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Sentenza

Sentenza del 23/11/2016 n. 23834 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'accertamento, per il 2005, di maggior reddito IRPEF imputato a I.A. in proporzione alla sua quota nella società, a seguito di un accertamento di maggior reddito IRAP e IVA a carico della società. La CTR Campania, con sentenza del 16 novembre 2009, aveva accolto l'appello della contribuente: aveva richiamato la decisione resa nel giudizio della società, che aveva ritenuto illegittimo l'accertamento per violazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, e aveva inoltre ritenuto congrui i prezzi dichiarati per le cessioni immobiliari. L'Agenzia ha proposto cinque motivi: ultrapetizione per avere la CTR richiamato una ragione non dedotta dalla contribuente; omessa sospensione del giudizio in attesa della controversia relativa alla società; violazione del giudicato, non ancora formatosi sulla decisione richiamata; erronea applicazione dell'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente; insufficiente motivazione sulla circostanza che gli immobili, pur venduti come in costruzione, fossero in realtà completi. La Corte di cassazione ha rilevato d'ufficio una questione preliminare: il processo era stato celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, compreso il socio accomandante rimasto estraneo ai giudizi.

La decisione

La Cassazione ha cassato la sentenza della CTR e l'intero giudizio, senza esaminare nel merito i cinque motivi dell'Agenzia, perché la controversia tributaria relativa al reddito della società di persone e quello imputato ai soci è inscindibile e richiede la partecipazione di tutti i soci interessati. Ha rinviato alla Commissione tributaria provinciale di Caserta per la celebrazione del giudizio di primo grado, disponendo che sia integrato il contraddittorio ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 546/1992. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 (TUIR), e D.P.R. n. 600/1973, art. 40

    la unitarietà dell'accertamento che è (o deve essere) alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società ed associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 ( T.U.I.R. ) e dei soci delle stesse ( D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40) e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione degli stessi

    La rettifica del reddito della società di persone e l'imputazione pro quota ai soci costituiscono un accertamento unitario: il reddito può essere imputato al socio in base alla partecipazione agli utili anche se non è stato materialmente percepito.

  • D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14, comma 1

    il ricorso tributario proposto da uno dei soci o dalla società anche avverso un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente la società ed i soci (salvo che questi prospettino questioni personali), i quali tutti devono essere parte dello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi ( D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1)

    Quando la controversia riguarda elementi comuni dell'accertamento societario e del reddito imputato ai soci, società e soci interessati devono partecipare al medesimo processo, salvo che il socio faccia valere questioni esclusivamente personali. Il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio.

  • Codice di procedura civile, art. 101, e Costituzione, art. 111, comma 2

    il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è nullo per violazione del contraddittorio di cui all'art. 101 c.p.c. e art. 111 Cost. , comma 2, e trattasi di nullità assoluta che può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio

    La mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari determina una nullità assoluta per violazione del contraddittorio, rilevabile anche d'ufficio in ogni fase e grado del processo.

Massime di principio

  • Nelle controversie sull'accertamento del reddito di una società di persone e sulla conseguente imputazione pro quota ai soci, la posizione della società e quella dei soci sono normalmente inscindibili; devono quindi partecipare al giudizio tutti i soci interessati, salvo che siano dedotte questioni personali.
  • Se il giudizio si è svolto senza un litisconsorte necessario, il vizio è una nullità assoluta rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado. La conseguenza può essere la cassazione della decisione e dell'intero giudizio, con rinvio al giudice di primo grado per integrare correttamente il contraddittorio.
  • La riunione di ricorsi separati non sana necessariamente l'originaria mancata partecipazione di un litisconsorte necessario: occorre che il contraddittorio sia effettivamente integrato nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

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