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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19348/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Durante ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Palermo che confermava la condanna emessa dal Tribunale di Termini Imerese, resa con rito abbreviato, per due episodi di evasione dagli arresti domiciliari (capo 1: 23/02/2022; capo 2: 30/03/2022) contestati ai sensi dell'art. 385 c.p. in relazione all'art. 47-ter, comma 8, legge n. 354/1975; con riconoscimento della recidiva e della continuazione e riduzione per il rito. Il ricorso per cassazione sviluppa quattro motivi: 1) vizio di motivazione e violazione delle regole sul giudizio 'al di là di ogni ragionevole dubbio', in particolare per l'uso della presunzione di allontanamento in caso di mancata risposta al citofono e la mancata valutazione credibile della dichiarazione della moglie; 2) vizio di motivazione nella valutazione delle circostanze attenuanti generiche, del riconoscimento della recidiva e della misura degli aumenti di pena (motivazione ritenuta stereotipata e basata sui precedenti); 3) censura della neutralizzazione della documentazione del Ser.D. (dipendenza alcolica) ritenuta priva di rilievo dalla Corte territoriale; 4) errore di calcolo della pena finale (sostenendo che la pena avrebbe dovuto essere di anni 1, mesi 5, giorni 23 e non 25).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Motivazione: il primo motivo è inammissibile perché mira a una rivalutazione delle prove e della motivazione della Corte d'appello, materia non sindacabile in cassazione salvo manifestissima illogicità; la Corte ha ritenuto congrua la valutazione territoriale che ha dato rilievo agli elementi fattuali (bussata prolungata, durata del controllo, comportamento della compagna, arrivo in caserma dopo circa 30 minuti) e ha escluso che la certificazione Ser.D. escludesse la capacità di percepire gli stimoli esterni. Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili poiché la Corte d'appello ha correttamente motivato l'esclusione delle attenuanti e l'applicazione degli aumenti per recidiva, alla luce di precedenti specifici e della ripetizione temporale dei fatti. Il quarto motivo (presunto errore di calcolo) è inammissibile perché l'errore non era stato dedotto in appello e, comunque, la pena complessiva cade nei limiti edittali e non appare illegale, per cui non poteva essere sollevato per la prima volta in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 385 cod. pen.

    Norma contestata quale titolo di reato per i fatti di evasione in relazione all'istituto degli arresti domiciliari; la Corte d'appello e la Cassazione hanno ritenuto legittima l'applicazione insieme all'art. 47-ter legge n. 354/1975.

  • art. 47-ter, comma 8, legge n. 354/1975

    Indica la fattispecie di evasione dagli arresti domiciliari; la condotta di Durante è stata giudicata integrativa di tale illecito per gli episodi indicati.

  • artt. 192 e 533 cod. proc. pen.

    Riferite in relazione al principio della prova 'al di là di ogni ragionevole dubbio'; la Cassazione ricorda che la violazione di tale regola rileva in sede di legittimità solo se la motivazione è manifestamente illogica e decisiva, non consentendo una rinnovata valutazione autonoma delle prove.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la sintetizzazione dei motivi in cassazione; il ricorso è stato presentato per il tramite del difensore e i motivi sono stati riassunti nei termini di legge.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Limiti delle doglianze ammissibili in Cassazione circa la motivazione: la corte evidenzia che molte doglianze del ricorrente sono inammissibili perché costituiscono sindacato di merito sulla valutazione delle prove e della motivazione, rientranti nei limiti previsti dall'art. 606.

  • artt. 62-bis, 99, 133 cod. pen.

    Disposizioni riguardanti recidiva, determinazione della pena e circostanze attenuanti: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione territoriale che ha escluso le attenuanti e ha applicato gli aumenti per recidiva sulla base dei precedenti e della ripetizione della condotta.

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamata in relazione alla determinazione della pena complessiva; la Cassazione osserva che la pena resta nel limite edittale e non risulta illegale nel suo complesso.

  • art. 442 cod. proc. pen.

    Norma citata in ordine alla irregolarità nella determinazione della pena; la Corte sottolinea che eventuali errori di calcolo non dedotti in appello non possono essere prospettati per la prima volta in cassazione.

  • art. 609, comma 2, cod. proc. pen.

    Stabilisce i limiti del riesame d'ufficio della Corte di cassazione; la Corte ricorda che l'errore di calcolo della pena non è rilevabile d'ufficio in cassazione se non incide sulla legalità complessiva della pena.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina il merito delle valutazioni probatorie: i motivi che chiedono una diversa valutazione delle prove sono inammissibili salvo che la motivazione sia manifestamente illogica e decisiva.
  • La documentazione clinica o terapeutica (es. certificati Ser.D.) deve essere valorizzata in rapporto diretto a elementi che provino l'incapacità di percepire o controllare la condotta; non è automaticamente idonea a escludere responsabilità penale.
  • Il riconoscimento della recidiva e l'applicazione di aumenti di pena sono legittimi se la motivazione del giudice li fonda su precedenti specifici e sulla ripetizione temporale e qualitativa della condotta.
  • Le censure sulla misura della pena (calcoli aritmetici, errori formali) devono essere proposte già in sede d'appello; in Cassazione non sono ammissibili se sollevate per la prima volta, salvo che la pena nel suo complesso sia illegale.
  • Le doglianze generiche o ripetitive già esaminate dal giudice di merito sono normalmente inammissibili in Cassazione; il ricorso deve contenere censure specifiche e rilevanti sotto il profilo di legittimità.
  • In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a somme a favore della Cassa delle ammende.

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