiari conviventi per complessivi circa €33.000, desumibili dalla documentazione fiscale, e quindi sussisteva l'elemento soggettivo del reato. Il trattamento sanzionatorio è stato ritenuto congruo con riferimento ai parametri di cui all'art. 133 c.p. e alla personalità dell'imputato (pregiudicati) e all'indebito ottenimento del gratuito patrocinio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che ha punito le false dichiarazioni riguardanti le condizioni reddituali per l'ammissione al gratuito patrocinio; la Corte ha ritenuto integrato il reato per l'omissione di redditi familiari documentabili.
art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
Norma invocata per dichiarare il ricorso manifestamente infondato/inammissibile quando i motivi sono generici e aspecifici o reiterano doglianze già esaminate dalla Corte territoriale.
Richiesta dal ricorrente di applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta infondata: la Corte territoriale ha valutato l'offensività della condotta, l'entità del vantaggio indebito e la personalità dell'imputato, escludendo l'ipotesi di non punibilità.
Criteri di individualizzazione della pena: la Corte ha motivato la congruità del trattamento sanzionatorio richiamando l'indebito ottenimento del gratuito patrocinio e i precedenti penali dell'imputato.
Norma richiamata per la condanna alle spese del procedimento e per l'irrogazione della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, in assenza di ragioni di esonero.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e distinti; motivi generici o che semplicemente riformulano le doglianze già esaminate in appello rischiano l'inammissibilità ex art. 591 c.p.p.
- Per contestare la sussistenza del dolo occorre apportare elementi concreti che dimostrino l'assenza di intenzionalità; l'errore o la 'leggerezza' non sono automaticamente idonei a escludere il dolo quando vi sono evidenze documentali contrarie.
- La non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) richiede una valutazione complessiva dell'offensività, dell'entità del vantaggio e della personalità dell'agente; presenza di precedenti o significativo vantaggio indebito può escludere l'applicazione della causa di non punibilità.
- Per le false dichiarazioni finalizzate a ottenere benefici (es. gratuito patrocinio) la prova documentale (dichiarazioni fiscali, redditi dei conviventi) può essere sufficiente a comprovare l'elemento soggettivo e oggettivo del reato.
- Chi impugna la decisione di merito sul punto della pena deve dimostrare che la Corte ha disapplicato o valutato erroneamente i criteri di cui all'art. 133 c.p.; altrimenti la valutazione discrezionale del giudice di merito è difficilmente censurabile in sede di legittimità.
- I ricorrenti possono essere condannati al pagamento di sanzioni e alla Cassa delle ammende se non emergono ragioni di esonero; quindi va valutata la convenienza e la fondatezza del ricorso prima di proporlo.
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