Cassazione Civile, Ordinanza n. 20675/2023 del 17/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Una lavoratrice aveva convenuto in giudizio il proprio datore di lavoro deducendo di avere stipulato più contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, con il primo contratto dal 1 marzo al 30 giugno 2006 e successive proroghe. Ha contestato la validità del termine finale apposto al primo contratto e delle proroghe, chiedendo la conversione del rapporto in tempo indeterminato sin dall'origine, il ripristino del rapporto e il pagamento delle retribuzioni maturate. Il Tribunale ha dichiarato nulla la proroga del primo contratto, accertato un unico rapporto a tempo indeterminato dall'1 luglio 2006 e condannato il datore di lavoro al pagamento dell'indennità risarcitoria ex art. 32 L. n. 183/2010. La Corte d'appello ha confermato. In cassazione la società incorporante il datore di lavoro ha proposto cinque motivi: i primi tre, connessi, denunciavano la pretesa omissione di motivazione sul rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale, l'asserita utilizzazione di una circostanza non dedotta dalle parti (conclusione del contratto tra assenti) e l'erronea applicazione delle regole civilistiche sul luogo di conclusione del contratto; il quarto motivo contestava l'applicabilità dell'art. 32, comma 1-bis, L. n. 183/2010 ai contratti a termine e la sua efficacia retroattiva; il quinto deduceva violazione dell'art. 2697 c.c. per il mancato apprezzamento delle difese e delle richieste istruttorie della società, sostenendo che la proroga fosse giustificata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi sull'incompetenza territoriale, osservando che la motivazione della Corte territoriale non era mancante ma implicava un rigetto della tesi difensiva e che, in presenza di contrasto tra le allegazioni e di carenza di altri elementi, era legittimo valorizzare il contenuto del contratto per desumere che la conclusione fosse avvenuta tra assenti, con conseguente individuazione del foro competente. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per genericità, novità e perché diretto a contestare un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità. Ha ritenuto inammissibile il quarto motivo perché manifestamente infondato, in quanto la Corte d'appello aveva correttamente applicato il principio affermato dalle Sezioni Unite sulla disciplina dell'art. 32 L. n. 183/2010. Ha dichiarato inammissibile anche il quinto motivo, perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata sul difetto di prova delle ragioni della proroga e perché l'art. 2697 c.c. riguarda solo il riparto dell'onere della prova, non la valutazione del materiale istruttorio. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
la dedotta omissione di motivazione è stata esclusa perché la sentenza d'appello conteneva una motivazione implicita idonea a manifestare il rigetto della tesi difensiva
richiamato dalla ricorrente ma non ritenuto violato; la Corte ha valorizzato la valutazione del materiale documentale compiuta dal giudice di merito
richiamato dalla ricorrente ma non ritenuto violato
applicato per il criterio di individuazione del luogo di conclusione del contratto, desunto dal contenuto della proposta/accettazione e dalla conclusione tra assenti
art. 32, comma 1-bis, L. n. 183/2010
ritenuto applicabile anche ai contratti a termine, secondo il principio già affermato dalle Sezioni Unite
la norma attiene al solo riparto dell'onere della prova e non alla valutazione delle prove o alla sufficienza del materiale istruttorio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente
sentenza Sezioni Unite n. 4913/2016
richiamata come precedente conforme che esclude la tesi della ricorrente sull'inapplicabilità dell'art. 32 L. n. 183/2010 ai contratti a termine
Massime di principio
- La dedotta omessa motivazione non sussiste quando la sentenza di merito, pur senza affrontare espressamente ogni argomento, renda comunque evidente il rigetto della tesi difensiva mediante una motivazione implicita coerente con la decisione adottata.
- In presenza di contrasto tra le allegazioni delle parti sul luogo di conclusione del contratto e in difetto di ulteriori prove, il giudice di merito può desumere tale luogo dal contenuto del documento contrattuale ritualmente acquisito, valorizzandone le indicazioni testuali.
- In cassazione non sono proponibili censure che si risolvano nella contestazione di un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, se la motivazione è coerente con le risultanze documentali non contestate.
- L'art. 2697 c.c. è violato solo se il giudice abbia invertito o falsamente applicato il riparto dell'onere probatorio; non è invece configurabile violazione della norma per il solo dissenso sulla valutazione delle prove o sulla ritenuta insufficienza del materiale istruttorio.
- L'indennità prevista dall'art. 32, comma 1-bis, L. n. 183/2010 si applica anche alle controversie relative ai contratti a termine, secondo il principio consolidato richiamato dalla giurisprudenza di legittimità.
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