Cassazione Penale, Ordinanza n. 24198/2026 del 01/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, riformando l'assoluzione di primo grado, lo aveva condannato per furto in abitazione aggravato. I motivi dedotti erano quattro: 1) violazione di legge per asserita impossibilità del pubblico ministero di appellare la sentenza assolutoria di primo grado; 2) violazione di legge sulla valutazione della responsabilità penale, sostenendo che la motivazione d'appello fosse erronea; 3) violazione di legge sulla nozione di "privata dimora", contestando che il garage teatro del furto potesse integrare un luogo di privata dimora; 4) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha anche rilevato l'irritualità e la genericità della memoria difensiva depositata tardivamente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, affermando che, in mancanza di disciplina transitoria, si applica il regime impugnatorio vigente al momento della pronuncia della sentenza di proscioglimento, sicché il pubblico ministero poteva appellare anche per reati compresi nell'art. 550, commi 1 e 2, c.p.p. per sentenze emesse prima del 25 agosto 2024. Il secondo motivo è stato ritenuto generico, perché non confrontato con la logica motivazione della sentenza di appello, che aveva desunto il concorso dell'imputato dal danneggiamento della telecamera che riprendeva il garage e dall'indicazione della riuscita dell'azione ad altri. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché il garage era pertinenza stabile dell'abitazione della persona offesa e quindi luogo idoneo a integrare la nozione di privata dimora ai fini del furto in abitazione. Il quarto motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, essendo sufficiente, ai fini del diniego delle attenuanti generiche, il richiamo agli indici personali ritenuti decisivi. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Indica la fattispecie di furto in abitazione contestata e ritenuta integrata dalla Corte territoriale.
Richiamato come aggravante del reato contestato.
La memoria difensiva è stata ritenuta non valutabile perché depositata oltre il termine di quindici giorni liberi antecedenti l'udienza.
La preclusione all'appello del pubblico ministero, come modificata dalla legge n. 114/2024, non si applica alle sentenze di proscioglimento emesse prima del 25 agosto 2024.
Anche per i reati rientranti nel suo ambito, le sentenze di proscioglimento anteriori al 25 agosto 2024 restano appellabili dal pubblico ministero secondo il regime vigente al momento della pronuncia.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di ricorso deve contenere specifici elementi di censura; la doglianza generica e aspecifica è inammissibile.
entrata in vigore il 25 agosto 2024
La modifica del regime delle impugnazioni non ha effetto retroattivo in assenza di disciplina transitoria, operando il principio del tempus regit actum.
Massime di principio
- In materia di impugnazioni, quando manca una disciplina transitoria, il regime impugnatorio applicabile è quello vigente al momento in cui viene pronunciata la sentenza, poiché in quel momento sorge il diritto all'impugnazione.
- La preclusione all'appello del pubblico ministero introdotta o modificata da una riforma non si estende automaticamente alle sentenze di proscioglimento emesse prima dell'entrata in vigore della riforma stessa.
- Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e intelligibili: la doglianza che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata è generica e, quindi, inammissibile.
- Nel giudizio di legittimità, il motivo che si limita a contrapporre una diversa lettura dei fatti senza indicare l'errore logico o giuridico della decisione impugnata non supera il vaglio di specificità richiesto dall'art. 581 c.p.p.
- Ai fini del furto in abitazione, un garage può integrare il concetto di privata dimora quando sia pertinenza stabile dell'abitazione e sia funzionalmente destinato al servizio dell'immobile.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice richiama gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover esaminare analiticamente ogni dato favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti.
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