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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09547/2024 del 09/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice che aveva prestato servizio a tempo determinato alle dipendenze di un ente locale per alcuni mesi, dal settembre 2014 al maggio 2015, e che, cessato quel rapporto, era stata successivamente assunta con un nuovo rapporto a tempo indeterminato presso lo stesso ente, ancora in corso. La lavoratrice ha chiesto la liquidazione del trattamento di fine rapporto maturato alla cessazione del primo rapporto a termine. Il Tribunale ha accolto la domanda e la Corte d'appello ha confermato. L'INPS ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione della disciplina sul TFR pubblico, sostenendo che il trattamento dei dipendenti pubblici contrattualizzati non sarebbe integralmente assimilabile a quello privatistico ex art. 2120 c.c., poiché avrebbe natura previdenziale, sarebbe gestito tramite fondo INPS, avrebbe meccanismi propri di computo, anticipazione e pagamento, e non sarebbe esigibile alla sola cessazione del singolo rapporto di lavoro; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 368 del 2001 e di una pronuncia CGUE del 2014, sostenendo in sostanza che la continuità sostanziale del rapporto con la stessa amministrazione impedirebbe una liquidazione autonoma del TFR alla fine del primo contratto a termine.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto entrambi i motivi, ritenendo infondate le censure dell'INPS. Ha affermato che, per il personale pubblico contrattualizzato, il TFR è disciplinato dal paradigma dell'art. 2120 c.c. e spetta in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, senza che rilevi la permanenza dell'iscrizione al fondo o la successiva instaurazione di un nuovo rapporto con la stessa amministrazione. Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità e le Sezioni Unite, nonché la Corte costituzionale, per ribadire la natura retributiva e previdenziale del TFR e la sua esigibilità alla cessazione del singolo rapporto. Ha inoltre ritenuto non decisivo il richiamo alla giurisprudenza UE invocata dall'INPS. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'INPS alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2120 c.c.

    Il TFR è esigibile in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato e si collega alla cessazione giuridica del rapporto, non al permanere del rapporto previdenziale o dell'iscrizione al fondo.

  • art. 2 L. n. 335 del 1995

    Ha armonizzato i trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici contrattualizzati alla disciplina privatistica del TFR.

  • Accordo quadro ARAN Confederazioni sindacali del 29 luglio 1999

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi della specialità del TFR pubblico, ma non ritenuto decisivo dalla Corte.

  • d.P.C.M. 20 dicembre 1999

    Prevede che il trattamento di fine rapporto sia liquidato dall'INPS alla cessazione dal servizio secondo la legge n. 297 del 1982 e, per il personale assunto dopo il 31 dicembre 2000, applica le regole concessive della legge n. 297 del 1982.

  • art. 26, comma 19, L. n. 448 del 1998

    Richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina del TFR pubblico, senza che la Corte ne ricavi una deroga al collegamento tra TFR e cessazione del rapporto di lavoro.

  • art. 5 d.lgs. n. 368 del 2001

    Invocato dal ricorrente con riferimento ai contratti a termine nel pubblico impiego; la Corte non ne ha tratto un ostacolo alla liquidazione autonoma del TFR alla cessazione del primo rapporto.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, il trattamento di fine rapporto è assoggettato al modello dell'art. 2120 c.c. e matura ed è esigibile alla cessazione del singolo rapporto di lavoro subordinato, non alla cessazione del rapporto previdenziale o dell'iscrizione al fondo gestito dall'INPS.
  • La successione di un rapporto a termine e di un successivo rapporto a tempo indeterminato presso la medesima amministrazione non impedisce la liquidazione autonoma del TFR maturato alla fine del primo rapporto, quando tra i due rapporti vi sia una cesura giuridica.
  • La natura del TFR pubblico è ormai ricondotta a una funzione mista, retributiva con concorrente funzione previdenziale, e le peculiarità organizzative del fondo o del meccanismo di gestione non derogano al criterio legale di esigibilità alla cessazione del rapporto di lavoro.
  • Il ricorso per cassazione che si limiti a contestare in modo generico la ricostruzione della Corte territoriale, senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi, è esposto a profili di inammissibilità, oltre che di infondatezza nel merito.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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