Cassazione Civile, Ordinanza n. 12355/2025 del 09/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce dall'azione del curatore fallimentare ex art. 64 l. fall. volta a far dichiarare inefficace, nei confronti della massa, un atto del 19 febbraio 2013 con cui un soggetto poi fallito aveva rinunciato al naturale riacquisto della proprietà di alcuni beni immobili sui quali aveva concesso l'usufrutto per 24 mesi alla madre. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato. Nel ricorso per cassazione i soccombenti hanno dedotto tre gruppi di censure: 1) nullità della sentenza/procedimento e violazione delle norme sulle notificazioni, sostenendo che la citazione di primo grado non fosse stata validamente notificata a uno dei convenuti perché mancava la raccomandata informativa e perché la consegna alla madre non sarebbe stata sufficiente in difetto di convivenza effettiva; 2) omesso esame di un fatto decisivo relativo alla disciplina della notifica; 3) violazione dell'art. 64 l. fall., assumendo che la rinuncia fosse un atto a titolo gratuito insuscettibile di revocatoria perché compiuto in adempimento di un dovere morale/paterno di mantenimento verso i figli, con conseguente applicabilità dell'esimente prevista dalla norma.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili i primi due motivi: ha ribadito che, in tema di notificazione ex art. 139 c.p.c., la consegna a persona di famiglia è valida senza necessità di convivenza in senso stretto e senza che, nel caso concreto, fosse necessaria la seconda raccomandata informativa; ha inoltre osservato che le doglianze miravano a una rivalutazione di accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito, non consentita in sede di legittimità. È stato rigettato anche il terzo motivo: la Corte ha richiamato il principio per cui, nell'azione revocatoria degli atti a titolo gratuito ex art. 64 l. fall., incombe sul curatore provare gratuità e periodo sospetto, mentre spetta alla controparte dimostrare l'esimente del compimento in adempimento di un dovere morale, esimente che integra eccezione in senso stretto da proporre tempestivamente; nel caso concreto tale difesa era stata sollevata tardivamente. Il ricorso è stato dunque integralmente rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'azione del curatore contro gli atti a titolo gratuito richiede la prova della gratuità dell'atto e del compimento nel periodo sospetto; le esimenti, come l'adempimento di un dovere morale, devono essere provate dalla controparte e hanno natura di eccezioni in senso stretto, soggette alle preclusioni processuali.
La notificazione presso il comune di residenza può avvenire mediante consegna a persona di famiglia; non è richiesto un rapporto di convivenza in senso stretto, essendo sufficiente il vincolo familiare che sorregge la presunzione di recapito dell'atto al destinatario.
La notifica in mani proprie resta la forma primaria; se non eseguita in tal modo, si applica il meccanismo dell'art. 139 c.p.c.
La doglianza di nullità della sentenza e del procedimento è stata prospettata dai ricorrenti in relazione alla dedotta omessa partecipazione/rituale conoscenza dell'atto introduttivo.
In appello non possono proporsi nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio; per tale ragione è stata ritenuta inammissibile l'eccezione di onerosità/dovere morale sollevata solo in secondo grado.
L'onere di provare i presupposti dell'esimente invocata per paralizzare l'azione revocatoria grava sulla parte che la eccepisce.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nell'azione revocatoria fallimentare degli atti a titolo gratuito, il curatore deve provare gratuità dell'atto e compimento nel periodo sospetto; le cause di esclusione previste dalla legge operano come eccezioni in senso stretto e devono essere tempestivamente dedotte e dimostrate dalla parte convenuta.
- La consegna dell'atto a una persona di famiglia ai sensi dell'art. 139 c.p.c. è valida anche senza convivenza in senso stretto, purché sussista un vincolo familiare idoneo a fondare la presunzione che l'atto pervenga al destinatario.
- In cassazione non è consentito trasformare la censura di violazione di legge processuale in una richiesta di riesame del fatto o della prova, quando il giudice di merito abbia già motivato sull'accertamento della regolarità della notifica e sull'assenza di prova contraria.
- Le eccezioni che introducono fatti impeditivi o estintivi della pretesa, quando non siano rilevabili d'ufficio, sono soggette alle preclusioni del processo e non possono essere introdotte per la prima volta in appello.
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