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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30336/2026 del 10/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte militare di appello aveva riformato l'assoluzione di primo grado e dichiarato un militare della Guardia di finanza colpevole, in continuazione, del delitto previsto dall'art. 3 della legge n. 1383 del 1941 e dall'art. 47 n. 2 c.p.m.p., per avere, quale proprietario di un immobile, concesso in uso a terzi l'immobile senza regolare contratto, registrando in un caso un comodato fittizio e percependo somme periodiche non documentate, e nell'altro percependo canoni in contanti senza ricevuta, così determinando evasione d'imposta sui redditi. Il ricorso per cassazione articolava tre motivi: 1) contestava la qualificazione della condotta come collusione per frodare la finanza, sostenendo che la Corte di merito non avesse chiarito l'esistenza di un accordo collusivo con un terzo effettivamente portatore di un interesse o vantaggio fraudolento, e deducendo inoltre l'assenza di dolo di frode in capo all'imputato, anche alla luce di asseriti accordi privatistici di futura vendita e di crediti d'imposta che avrebbero neutralizzato l'imposizione; 2) censurava la sentenza per aver valorizzato la sola violazione dell'obbligo di fedeltà del finanziere e il procedimento disciplinare interno, sostenendo che la modesta sanzione inflitta non deponeva per una condotta gravemente lesiva e che il fatto non era stato commesso nell'esercizio delle funzioni; 3) lamentava il mancato confronto con un precedente militare del 2009 che avrebbe escluso il reato quando il militare agisca da privato cittadino, nonché l'erroneo richiamo a una diversa pronuncia della Cassazione. Il ricorrente insisteva quindi per l'annullamento della condanna.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi. Ha chiarito che il delitto di cui all'art. 3 della legge n. 1383 del 1941, nella forma della collusione con estranei per frodare la finanza, è integrato dall'accordo tra il militare e il terzo finalizzato alla frode e si consuma nel momento stesso in cui l'accordo è raggiunto, essendo irrilevante che il terzo abbia o meno un autonomo interesse o vantaggio e che la frode produca poi un effettivo danno erariale. Ha inoltre escluso che la mancata tassazione di canoni o la possibile esistenza di crediti d'imposta eliminassero il dolo, trattandosi di reato di pericolo a consumazione anticipata e gravando comunque sul contribuente l'obbligo di dichiarare i redditi percepiti. Quanto alla censura sulla sproporzione della norma, la Corte ha approvato il rilievo della sentenza impugnata secondo cui l'interpretazione adeguatrice adottata dal primo giudice era incongrua perché introduceva un elemento non previsto dal testo (la violazione dei doveri d'ufficio) e si risolveva in una sostanziale disapplicazione della norma, dovendosi semmai sollevare questione di legittimità costituzionale. Infine, il richiamo al precedente del 2009 è stato ritenuto non decisivo e comunque la motivazione della Corte territoriale è stata reputata congrua nel ritenere sufficiente la qualità di militare della Guardia di finanza anche per condotte poste in essere fuori dall'esercizio delle funzioni. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 2, c.p.

    richiamato per la continuazione tra le condotte contestate

  • art. 3 l. n. 1383 del 1941

    punisce il militare della Guardia di finanza che commette violazione di leggi finanziarie costituente delitto, collude con estranei per frodare la finanza o si appropria/distrae valori di cui abbia amministrazione o custodia; nella forma esaminata, il reato richiede l'accordo tra militare ed estraneo finalizzato alla frode

  • art. 47 n. 2 c.p.m.p.

    richiamato nel capo d'imputazione e nella condanna della Corte di merito

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    norma processuale invocata nei motivi di ricorso per dedurre violazione di legge

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    norma processuale invocata nei motivi di ricorso per dedurre vizi di motivazione

  • art. 1376 d.lgs. n. 66/2010

    richiamato dalla difesa in relazione al procedimento disciplinare e all'obbligo di fedeltà del militare

  • art. 3 Cost.

    evocato dalla difesa per sostenere la sproporzione della cornice edittale e la necessità di interpretazione adeguatrice

  • art. 25 Cost.

    evocato indirettamente nel ragionamento sulla certezza del diritto e sui limiti dell'interpretazione adeguatrice

  • art. 7 CEDU

    evocato indirettamente nel ragionamento sulla certezza del diritto e sui limiti dell'interpretazione adeguatrice

Massime di principio

  • Il delitto di collusione del militare della Guardia di finanza per frodare la finanza si perfeziona nel momento in cui è raggiunto l'accordo collusivo con il terzo, senza che sia necessario il successivo conseguimento del vantaggio o la realizzazione del danno erariale.
  • Ai fini della configurabilità del reato è irrilevante individuare un autonomo vantaggio del terzo, poiché ciò che rileva è la definitiva rottura del rapporto di fiducia tra il militare e la pubblica amministrazione e la messa in pericolo dell'interesse erariale protetto dalla norma.
  • La fattispecie ha natura di reato di pericolo a consumazione anticipata: basta una condotta infedele idonea a creare il pericolo di compromissione delle entrate statali, non essendo necessario che l'illecito fiscale programmato venga portato a compimento.
  • La qualità di militare della Guardia di finanza è sufficiente per l'applicazione della norma incriminatrice anche quando la condotta non sia posta in essere nell'esercizio attuale delle funzioni, perché la tutela mira alla lealtà del corpo e alla fiducia della pubblica amministrazione.
  • L'interpretazione adeguatrice non può tradursi nell'introduzione di un elemento costitutivo non previsto dal testo normativo; se il giudice ritiene la norma irragionevole o sproporzionata, deve semmai rimettere la questione alla Corte costituzionale.
  • Il mancato esame di una deduzione difensiva manifestamente infondata non integra vizio decisivo di motivazione quando il rigetto è comunque assorbito dalla corretta ricostruzione giuridica della fattispecie.

Come è indicizzato

MaterieTraffico di influenze illecite
RamiReati contro la PA
IstitutiContinuazione

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