Cassazione Penale, Ordinanza n. 18948/2026 del 26/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito è rimasta ferma, con conferma della condanna per furto aggravato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Modena per furto aggravato, con pena di anni 1, mesi 2 e giorni 20 di reclusione ed euro 90 di multa. I motivi dedotti erano tre: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione dell'attenuante prevista dall'art. 4, comma 2, l. n. 110 del 1975; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla richiesta di rideterminazione del trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché la Corte territoriale aveva correttamente escluso l'art. 131-bis valorizzando la natura abituale delle condotte predatorie, in linea con il principio per cui la continuazione non è di per sé ostativa alla non punibilità ma occorre una valutazione complessiva della fattispecie concreta. Anche il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, perché la Corte di appello aveva richiamato l'abitualità delle condotte e i precedenti penali, motivando in modo congruo il diniego della diminuente. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile in quanto nuovo: la specifica censura sulla pena base non era stata proposta in appello e quindi non poteva essere introdotta per la prima volta in sede di legittimità.
Norme richiamate
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non è automaticamente incompatibile con la continuazione; il giudice deve compiere una valutazione complessiva della fattispecie concreta e può escluderla quando emergano abitualità delle condotte e altri indicatori ostativi.
art. 4, comma 2, legge 110/1975
L'attenuante della lieve entità nel porto abusivo di armi può essere negata sulla base di precedenti penali gravi e di un giudizio negativo sulla personalità dell'imputato.
In cassazione non è consentito introdurre per la prima volta censure nuove su un capo o punto della decisione già oggetto di appello, quando si tratti di vizi motivazionali fondati su elementi fattuali non dedotti nel gravame di merito.
Massime di principio
- La pluralità di reati unificati dal vincolo della continuazione non preclude di per sé il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; il giudice deve però valutare unitariamente la condotta e può negare il beneficio se la sequenza dei fatti denota abitualità, gravità complessiva o intensità del dolo incompatibili con l'art. 131-bis c.p.
- Nel giudizio sulla particolare tenuità dell'offesa rilevano, oltre alla natura e gravità degli illeciti, la tipologia dei beni giuridici lesi, le modalità esecutive, il contesto temporale e le conseguenze dei fatti: una motivazione che valorizzi tali indicatori è idonea a sorreggere il diniego del beneficio.
- La mancata concessione di attenuanti o diminuzioni di pena può essere sorretta dal richiamo ai precedenti penali e all'abitualità del comportamento quando tali elementi incidano negativamente sulla valutazione della personalità dell'imputato e sulla gravità della condotta.
- In sede di legittimità non possono essere dedotte per la prima volta censure di merito su specifici punti della decisione che non siano state devolute con l'appello, se ciò richiederebbe una nuova valutazione di fatti non sottoposti al giudice di secondo grado.
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