Cassazione Penale, Sentenza n. 49255/2023 del 11/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del G.i.p. che aveva respinto la sua istanza diretta al giudice dell'esecuzione per ottenere l'ulteriore riduzione della pena di un sesto prevista dall'art. 442, comma 2‑bis, c.p.p. (introdotto dal d.lgs. n.150/2022). Daniele sosteneva che, poiché al momento della proposizione dell'appello la nuova disposizione non era ancora in vigore, non poteva allora valutare consapevolmente la rinuncia all'impugnazione; dopo l'entrata in vigore (30/12/2022) aveva quindi rinunciato all'appello e riteneva che tale rinuncia dovesse essere equiparata alla mancata proposizione dell'impugnazione, con applicazione retroattiva della norma di favore ai sensi degli artt. 7 CEDU e 2, comma 4, cod. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il requisito per beneficiare della riduzione di un sesto sia la mancata proposizione dell'impugnazione alla data di entrata in vigore della nuova disciplina: la norma premiale premia la scelta consapevole di non instaurare il giudizio di impugnazione. La sentenza di primo grado era già stata appellata alla data del subentro della novella normativa, per cui la successiva rinuncia all'appello non può essere equiparata alla mancata proposizione dell'impugnazione; il nuovo art. 442, comma 2‑bis, non ha effetto retroattivo in relazione a giudizi già suscettibili di impugnazione in altro senso. La Cassazione ha confermato la correttezza dell'orientamento del giudice dell'esecuzione e ha condannato il ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 442 cod. proc. pen. (comma 2‑bis)
quando né l'imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione
La riduzione aggiuntiva è subordinata alla mancata proposizione di impugnazione alla data di entrata in vigore della norma; premia la scelta di non instaurare il grado successivo di giudizio
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 24 (lett. c)
Ha introdotto il comma 2‑bis dell'art. 442 c.p.p., modificando il regime del rito abbreviato per incentivare la mancata impugnazione e la definizione del giudizio in primo grado
art. 676, comma 1 e art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Norme richiamate per la competenza e le modalità con cui il giudice dell'esecuzione applica la riduzione di pena prevista dall'art. 442, comma 2‑bis
art. 11, primo comma, disp. prel. cod. civ. (principio tempus regit actum)
Principio generale di irretroattività della legge nel tempo; usato per individuare il momento processuale che determina quale disciplina applicare
Rinvio alla disciplina della legge penale nel tempo (lex mitior): la disposizione più favorevole può applicarsi, ma entro i limiti imposti dalla natura procedurale della misura premiale
art. 7 CEDU
Tutela il principio di legalità e il principio di retroattività della legge penale più favorevole, ma non impone applicazione automatica quando la nuova norma premiale dipende da scelte processuali successivamente non riscontrabili
Massime di principio
- La riduzione ulteriore di pena prevista dall'art. 442, comma 2‑bis, c.p.p. si applica solo se, alla data di entrata in vigore della norma, la sentenza di primo grado non è già stata appellata e quindi è ancora suscettibile di impugnazione.
- La rinuncia all'impugnazione già proposta non è equivalente alla mancata proposizione dell'impugnazione: l'atto di impugnazione ha effetti che non vengono annullati dalla successiva rinuncia ai fini dell'accesso alla premialità.
- In materia processuale transitoria bisogna individuare il momento spartiacque (tempus regit actum): per misure premiali collegate all'esercizio di diritti processuali occorre verificare lo status della sentenza alla data di entrata in vigore della norma.
- La lex mitior non garantisce automaticamente l'applicazione retroattiva se l'agevolazione dipende da comportamenti processuali che non si sono verificati nella fase anteriore alla novella (es. mancata impugnazione).
- In casi simili il difensore deve valutare con attenzione tempi e conseguenze dell'impugnazione rispetto a modifiche normative: proporre un impugnazione e poi rinunciare non equivale a non averla mai proposta rispetto a benefici premiali introdotti successivamente.
- Chi chiede l'applicazione di una nuova norma di favore ha l'onere di dimostrare che, alla data di entrata in vigore, ricorressero i presupposti previsti dalla norma (es. irreperibilità dell'impugnazione), altrimenti la richiesta può essere respinta.
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