Cassazione Penale, Sentenza n. 3915/2022 del 03/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne per due distinti episodi di acquisto di cocaina (18 luglio 2003 e un episodio successivo collegato al sequestro del 23/07/2003). Villani deduce contraddittorietà e illogicità nella valutazione delle intercettazioni e contesta la ricostruzione del suo coinvolgimento soprattutto nel secondo episodio; altresì contesta la qualificazione giuridica dell'episodio del 18 luglio, sostenendo che la quantità non escluderebbe la detenzione per uso personale e che quindi avrebbe dovuto essere applicata la fattispecie attenuata. Bachini contesta la valutazione delle prove e la non riconduzione dell'episodio del 18 luglio all'uso personale, invocando il suo elevato grado di dipendenza e la destinazione della droga ai soli imputati, contesta la valorizzazione del prezzo per dedurre qualità e finalità di spaccio e censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per genericità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la valutazione delle intercettazioni e della sequenza fattuale sia questione di merito non sindacabile in sede di legittimità salvo manifesta illogicità, che non sussiste nel caso concreto. Ha confermato la corretta esclusione della fattispecie di "fatto lieve" (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990) in considerazione del quadro complessivo (quantitativi, prezzo, qualità, destinazione anche a terzi) e il legittimo diniego delle circostanze attenuanti generiche in relazione ai precedenti e alla pericolosità sociale, anche per il fatto compiuto durante la semilibertà. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81, comma 2 cod. pen.
Utilizzata per unificare le pene relative ai reati commessi, ossia per determinare la pena complessiva risultante dall'insieme delle condotte contestate.
Richiamato per la concorrente responsabilità degli imputati nelle condotte commesse in concorso tra più persone.
art. 73, comma 1 d.P.R. 309/1990
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice principale richiamata per configurare il reato di spaccio/traffico di sostanze stupefacenti per le cessioni contestate.
art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Valutata la possibilità della "fattispecie di lieve entità": la Corte ha ribadito che il dato ponderale non è di per sé decisivo e che la rilevanza del quantitativo va valutata in concreto insieme ad altri elementi (prezzo, qualità, destinazione a terzi), ritenendo nel caso concreto che non ricorressero i presupposti della lieve entità.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla sintetizzazione dei motivi di ricorso; la Corte ha ritenuto i motivi generici e manifestamente infondati.
art. 23 Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020, n. 176)
art. 23 del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 convertito dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176
Normativa che ha consentito la trattazione con procedura scritta; la Corte si è pronunciata sulla base degli atti e delle note difensive depositate.
Richiamato in ordine alla valutazione delle circostanze attenuanti generiche: la Corte territoriale ha esercitato discretamente il potere di valutazione ritenendo legittimo il diniego alla luce dei precedenti e della pericolosità dell'imputato.
Giurisprudenza citata (Sez. U. Murolo, S.U. n. 51063 del 27/09/2018)
S.U., n. 51063 del 27/09/2018, Murolo
Richiamata per il principio secondo cui la valutazione complessiva degli elementi rilevanti ai fini della qualificazione del fatto (in particolare della 'lieve entità') richiede un giudizio concreto e non una esclusione automatica per la presenza di singoli indici negativi.
Giurisprudenza citata (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli)
Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021
Richiamata per affermare che l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni intercettate è questione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità o irragionevolezza.
Massime di principio
- La valutazione del contenuto e della sequenza delle intercettazioni è questione di merito e può essere sindacata in Cassazione solo se emerge una manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione del giudice di merito.
- Il dato ponderale relativo alla quantità di stupefacente non esclude automaticamente la qualificazione come "fatto lieve" (art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990); la rilevanza del quantitativo va valutata complessivamente insieme ad altri elementi (prezzo, qualità, destinazione a terzi, modalità dell'operazione).
- La discrezionalità del giudice di merito nella determinazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche richiede una motivazione logica e completa; l'esistenza di precedenti penali o la commissione del reato in regime di semilibertà possono legittimamente escluderle.
- Elementi indiziari quali partecipazione a conversazioni concordanti, tentativi di contatto dopo l'arresto del fornitore e l'avvenuta divisione o destinazione della sostanza verso terzi possono giustificare l'affermazione della responsabilità per cessione/traffico anche in assenza di presenza fisica all'atto della cessione.
- Ricorsi formulati con motivi generici o che riproducono censure di merito senza mettere in luce profili di illogicità della motivazione rischiano l'inammissibilità.
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