Cassazione Civile, Ordinanza n. 31638/2025 del 04/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (curatela)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento volto ad accertare lo stato di insolvenza e a ottenere l'apertura della liquidazione giudiziale di una società, nell'ambito di una vicenda riferita alla costituzione di un gruppo di imprese tra un imprenditore individuale poi fallito, la società ricorrente e una società semplice agricola. La curatela del fallimento dell'imprenditore individuale, con intervento adesivo del pubblico ministero, aveva chiesto la liquidazione giudiziale della società. Il tribunale aveva aperto la procedura solo nei confronti della società; la corte d'appello aveva rigettato il reclamo principale della società e dichiarato inammissibile il reclamo incidentale della curatela. In cassazione la società deduceva sei motivi: 1) violazione dell'art. 38 CCII, sostenendo che il pubblico ministero non potesse promuovere il ricorso in via esplorativa e che la notizia di insolvenza riguardasse un soggetto diverso; 2) violazione dell'art. 121 CCII, contestando la legittimazione attiva della curatela e la riqualificazione della domanda; 3) violazione degli artt. 2, comma 1, lett. c), e 2467, comma 2, c.c., per aver valorizzato il finanziamento soci ai fini dell'insolvenza; 4) omesso esame circa l'adempimento delle rateizzazioni INPS; 5) violazione dell'art. 116 c.p.c. per avere considerato una possibile revocatoria non ancora esperita del conferimento dei macchinari agricoli; 6) violazione dell'art. 92 c.p.c. in tema di spese di lite, per la ritenuta soccombenza reciproca.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'art. 38 CCII consente al pubblico ministero di presentare il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale ogniqualvolta acquisisca notizia dello stato di insolvenza nell'esercizio delle proprie funzioni giudiziarie, anche fuori da un procedimento penale; ha dichiarato assorbito il secondo motivo per effetto del rigetto del primo; ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo perché diretti a sollecitare una rivalutazione del merito sull'accertamento dell'insolvenza; ha dichiarato inammissibile il quinto per carenza di interesse, trattandosi di argomento solo ad abundantiam; ha dichiarato inammissibile il sesto sulla liquidazione delle spese. La Corte ha inoltre affermato il principio di diritto secondo cui il pubblico ministero è legittimato a proporre il ricorso per liquidazione giudiziale ogniqualvolta acquisisca la notitia decoctionis nell'esercizio delle sue funzioni giudiziarie, anche al di fuori del procedimento penale. Nessuna statuizione sulle spese di legittimità per mancata difesa degli intimati; disposto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
il pubblico ministero può presentare il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui abbia notizia dello stato di insolvenza, senza necessità che la notizia provenga da un procedimento penale; è sufficiente che sia acquisita nell'esercizio delle funzioni istituzionali.
richiamato dalla ricorrente per contestare la legittimazione attiva della curatela; la censura è stata assorbita dal rigetto del primo motivo.
art. 2, comma 1, lett. c), CCII
invocato in relazione alla nozione di insolvenza e alla rilevanza dei finanziamenti soci nell'accertamento della crisi.
i finanziamenti dei soci conservano natura di debito della società e non diventano apporti di capitale; la loro postergazione non ne elimina la considerazione come passività ai fini dell'insolvenza.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato per dedurre violazioni di legge; la Corte ha rilevato che alcuni motivi miravano in realtà a una rivalutazione del merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio non può essere usato per ottenere un nuovo esame del fatto storico già scrutinato dal giudice di merito con motivazione congrua.
la censura è stata dichiarata inammissibile perché la valutazione della possibile revocatoria era solo un argomento aggiuntivo e non decisivo.
in tema di spese, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della violazione del principio di soccombenza, restando discrezionale la compensazione e la quantificazione entro i limiti di legge.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
è stato dato atto dei presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
richiamato per qualificare i finanziamenti soci come mutui tra socio e società.
Massime di principio
- Ai sensi dell'art. 38 CCII, il pubblico ministero è legittimato a proporre il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale ogniqualvolta acquisisca la notizia dell'insolvenza nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, anche al di fuori di un procedimento penale e senza necessità che la notizia derivi da un procedimento penale pendente.
- La nozione di notitia decoctionis rilevante per l'iniziativa del pubblico ministero non richiede forme tipiche di acquisizione, purché l'informazione provenga da attività istituzionalmente svolte dall'ufficio; resta esclusa solo l'acquisizione meramente privata e del tutto estranea alle funzioni giudiziarie.
- I finanziamenti dei soci, pur soggetti alla disciplina della postergazione ex art. 2467 c.c., conservano natura di debito sociale e possono essere considerati passività ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge o di vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione del merito e dei fatti già esaminati dal giudice di merito.
- La censura in cassazione contro la statuizione sulle spese è ammissibile solo se deduce la violazione del principio di soccombenza; restano invece sottratte al sindacato di legittimità la valutazione sulla compensazione e la quantificazione delle spese entro i limiti tabellari.
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