Cassazione Civile, Ordinanza n. 27218/2022 del 15/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un conflitto tra confinanti sulla esatta linea di separazione tra due fondi rustici nel Comune di Grosseto. La proprietaria di uno dei fondi ha agito per ottenere la determinazione del confine, il rilascio della fascia di terreno ritenuta occupata dall'altra parte e il risarcimento dei danni per il mancato utilizzo della porzione contestata. La convenuta ha resistito chiedendo il rigetto della domanda e proponendo domande riconvenzionali di usucapione della proprietà, o in subordine della servitù di passaggio pedonale e con macchine agricole sulla striscia contesa. Il Tribunale ha ritenuto coincidente il confine con le mappe catastali, ha rigettato le riconvenzionali e ha ordinato il rilascio di una limitata striscia di terreno. In appello la soccombente ha dedotto: nullità della sentenza per motivazione apparente; erronea qualificazione dell'azione come regolamento di confini anziché rivendicazione; omessa o erronea valutazione delle prove; omessa pronuncia sulle domande riconvenzionali. In cassazione ha riproposto quattro motivi: (1) violazione degli artt. 950, 948, 2697 c.c. e 112 c.p.c. per avere i giudici di merito qualificato la domanda come regolamento di confini e non come rivendica; (2) violazione dell'art. 950 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere fondato l'accertamento del confine sulle mappe catastali senza adeguata priorità alle prove testimoniali e agli altri elementi; (3) violazione degli artt. 100, 112, 115, 116 c.p.c. e 948, 950, 1158 c.c., oltre a omesso esame di fatto decisivo, per la pretesa omessa decisione sulle domande di usucapione e sulla più ampia striscia di terreno asseritamente da restituire; (4) violazione dell'art. 91 c.p.c. e del D.M. n. 55/2014 per l'errata liquidazione delle spese in relazione al valore della causa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la domanda era effettivamente di regolamento di confini: non vi era un conflitto tra titoli di proprietà, ma solo incertezza sulla linea di demarcazione, e la richiesta di rilascio della porzione occupata era una conseguenza naturale dell'accertamento del confine. Ha dichiarato il secondo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, osservando che la censura mirava a un riesame del merito e che, in tema di regolamento di confini, le mappe catastali possono essere utilizzate in via sussidiaria quando gli altri elementi non consentano una determinazione certa; nel caso concreto la CTU, i titoli e le prove testimoniali erano stati valutati e ritenuti insufficienti o coerenti con la linea catastale. Ha respinto anche il terzo motivo, affermando che non vi era omessa pronuncia: le domande riconvenzionali di usucapione erano state sostanzialmente rigettate per genericità e incertezza della prova testimoniale, e la domanda subordinata di usucapione della servitù risultava assorbita. Ha infine respinto il quarto motivo, ritenendo corretta la qualificazione della causa come di valore indeterminabile in mancanza di dati utili e ricordando che la dichiarazione di valore resa ai fini del contributo unificato non vincola il giudice. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
L'azione di regolamento di confini presuppone incertezza sulla linea di demarcazione tra fondi; le mappe catastali possono essere utilizzate in via sussidiaria quando gli altri elementi non consentano una determinazione certa del confine.
La rivendicazione richiede un conflitto tra titoli di proprietà e la prova dell'acquisto a titolo originario da parte dell'attore; non basta la sola contestazione della linea di confine.
La ricorrente invocava l'onere della prova in funzione della qualificazione dell'azione; la Corte ha escluso che fosse necessario dimostrare l'acquisto originario, trattandosi di regolamento di confini.
Non vi è omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti il rigetto implicito della pretesa; la qualificazione della domanda e il rigetto delle riconvenzionali risultavano compatibili con la motivazione della sentenza.
Non è violato se il giudice valuta le prove introdotte dalle parti; la censura sarebbe fondata solo se fossero state poste a base della decisione prove non introdotte o acquisite d'ufficio fuori dai poteri consentiti.
La diversa valutazione dell'attendibilità e del peso delle prove è attività riservata al giudice di merito e non integra di per sé violazione di legge.
La Corte richiama il difetto di interesse ad agire/impugnare prospettato dalla decisione di merito, ma esclude che nel caso concreto vi fosse omessa pronuncia sulle domande subordinate.
Richiamato con riferimento all'usucapione invocata in via riconvenzionale; la prova del possesso utile è stata ritenuta insufficiente per genericità e incertezza delle deposizioni.
La condanna alle spese segue la soccombenza; la liquidazione operata dalla Corte territoriale è stata ritenuta corretta.
In mancanza di elementi utili, il valore della causa può essere qualificato come indeterminabile.
art. 13 comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13 comma 1 bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo conseguente al rigetto.
Richiamato nel provvedimento di trattazione camerale.
Richiamato nel provvedimento di trattazione camerale.
Massime di principio
- Nell'azione di regolamento di confini la distinzione dalla rivendicazione dipende dalla natura del conflitto: se sono controversi i titoli di proprietà si applica la rivendica, mentre se i titoli sono pacifici e l'incertezza riguarda solo la linea di separazione tra fondi si applica l'art. 950 c.c.
- La richiesta di attribuzione a una parte di una porzione di terreno occupata dall'altra non trasforma automaticamente il regolamento di confini in azione di rivendicazione, essendo una conseguenza possibile dell'accertamento del confine.
- In tema di regolamento di confini, le mappe catastali hanno valore sussidiario ma possono sorreggere la decisione quando, esaminati titoli, frazionamenti e prova testimoniale, gli altri elementi non consentano una determinazione certa della linea di confine.
- La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può risolversi in una richiesta di nuovo apprezzamento del materiale probatorio, poiché la valutazione dell'attendibilità e della forza persuasiva delle prove è riservata al giudice di merito.
- Non sussiste omessa pronuncia quando la sentenza, pur senza dedicare uno specifico capo argomentativo alla domanda, contiene una statuizione incompatibile con la sua accoglienza o la rigetta implicitamente nell'impianto logico della decisione.
- L'usucapione dedotta in riconvenzionale richiede una prova rigorosa del possesso utile; deposizioni generiche, incerte o non idonee a individuare con precisione il bene e la sua estensione non sono sufficienti.
- Ai fini della liquidazione delle spese, in mancanza di elementi idonei a determinare il valore della controversia il giudice può qualificarla come di valore indeterminabile; la dichiarazione resa per il contributo unificato ha rilievo fiscale e non vincola il giudice civile.
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