Cassazione Civile, Ordinanza n. 23123/2025 del 12/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privato)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione alla stima delle indennità dovute per l'espropriazione di un'area di proprietà del resistente. La Corte d'appello di Palermo ha rideterminato l'indennità dovuta da Rete Ferroviaria Italiana e ha rigettato le domande formulate dal resistente nei confronti della società ricorrente, compensando però le spese tra queste due parti. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 32 e 40 d.P.R. 327/2001, deducendo che, pur avendo la Corte territoriale qualificato le aree come inedificabili, le aveva attribuito un valore non agricolo, ma agganciato a ipotetiche utilizzazioni intermedie senza adeguata motivazione; (2) violazione dell'art. 37 d.P.R. 327/2001, lamentando l'illegittima applicazione della maggiorazione del 10% nonostante fosse stata liquidata un'indennità per aree non edificabili. Il resistente ha controricorso; RFI non ha svolto attività processuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione e di interesse ad impugnare. Ha rilevato che la ricorrente era risultata integralmente vittoriosa nel merito nei propri confronti, poiché tutte le domande proposte contro di essa erano state rigettate; l'unica statuizione potenzialmente sfavorevole era la compensazione delle spese, ma tale capo non era stato impugnato. Di conseguenza, mancava una soccombenza sostanziale idonea a fondare l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. La Corte ha inoltre applicato la disciplina delle spese, condannando la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., nonché di una somma alla Cassa delle Ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c., oltre a dichiarare i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
L'interesse ad agire in impugnazione richiede una soccombenza sostanziale e un'utilità giuridica concreta derivante dall'eventuale accoglimento del gravame.
Richiamato dal ricorrente come parametro per la determinazione dell'indennità nelle aree inedificabili.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai criteri indennitari per aree non edificabili.
Richiamato dal ricorrente per contestare la maggiorazione del 10% riconosciuta sull'indennità.
La Corte ha definito il ricorso in conformità alla proposta del consigliere delegato resa nella procedura accelerata.
Applicato per condannare la parte soccombente al pagamento di una somma equitativa alla controparte e di un'ulteriore somma alla Cassa delle Ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Riconosciuti i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.
Massime di principio
- In materia di impugnazioni, l'interesse ad impugnare sussiste solo se la parte è effettivamente soccombente sul piano sostanziale e l'accoglimento del gravame le procurerebbe un'utilità giuridicamente apprezzabile.
- La parte che sia risultata integralmente vittoriosa sul merito delle domande proposte nei propri confronti non può impugnare le sole statuizioni riferite ad altri convenuti o terzi, salvo che deduca uno specifico pregiudizio derivante dal capo di decisione contestato.
- La sola compensazione delle spese di lite non è sufficiente, di per sé, a fondare interesse all'impugnazione se tale capo non viene specificamente censurato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso può comportare la condanna del ricorrente alle spese e l'applicazione delle misure sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c., oltre agli effetti sul contributo unificato.
Come è indicizzato
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