Sentenza del 09/10/2015 n. 20258 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La Regione Toscana impugnava la sentenza della CTR, che aveva escluso l'assoggettabilità al tributo speciale per il deposito in discarica dei fanghi derivanti dal lavaggio degli inerti provenienti da una cava. Secondo la Regione, il deposito e il recupero del materiale in un'area distinta da quella di estrazione costituivano attività ulteriori, soggette agli adempimenti previsti dalla normativa ambientale sui rifiuti, e configuravano un'ipotesi di riciclaggio o di gestione abusiva di rifiuti. La Regione denunciava violazione della normativa regionale sul tributo e della disciplina sui rifiuti. Il Consorzio proponeva ricorso incidentale condizionato, contestando il difetto di motivazione dell'atto impositivo e sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della Regione Toscana e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato del Consorzio. Ha ritenuto che le doglianze della Regione, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, in particolare sulla natura di rifiuto o sottoprodotto dei materiali e sulla qualificazione dell'area come discarica. Tali accertamenti di fatto avrebbero dovuto essere censurati mediante il corretto vizio motivazionale previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non attraverso la denuncia di violazione di legge. È rimasto quindi fermo l'accertamento della CTR secondo cui non era stata provata una gestione diversa da quella prevista nei progetti approvati e autorizzati. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
L.R. Toscana 3 novembre 1998, n. 78, artt. 21, 23, 26, 27 e 37, comma 2
La Regione le invocava per sostenere l'applicabilità del tributo speciale e degli ulteriori obblighi connessi al deposito e alla gestione dei materiali. La Corte non ha esaminato nel merito la loro applicazione, ritenendo inammissibile la censura perché diretta contro un accertamento di fatto.
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, Allegato A
La disciplina sui rifiuti è stata richiamata dalla Regione per qualificare i fanghi e i materiali inerti come rifiuti soggetti ad autorizzazione e per sostenere l'esistenza di attività di riciclaggio o deposito in discarica. La Corte non ha modificato l'accertamento fattuale del giudice di merito sulla natura dei materiali.
Allegato C alla direttiva del Ministero dell'Ambiente 9 aprile 2002
È stato richiamato in relazione alle operazioni di recupero e riciclaggio dei materiali. Anche rispetto a tale normativa, la questione decisiva è stata ritenuta dipendente da valutazioni di fatto non validamente censurate.
Decisione della Commissione europea 2000/352/CE, come modificata dalla decisione 2001/352/CE
La Regione la richiamava per sostenere l'inquadramento dei materiali come rifiuti e l'applicabilità dei principi europei in materia. La Corte non ne ha esaminato direttamente l'applicazione, poiché il ricorso non denunciava correttamente un vizio di motivazione sull'accertamento fattuale.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
La norma consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti accertati dal giudice di merito.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5, nella formulazione applicabile ratione temporis
Secondo la Corte, eventuali contestazioni sull'omessa o insufficiente motivazione relativa alla natura dei materiali, alle operazioni svolte e alla qualificazione dell'area avrebbero dovuto essere formulate attraverso questa specifica censura.
Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 3
Il Consorzio ne aveva invocato la violazione per contestare la motivazione dell'atto di contestazione e irrogazione delle sanzioni. La questione non è stata esaminata perché il ricorso incidentale era condizionato ed è rimasto assorbito.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1
Il Consorzio lo aveva richiamato in relazione all'obbligo di motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria. Anche questa censura non è stata esaminata per l'assorbimento del ricorso incidentale.
Massime di principio
- In cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti mediante una formale denuncia di violazione di legge: se la censura riguarda la ricostruzione fattuale, deve essere proposta utilizzando il corretto vizio motivazionale previsto dalla legge processuale applicabile.
- La qualificazione di un materiale come rifiuto, sottoprodotto o materiale recuperabile dipende spesso da accertamenti concreti sulle caratteristiche del materiale, sulle modalità di deposito e sull'effettivo utilizzo; tali accertamenti, se adeguatamente motivati dal giudice di merito, sono difficilmente riesaminabili in cassazione.
- Quando il giudice di merito accerta che l'attività svolta corrisponde ai progetti approvati e alle autorizzazioni ottenute, l'amministrazione che contesta tale conclusione deve dimostrare specificamente la divergenza tra attività autorizzata e attività effettivamente svolta.
- La qualificazione di un'area come discarica abusiva e l'applicazione del tributo speciale presuppongono la prova dei fatti costitutivi della pretesa, inclusa la natura di rifiuto dei materiali e l'esistenza di un deposito riconducibile alla nozione normativa di discarica.
- Un ricorso incidentale proposto in via condizionata viene normalmente esaminato solo se il ricorso principale è accolto; se il ricorso principale è rigettato, il ricorso incidentale è dichiarato assorbito.
- La corretta individuazione del tipo di vizio denunciabile in cassazione è essenziale: un errore di qualificazione processuale può impedire l'esame nel merito anche quando l'amministrazione ritenga errata la decisione del giudice tributario.
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