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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25089/2024 del 18/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia trae origine da un precedente giudizio promosso dai vicini dei ricorrenti per violazione delle distanze tra costruzioni e per rischio statico conseguente a una sopraelevazione e a un ampliamento realizzati su una porzione di fabbricato. In quel giudizio, dopo una prima decisione di rigetto e una CTU di primo grado, la corte d'appello aveva accolto la domanda avversaria, ritenendo applicabile un piano urbanistico del 1983 e ordinando demolizione e consolidamento statico; la decisione era poi passata in giudicato. Successivamente i coniugi avevano convenuto in giudizio il consulente tecnico d'ufficio che aveva redatto la CTU in appello e l'avvocato che li aveva difesi, chiedendo il risarcimento dei danni per asseriti errori professionali: al CTU imputavano di non avere individuato correttamente lo strumento urbanistico applicabile e di non avere rilevato l'assenza di frontalità degli immobili; all'avvocato addebitavano di non avere contestato l'erronea CTU, di non avere evidenziato un piano urbanistico più favorevole e di non averli tempestivamente informati del deposito della sentenza d'appello, impedendo un ricorso per cassazione. In cassazione i ricorrenti articolavano sette motivi: mancata ammissione di una CTU in appello nel giudizio di responsabilità; nullità della sentenza per incompatibilità del presidente del collegio, che aveva già conosciuto della causa presupposta; errata valutazione della documentazione urbanistica; violazione dei doveri di diligenza, competenza e informazione dell'avvocato; mancata prova dell'adempimento professionale e della comunicazione della sentenza; errata esclusione della colpa grave del CTU; erronea conferma della domanda riconvenzionale dell'avvocato per i compensi professionali.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso principale manifestamente inammissibile. Ha osservato che tutte le censure, pur formalmente qualificate come violazioni di legge, tendevano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle risultanze istruttorie, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità. Ha inoltre escluso un vizio di motivazione rilevante ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c., rilevando che la sentenza impugnata era sorretta da motivazione chiara e coerente. Quanto al diniego di CTU, ha precisato che la mancata rinnovazione dell'accertamento tecnico era adeguatamente motivata, perché la questione della frontalità non era stata oggetto di domanda o di incarico e perché l'applicabilità del piano del 1983 era già stata accertata nel giudizio presupposto. Ha poi escluso la violazione dell'art. 51 n. 4 c.p.c., poiché il precedente intervento del presidente del collegio riguardava un giudizio distinto e non un grado dello stesso processo. Il ricorso incidentale degli eredi dell'avvocato è stato assorbito. La sentenza si è quindi conclusa con il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per contestare la distribuzione dell'onere probatorio; la Corte lo menziona nel contesto di censure che in realtà miravano a una rivalutazione del merito.

  • art. 61 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 191 c.p.c. in relazione alla consulenza tecnica d'ufficio.

  • art. 191 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 61 c.p.c. per contestare il mancato espletamento di una CTU.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per denunciare l'erronea valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per denunciare l'erronea valutazione delle prove.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    La Corte ribadisce che, dopo la riforma del 2012, non sono più ammissibili censure di insufficienza motivazionale, salvo il vizio di motivazione mancante, apparente o incomprensibile.

  • art. 51 n. 4 c.p.c.

    Non opera l'obbligo di astensione quando il giudice abbia già conosciuto di una causa distinta e non di un grado dello stesso giudizio.

  • art. 158 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti nel motivo di nullità della sentenza per incompatibilità del giudice.

  • art. 161 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti nel motivo di nullità della sentenza per incompatibilità del giudice.

  • art. 111 Cost.

    Usato dai ricorrenti per sostenere la nullità della decisione e dalla Corte come parametro del minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 1176 c.c.

    Richiamato in relazione alla diligenza professionale dell'avvocato e del consulente.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato per la responsabilità contrattuale del professionista avvocato.

  • art. 2236 c.c.

    Richiamato in relazione alla responsabilità del professionista per problemi tecnici di speciale difficoltà.

  • art. 64 c.p.c.

    Richiamato con riferimento alla responsabilità del consulente tecnico d'ufficio e alla dedotta colpa grave.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti nel motivo sulla responsabilità dell'avvocato, ma senza che la Corte ne sviluppi un'autonoma applicazione.

  • art. 1460 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti nel motivo sulla conferma della statuizione relativa ai compensi professionali.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di responsabilità professionale, il ricorrente per cassazione non può trasformare il controllo di legittimità in un nuovo giudizio di merito, sollecitando una diversa lettura delle prove e delle risultanze istruttorie rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è censurabile solo la motivazione mancante, apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile; non sono più deducibili in cassazione l'insufficienza o la mera inadeguatezza motivazionale.
  • Il diniego di una consulenza tecnica d'ufficio deve essere motivato, ma il vizio non sussiste quando il giudice spieghi che la questione tecnica è già stata risolta dagli atti o che l'accertamento richiesto è superfluo rispetto alle questioni effettivamente dedotte.
  • La responsabilità del consulente tecnico d'ufficio presuppone che l'errore lamentato attenga ai quesiti affidati e ai fatti rilevanti oggetto dell'incarico; non può fondarsi su profili estranei all'oggetto della consulenza o già definitivamente accertati in altro giudizio.
  • Non sussiste la causa di astensione ex art. 51, n. 4, c.p.c. quando il magistrato abbia conosciuto la vicenda in un processo distinto: la preclusione riguarda la partecipazione a gradi diversi del medesimo processo, non a controversie autonome, anche se connesse ai medesimi fatti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveResponsabilità professionale
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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