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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16984/2022 del 02/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la condanna per il reato di violazione di sigilli (art. 349 c.p.) per avere rimosso cartelli/sigilli apposti sui terminali per l'accettazione di scommesse, contestando: 1) la legittimità originaria del provvedimento del Questore (diniego di licenza e apposizione dei sigilli) per violazione del diritto dell'Unione Europea, deducendo che l'illegittimità avrebbe dovuto escludere la rilevanza penale; 2) l'intervenuta prescrizione del reato (dies a quo collegato all'accertamento della Polizia Locale del 4/01/2014); 3) l'erronea esclusione della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p., poiché i giudici avrebbero considerato anche condotte post delictum non rilevanti ai fini del diniego del beneficio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati il primo e il terzo motivo (pur riconoscendo che la successiva illegittimità amministrativa attenua la gravità del fatto), confermando il principio secondo cui l'illegittimità o inefficacia del provvedimento di apposizione dei sigilli non esclude il reato di cui all'art. 349 c.p., posto che la norma richiede solo che i sigilli derivino da disposizione di legge o ordine dell'autorità e che il vincolo di indisponibilità perdura fino a formale rimozione. Tuttavia, invertendo l'ordine delle valutazioni, la Corte ha accolto il secondo motivo: ha dichiarato estinto il reato per prescrizione (moment of consummation ricondotto almeno al 4/01/2014, con prescrizione maturata il 4/07/2021) e ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione. Quindi, pur confermando la corretta impostazione normativa dei giudici di merito, il processo si è concluso con l'estinzione del reato per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 349 c.p.

    Tutela il vincolo di indisponibilità apposto dalla pubblica amministrazione: il reato si verifica con la rimozione/rottura/distruzione dei sigilli o con qualsiasi condotta idonea a eludere il vincolo. Non è richiesto che il provvedimento amministrativo sia pienamente legittimo: è sufficiente che i sigilli siano stati apposti 'per disposizione di legge o per ordine dell'autorità', e il vincolo non può essere violato dal privato fino alla formale rimozione.

  • art. 131-bis c.p.

    Introduce la causa di non punibilità per particolare tenuità dell'offesa. La valutazione richiede attenzione alle modalità della condotta, all'esiguità del danno/pericolo e al grado di colpevolezza, secondo i parametri dell'art. 133 c.p.; in linea di massima la condotta post delictum non è rilevante per riconoscere la particolare tenuità, salvo eccezioni motivate.

  • art. 133 c.p.

    Fissa i criteri (natura, mezzi, oggetto, tempo, luogo, intensità del dolo/colpa ecc.) cui attenersi per valutare la particolare tenuità dell'offesa ai sensi dell'art. 131-bis.

  • art. 650 c.p.

    Offesa contravvenzionale per inosservanza di provvedimenti dell'autorità; qui costituisce il 'tertium comparationis' ma non è idoneo a imporre identico trattamento normativo: nell'art. 650 la conformità dell'atto alla legge è elemento della fattispecie, mentre in art. 349 c.p. non lo è.

  • art. 88 TULPS (richiamato)

    Normativa amministrativa sulle licenze per raccolta scommesse: la licenza può essere rilasciata solo ai soggetti espressamente abilitati (concessionari/autorizzati), e il diniego del Questore poggiava su tale regime; questioni di legittimità amministrativa vanno impugnate con i rimedi amministrativi/giurisdizionali, ma non incidono automaticamente sulla configurabilità del reato di violazione sigilli.

  • art. 4 L. 401/1989 (richiamato)

    Disciplina l'esercizio abusivo della raccolta scommesse; l'esistenza di un procedimento penale distinto e la sua eventuale assoluzione non estendono automaticamente effetti liberatori sul reato di violazione dei sigilli, che ha autonomo profilo.

  • art. 129 c.p.p.

    Consente alla Corte di Cassazione, ove ricorrano le condizioni di ammissibilità, di rilevare e dichiarare cause di non punibilità sopravvenute all'impugnata sentenza (es. prescrizione) e, se del caso, pronunciarsi con decisione più favorevole per l'imputato senza rinvio.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dalla difesa per una presunta violazione del principio di uguaglianza nella diversità di trattamento tra art. 349 e art. 650; la Corte ha ritenuto infondata la questione di incostituzionalità, poiché la differenziazione normativa ha ragionevole giustificazione.

Massime di principio

  • La rimozione o ogni condotta idonea ad eludere sigilli apposti da autorità integra il reato di cui all'art. 349 c.p. anche se il provvedimento amministrativo sia viziato o inefficace: la legittimità dell'atto non è elemento costitutivo del delitto e il rimedio va cercato con i mezzi amministrativi o giurisdizionali (impugnazione/annullamento), non violando il vincolo fino alla formale rimozione.
  • Per i reati istantanei come la violazione di sigilli il dies a quo della prescrizione coincide in generale con il momento della materiale manomissione o, in via presuntiva, con la prima constatazione/accertamento probatorio (es. sopralluogo della Polizia Locale); da quel momento decorre il termine prescrizionale.
  • La condotta successiva al reato (post delictum) di norma non incide sul giudizio di particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis, che va determinato in base ai parametri dell'art. 133; solo in casi eccezionali e motivati (giurisprudenza minoritaria) può assumere rilievo ai fini della non abitualità.
  • La Corte di Cassazione può dichiarare d'ufficio o su istanza l'estinzione del reato per prescrizione anche in sede di legittimità, purché il ricorso non sia inammissibile e ricorrano i presupposti processuali per l'accertamento sopravvenuto.
  • Le questioni di legittimità costituzionale connesse alla diversa disciplina sanzionatoria tra fattispecie penali e contravvenzionali (es. art. 349 vs art. 650) richiedono la dimostrazione di una sperequazione irragionevole; la diversità di trattamento è ammessa se fondata su ragioni obiettive e proporzionali.
  • Se si ritiene illegittimo un provvedimento amministrativo che ha imposto sigilli, è consigliabile esperire tempestivamente i rimedi amministrativi e/o il giudizio di giurisdizione amministrativa per ottenere la revoca formale e la rimozione dei sigilli; l'autotutela privata (rimozione) espone a responsabilità penale.
  • Nelle difese penali che invocano l'illegittimità dell'atto amministrativo è utile separare la valutazione della responsabilità penale (che può essere autonoma) dalla vindicazione del vizio amministrativo, prospettando sia le eccezioni amministrative che, se del caso, argomentazioni concrete sulla temporalità del fatto ai fini della prescrizione.

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