Cassazione Penale, Sentenza n. 34905/2022 del 21/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso il decreto del 04/05/2021 della Corte d'Appello di Napoli che aveva respinto l'appello di Ruocco Aniello contro la decisione del Tribunale di Napoli (26/02/2019) che aveva negato la revoca della confisca definitiva disposta in sede di prevenzione ai sensi dell'art. 7 legge n.1423/1956. In primo grado la misura era stata motivata con l'inquadramento di Ruocco nella pericolosità "qualificata" (art.4, comma 1, lett. a d.lgs. n.159/2011) per ritenuta appartenenza al gruppo camorristico Ruocco-Somma-La Marca. Successivamente il giudizio penale correlato ha derubricato la contestazione di associazione mafiosa in associazione per delinquere semplice (con prescrizione per Ruocco). Il Tribunale, pur respingendo la revoca, aveva riqualificato la pericolosità come "semplice" sulla base dei materiali acquisiti in cognizione; la Corte d'Appello aveva invece ritenuto possibile mantenere l'inquadramento di pericolosità qualificata richiamando l'autonomia del giudice di prevenzione rispetto all'esito penale e valorizzando elementi probatori presenti nel titolo genetico.
La decisione
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato due principi: (1) nel procedimento di revoca della confisca il giudice può, previa instaurazione del contraddittorio, effettuare un nuovo esame e, se del caso, un diverso inquadramento tipico della pericolosità alla luce dei materiali preesistenti e sopravvenuti; (2) tuttavia la Corte ha statuido che il mantenimento della qualifica di pericolosità qualificata da parte della Corte d'Appello, nonostante il giudicato penale che ha escluso la natura mafiosa del sodalizio, è contrario alla lettera della legge (art.4, comma 1, lett. a d.lgs. n.159/2011) e al principio di non contraddizione dell'ordinamento. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato il decreto impugnato e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Napoli, con diverso collegio, lasciando comunque aperta la possibilità che in sede revocatoria si proceda a una diversa qualificazione (per es. pericolosità semplice) se risultante dal complesso probatorio e garantito il contraddittorio.
Norme richiamate
legge n.1423 del 1956
L'art.7 è la norma previgente che regolava la revoca della confisca; la Corte utilizza i principi formatisi su tale disciplina per interpretare l'ambito di rinnovazione del giudizio revocatorio.
d.lgs. n.159 del 2011 (codice antimafia), art.4, comma 1, lett. a
Definisce la pericolosità "qualificata" basata sull'appartenenza a gruppi con le caratteristiche di cui all'art.416-bis c.p.; la Corte ritiene che l'esclusione giudiziale della natura mafiosa del gruppo impedisca al giudice di prevenzione di mantenere tale qualificazione.
Disciplina la revoca e i poteri del giudice in presenza di novum; la sentenza richiama l'art.28 come cornice che ammette uno spazio cognitivo per un nuovo inquadramento tipico in sede revocatoria.
Fa riferimento alle caratteristiche tipiche della associazione mafiosa che devono sussistere per configurare l'appartenenza rilevante ai fini della pericolosità qualificata.
codice di procedura penale, artt. 630 e ss. (revisione)
Utilizzati a titolo analogico per descrivere la natura del giudizio revocatorio come un nuovo esame del giudicato alla luce di un novum, con esigenza di rispetto del contraddittorio.
codice di procedura penale, art.623, comma 1, lett. a
Richiamato con riferimento alle regole sul rinvio e sulla composizione del collegio, tenuto conto della natura del provvedimento impugnato.
Corte Costituzionale, sent. n.24 del 2019
Richiamata come elemento di contesto giurisprudenziale che ha inciso sull'interpretazione delle misure di prevenzione e sulle domande di revoca basate su novità giuridiche.
Massime di principio
- Se un giudicato penale definitivo esclude l'esistenza di un sodalizio mafioso in modo assoluto, il giudice della prevenzione non può mantenere la qualificazione di "pericolosità qualificata" fondata su tale appartenenza; il giudicato penale favorevole prevale su quella specifica qualificazione.
- Il procedimento di revoca della confisca è un giudizio con ampio spazio cognitivo: il giudice revocatorio, previa instaurazione del contraddittorio, può riconsiderare il quadro probatorio e riqualificare la tipologia di pericolosità (es. da "qualificata" a "semplice"), purché la decisione rispetti i principi di tassatività e non contraddizione dell'ordinamento.
- La distinzione tra appartenenza (rilevante in prevenzione) e partecipazione/complicità penalmente accertata richiede attenzione: l'esito penale che esclude la sussistenza del gruppo mafioso incide direttamente sulla possibilità di mantenere in prevenzione l'applicazione dell'art.4, comma 1, lett. a d.lgs.159/2011.
- In casi analoghi il difensore dovrebbe valorizzare il giudicato penale definitivo che esclude la natura mafiosa del gruppo, chiedere l'annullamento della misura e l'eventuale contestuale ricollegamento della confisca a ipotesi meno gravi (se applicabile), nonché pretendere il pieno contraddittorio su ogni elemento sopravvenuto.
- Il giudice che rimette la decisione (rinvio) deve essere composto in modo diverso se la precedente composizione è risultata incompatibile; al nuovo esame è ammessa la valutazione completa delle prove preesistenti e sopravvenute ma non la contraddizione palese con un giudicato penale che abbia escluso in modo assoluto il presupposto applicativo della misura.
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