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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22881/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un medico dipendente con contratto part-time e mansioni di medico di struttura presso una casa residenziale per anziani impugnava il licenziamento disciplinare intimatogli dalla datrice di lavoro. Il recesso era fondato su due contestazioni: la prima riguardava una prescrizione di farmaco (Cordarone) asseritamente errata, la seconda una lettera inviata dal difensore del lavoratore all'azienda, ritenuta dalla società lesiva dell'immagine datoriale. Il tribunale aveva dichiarato nullo il licenziamento come ritorsivo; la corte d'appello, invece, aveva qualificato il recesso come illegittimo ai sensi dell'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23/2015, dichiarando estinto il rapporto dalla data del licenziamento e riconoscendo una tutela indennitaria pari a 6 mensilità. Il lavoratore ricorreva per cassazione con tre motivi, contestando l'accertamento dei fatti posti a base dei due addebiti disciplinari e la regolazione delle spese; la società resisteva e proponeva ricorso incidentale con cinque motivi, sostenendo che le condotte integrate giusta causa o comunque giustificato motivo soggettivo di licenziamento, e censurando la riduzione del rilievo disciplinare operata dalla corte territoriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso principale, assorbendo il terzo, e ha rigettato integralmente il ricorso incidentale. Ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione per un nuovo esame del merito e per la regolazione delle spese. La Corte ha ritenuto che, quanto alla prima contestazione, la prescrizione del farmaco non avesse avuto alcun rilievo disciplinare poiché il farmaco non era stato somministrato e la decisione era stata ritirata prima dell'attuazione; quanto alla seconda contestazione, ha escluso che una lettera riservata del lavoratore/difensore, non divulgata all'esterno, potesse integrare un fatto disciplinarmente rilevante solo per una potenzialità lesiva non tradottasi in danno concreto. Ne è conseguita la necessità di rivalutare la vicenda ai fini dell'applicazione dell'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23/2015 ovvero, secondo il primo giudice, dell'art. 2, comma 1, del medesimo decreto.

Norme richiamate

  • art. 2104 c.c.

    richiamato per la diligenza del prestatore e la rilevanza disciplinare della condotta contestata

  • art. 2106 c.c.

    richiamato quale base del potere disciplinare e della sanzionabilità della condotta lavorativa

  • art. 115 c.p.c.

    invocato dal lavoratore per censurare l'accertamento dei fatti posto a base della decisione

  • art. 1175 c.c.

    richiamato dalla società a fondamento dei doveri di correttezza del lavoratore

  • art. 1176 c.c.

    richiamato per il parametro di diligenza professionale del medico

  • art. 1375 c.c.

    richiamato per la buona fede nell'esecuzione del rapporto

  • art. 2119 c.c.

    richiamato per la valutazione della giusta causa di licenziamento

  • art. 3 d.lgs. n. 23/2015

    la Corte ha chiarito che la nozione di insussistenza del fatto contestato, ai fini della tutela reintegratoria, comprende anche il fatto materialmente accaduto ma privo di rilievo disciplinare; nel caso concreto le condotte contestate non erano disciplinarmente rilevanti

  • art. 2 d.lgs. n. 23/2015

    richiamato dal primo giudice come base della tutela reintegratoria per licenziamento ritorsivo

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di spese di lite

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di compensazione delle spese

  • art. 360 c.p.c.

    indicato quale veicolo dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo

  • art. 3 l. n. 604/1966

    richiamato nei motivi incidentali per la nozione di giustificato motivo soggettivo

  • art. 42 CCNL Lavoratori Cooperative Settore Socio-Sanitario

    richiamato nei motivi incidentali quale parametro contrattuale del licenziamento disciplinare

  • artt. 2051 c.p.c.

    non citato

  • Cass. n. 12174/2019

    richiamata per affermare che l'insussistenza del fatto contestato include anche il fatto materialmente accaduto ma privo di rilievo disciplinare

  • Cass. n. 21910/2018

    richiamata per la medesima nozione estesa di insussistenza del fatto contestato

  • Cass. n. 20540/2015

    richiamata tra i precedenti sulla mancanza di imputabilità o rilievo disciplinare del fatto

  • Cass. n. 18418/2016

    richiamata tra i precedenti sulla mancanza di imputabilità o rilievo disciplinare del fatto

  • Cass. n. 13383/2017

    richiamata tra i precedenti sulla mancanza di imputabilità o rilievo disciplinare del fatto

  • Cass. n. 13799/2017

    richiamata tra i precedenti sulla mancanza di imputabilità o rilievo disciplinare del fatto

  • Cass. n. 11322/2018

    richiamata tra i precedenti sulla mancanza di imputabilità o rilievo disciplinare del fatto

  • Cass. n. 10019/2016

    richiamata per il principio secondo cui l'insussistenza del fatto comprende anche l'assenza di rilievo disciplinare oggettivo o soggettivo

  • Cass. n. 29062/2017

    richiamata per il principio secondo cui l'insussistenza del fatto comprende anche l'assenza di rilievo disciplinare oggettivo o soggettivo

Massime di principio

  • Nel licenziamento disciplinare, l'insussistenza del fatto contestato ai fini della tutela reintegratoria comprende non solo il caso in cui il fatto non sia accaduto materialmente, ma anche quello in cui il fatto sia avvenuto ma sia privo di rilievo disciplinare, ovvero non imputabile al lavoratore.
  • Una prescrizione medica predisposta ma ritirata prima della somministrazione, all'esito di verifiche e consultazioni, può non integrare un fatto disciplinarmente apprezzabile, perché si tratta di una scelta terapeutica non portata ad attuazione.
  • La contestazione disciplinare non può fondarsi su una mera potenzialità lesiva dell'immagine aziendale quando manca qualsiasi diffusione esterna o prova di un danno concreto; una comunicazione riservata, inserita nell'esercizio del diritto di difesa o di critica, perde consistenza disciplinare.
  • Quando la condotta del lavoratore è sussumibile nell'esercizio legittimo del diritto di difesa o di critica, essa non conserva rilievo illecito disciplinare e non può essere valorizzata per escludere la tutela prevista per l'insussistenza del fatto contestato.
  • Se il giudice di merito qualifica come disciplinarmente rilevanti condotte che, in realtà, non lo sono ab origine, incorre in violazione di legge nella corretta applicazione dell'art. 3 d.lgs. n. 23/2015.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaGiustificato motivo
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaRisoluzione del contratto

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