Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08352/2026 del 03/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Firenze che aveva confermato la pronuncia di abbreviato del GUP di Livorno: condanna per detenzione a fini di spaccio e cessione di hashish (capi 1,2,4; aggravante dell'ingente quantità esclusa per il capo 2) e per riciclaggio (capo 3) con pena complessiva di 4 anni e 6 mesi di reclusione e multa di euro 10.000. Il ricorso per cassazione articolava quattro motivi: 1) vizio di motivazione per mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, D.P.R. n. 309/1990 (ravvedimento operoso), sostenendo che le dichiarazioni dell'imputato avevano fornito utili riscontri investigativi; 2) vizio di motivazione per mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, D.P.R. n. 309/1990 relativamente al capo 1), contestando che il peso fosse inferiore alla soglia di riferimento; 3) vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità per il reato di riciclaggio (capo 3), contestando che non fossero indicate operazioni concrete poste in essere dall'imputato a costituire riciclaggio; 4) vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena, lamentando la mancata ulteriore riduzione per le attenuanti generiche e la sproporzione degli aumenti per continuazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile rigettando tutti e quattro i motivi. Sul primo motivo, ha ritenuto che la Corte territoriale abbia motivato adeguatamente l'esclusione dell'attenuante ex art. 73, comma 7, D.P.R. 309/1990, perché le dichiarazioni erano in gran parte evasive, caratterizzate da "non ricordo" e non avevano apportato proficui elementi nuovi per l'identificazione del fornitore. Sul secondo motivo, la Corte ha confermato la configurabilità dell'aggravante per l'ingente quantità in relazione al capo 1), rilevando che il quantitativo di principio attivo determinato superava la soglia di 2 kg (oltre 6,5 kg di hashish in termini di principio attivo) e il numero di dosi estraibili era molto elevato, in conformità con la giurisprudenza di legittimità. Sul terzo motivo, ha ritenuto corretta la qualificazione del fatto come riciclaggio: il denaro rinvenuto era stato ricevuto e trasportato per consegnarlo ad altri, operazione che, anche senza trasformazione, ostacola l'identificazione dell'origine illecita. Sul quarto motivo, la Corte ha ritenuto congrua la dosimetria: le attenuanti generiche erano già state applicate dal giudice di primo grado nella massima estensione e l'aumento per continuazione è stato adeguatamente motivato dalla gravità connessa al quantitativo di stupefacente. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato alle spese processuali del presente grado ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; rimane confermata la pena di anni 4, mesi 6 di reclusione ed euro 10.000 di multa inflitta in primo grado e confermata in appello.

Norme richiamate

  • art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Consente la trattazione del ricorso con contraddittorio scritto senza udienza orale se non richiesta; qui il procedimento si è celebrato senza trattazione orale per mancata richiesta.

  • art. 73, comma 7, D.P.R. n. 309/1990

    Prevede l'attenuante (ravvedimento operoso) per il collaboratore nei reati di stupefacenti: il giudice deve accertare l'utilità e la proficuità delle dichiarazioni rese; la mera collaborazione formale non basta, è necessario un apporto concreto e verificabile alle indagini.

  • art. 80, comma 2, D.P.R. n. 309/1990

    Regola l'aggravante per l'ingente quantità di stupefacente: la configurabilità va valutata in base alla quantità di principio attivo e al numero di dosi estraibili; se supera soglie giurisprudenziali (es. 2 kg di principio attivo per droghe leggere) l'aggravante può applicarsi.

  • art. 133 cod. pen.

    Stabilisce i criteri per la determinazione della pena (gravità del fatto, personalità, condizioni ecc.). Qui la Corte di merito ha indicato il dato ponderale dello stupefacente come elemento prevalente per la commisurazione della pena.

  • art. 132 cod. pen.

    Principi generali sulla determinazione della pena e sulla discrezionalità del giudice di merito nell'applicare i criteri di cui all'art. 133; la Corte ha sottolineato la limitata sindacabilità in Cassazione della congruità della pena se adeguatamente motivata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del grado in caso di inammissibilità del ricorso; applicata nella specie.

  • D.L. 20 marzo 2014, n. 36, conv. con L. 16 maggio 2014, n. 79

    Riforma normativa richiamata: la Corte segnala che, comunque, permangono criteri giurisprudenziali per l'individuazione della soglia dell'ingente quantità, come precisato dalle Sezioni Unite.

  • Giurisprudenza (Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito; Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi; Sez. 3, n. 20017 del 20/03/2024, Chindamo; altre pronunce citate)

    La Corte ha richiamato e applicato i principi consolidati: per l'aggravante dell'ingente quantità la valutazione si basa sulla quantità di principio attivo e sul numero di dosi estraibili; inoltre la giurisprudenza ammette l'inquadramento come riciclaggio anche per semplici operazioni di trasporto/consegna di denaro di illecita provenienza.

Massime di principio

  • Per ottenere l'attenuante ex art. 73, comma 7 DPR 309/1990 è necessario che le dichiarazioni dell'imputato apportino utilità concreta e verificabile alle indagini: dichiarazioni vaghe o piene di "non ricordo" non sono sufficienti.
  • La configurabilità dell'aggravante per ingente quantità va valutata in relazione al principio attivo e al numero di dosi estraibili; non basta il solo riferimento al peso lordo senza il confronto con i parametri giurisprudenziali (Sez. U. Polito, Biondi).
  • Il reato di riciclaggio ha forma ampia: anche il ricevere, trasportare e consegnare denaro di provenienza delittuosa può integrare il reato, poiché tale condotta ostacola l'identificazione dell'origine illecita, anche se non comporta trasformazione del denaro.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la Cassazione non sindaca una nuova valutazione se la motivazione indica gli elementi ritenuti prevalenti e non è illogica o arbitraria.
  • In sede di legittimità sono sindacabili la logicità, la completezza e il confronto diretto con le censure: censure generiche o meri ripetuti della contestazione di fatto sono spesso inammissibili o infondate.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali del grado ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto valutare attentamente prospettive e fondatezza delle censure prima di proporre ricorso per cassazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.