Cassazione Civile, Ordinanza n. 14283/2022 del 05/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un provvedimento dell'AGCM che aveva accertato la partecipazione di più imprese a un'intesa restrittiva della concorrenza, in relazione a una gara CONSIP per servizi di supporto e assistenza tecnica connessi alla sorveglianza e audit di programmi cofinanziati dall'Unione europea. Il TAR Lazio aveva accolto solo in parte il ricorso delle imprese, mentre il Consiglio di Stato, accogliendo l'appello dell'AGCM, aveva confermato l'accertamento dell'illecito e ritenuto erronea la riduzione delle sanzioni. Le società hanno proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi: con il primo hanno denunciato, sotto il profilo dei motivi inerenti alla giurisdizione, il diniego di esercizio del potere giurisdizionale da parte del Consiglio di Stato, lamentando un mancato o inadeguato esame delle censure relative a presunzione di innocenza, riparto dell'onere probatorio e standard probatorio in tema di pratiche concordate ex art. 101 TFUE, anche alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della CEDU e della giurisprudenza unionale; con il secondo hanno censurato la statuizione sulle spese del giudizio di appello. L'AGCM ha resistito con controricorso; CONSIP è rimasta intimata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non integrasse un vero motivo inerente alla giurisdizione, poiché si risolveva nella riproposizione di questioni di merito già esaminate dal giudice amministrativo, mascherate da doglianze su presunti errori nell'applicazione del diritto dell'Unione. La Corte ha ribadito che il controllo ex art. 111, comma 8, Cost. riguarda solo difetto assoluto o relativo di giurisdizione e non si estende agli errores in iudicando o in procedendo del Consiglio di Stato, neppure quando concernano norme UE. Il secondo motivo, relativo alle spese, è stato dichiarato assorbito. Le ricorrenti sono state condannate, in solido, alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 111, comma 8, Cost.
Il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione è ammesso solo per difetto assoluto o relativo di giurisdizione, non per contestare errori di interpretazione o applicazione del diritto da parte del Consiglio di Stato.
art. 101 TFUE
Norma richiamata come parametro dell'illecito antitrust contestato, in relazione a una pratica concordata restrittiva della concorrenza.
art. 48, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Invocato dai ricorrenti a sostegno delle censure su presunzione di innocenza e standard probatorio, ma non idoneo a fondare un motivo di giurisdizione.
art. 6.2 CEDU
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la violazione della presunzione di innocenza, ma la Corte ne esclude la rilevanza ai fini del controllo ex art. 111, comma 8, Cost.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115 del 2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 115 del 2002
Richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.
Richiamato dalle ricorrenti per veicolare la censura come motivo attinente alla giurisdizione.
Richiamato dalle ricorrenti in combinazione con l'art. 360 c.p.c. per il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione.
Richiamato dai ricorrenti nella formulazione del motivo, ma la Corte non ne riconosce la pertinenza al vizio di giurisdizione dedotto.
Richiamato dai ricorrenti nella formulazione del motivo, senza incidere sull'esito del giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato per motivi inerenti alla giurisdizione è esperibile solo quando sia dedotto un effettivo difetto assoluto o relativo di giurisdizione; non consente di denunciare errori di interpretazione o applicazione del diritto, neppure se l'errore sia grave, abnorme o riguardi norme dell'Unione europea.
- Le doglianze che contestano il modo in cui il Consiglio di Stato ha valutato i fatti, le prove, gli standard probatori o i parametri sostanziali della responsabilità amministrativa/antitrust restano interne alla giurisdizione amministrativa e non possono essere riqualificate come vizi di giurisdizione.
- La pretesa violazione del diritto UE o della CEDU da parte del Consiglio di Stato non integra di per sé eccesso di potere giurisdizionale deducibile in cassazione, salvo che si traduca in un vero sconfinamento nei limiti esterni della giurisdizione.
- Nel sindacato sulla legittimità dei provvedimenti dell'AGCM, il giudice amministrativo verifica direttamente i fatti e i profili tecnici, ma non può sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'Autorità quando residui un margine di opinabilità.
- Se il primo motivo di ricorso è inammissibile perché non attiene alla giurisdizione, il motivo sulle spese può risultare assorbito.
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