Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 05378/2024 del 29/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cooperativa)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di gestione di servizi socio-assistenziali presso una casa di riposo. La cooperativa, per il pagamento di prestazioni rese, otteneva decreto ingiuntivo nei confronti del comune; il decreto veniva opposto dal comune, che eccepiva l'inadempimento della cooperativa, chiedeva in riconvenzionale il risarcimento dei danni per il dedotto inadempimento e domandava la restituzione di somme asseritamente pagate in eccedenza, in particolare a titolo di rimborsi spese ritenuti non dovuti. In appello la corte territoriale, in parziale accoglimento dell'impugnazione della cooperativa, revocava il decreto ingiuntivo ma condannava il comune al pagamento di una somma a saldo. Il comune ricorreva in cassazione con quattro motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi e violazione dei criteri sull'onere della prova, sostenendo che la corte di merito avesse erroneamente attribuito al comune la prova dell'inadempimento e alla cooperativa la prova dell'indebito, nonché che dovesse applicarsi il principio di vicinanza della prova; 2) violazione degli artt. 345 c.p.c. e 2721 c.c. per l'esclusione di prove testimoniali; 3) violazione dell'art. 196 c.p.c. per il rigetto della richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio; 4) violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost. per asserita mancanza di motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto in parte inammissibile e in parte infondata la doglianza sull'omesso esame e sull'onere della prova: ha osservato che il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda il mancato esame di fatti, non di meri elementi difensivi, e che il ricorrente non aveva specificamente indicato i fatti trascurati; ha inoltre affermato che, in tema di eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., il debitore deve allegare l'altrui inadempimento mentre il creditore deve provare il proprio adempimento, e che, quanto alla ripetizione di somme asseritamente indebitamente versate, l'onere di dimostrare l'assenza di causa giustificativa del pagamento incombe su chi agisce per la restituzione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo stati indicati i capitoli di prova testimoniale non ammessi e rilevanti. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la valutazione sull'opportunità di disporre rinnovazione della c.t.u. rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito ed era stata motivata in modo congruo. Il quarto motivo è stato respinto perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione sufficiente al c.d. minimo costituzionale. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del comune alle spese e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è circoscritto al mancato esame di un fatto decisivo e non consente di censurare la mera omessa valutazione di elementi difensivi o argomentazioni.

  • art. 1460 c.c.

    Nel caso di eccezione di inadempimento, il debitore convenuto deve allegare l'altrui inadempimento, mentre il creditore che agisce per l'adempimento deve provare il proprio adempimento o la non scadenza dell'obbligazione.

  • art. 2697 c.c.

    La regola generale sull'onere della prova resta ferma: chi agisce deve provare i fatti costitutivi del diritto, chi eccepisce deve provare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi.

  • art. 345 c.p.c.

    La censura sulle prove non ammesse è inammissibile se non è specificata in ricorso la rilevanza dei capitoli di prova dedotti.

  • art. 2721 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai limiti della prova testimoniale, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • art. 196 c.p.c.

    La decisione di rinnovare o meno la consulenza tecnica d'ufficio è discrezionale per il giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.

  • art. 132, comma 2 e 4, c.p.c.

    La motivazione era presente e rispettava il minimo costituzionale richiesto.

  • art. 111 Cost.

    La sentenza impugnata non è incorsa in vizio di motivazione apparente o mancante.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico decisivo e non può essere utilizzato per contestare la valutazione di singoli elementi istruttori o difensivi.
  • In tema di eccezione di inadempimento, il debitore che la solleva deve allegare l'inadempimento altrui, mentre incombe al creditore la prova del proprio adempimento; non si verifica un'inversione automatica dell'onere probatorio.
  • Chi agisce per la restituzione di somme asseritamente pagate senza causa deve provare l'inesistenza della giustificazione del pagamento per la parte di cui chiede la ripetizione.
  • Il principio di vicinanza della prova opera come criterio ermeneutico della ripartizione dell'onere probatorio, ma non deroga alla regola dell'art. 2697 c.c. e non sostituisce la necessità di provare i fatti costitutivi della domanda.
  • La decisione del giudice di merito sulla rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione adeguata e non illogica.
  • La motivazione della sentenza è sufficiente quando consente di comprendere la ratio decidendi e supera il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoCompensazioneProveImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.