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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24801/2025 del 08/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per imposte dirette e IVA relative all'anno d'imposta 2007, con cui veniva contestato a una professionista un maggior reddito di lavoro autonomo rispetto a quello dichiarato. In primo grado la contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'atto perché il provvedimento di delega di firma del funzionario sottoscrittore non risultava allegato. In appello l'Ufficio aveva prodotto la delega, allegandola all'atto di impugnazione. La CTR ha però ritenuto tardivo quel deposito, sostenendo che nel processo tributario la produzione di nuovi documenti in appello è sì ammessa dall'art. 58 d.lgs. 546/1992, ma solo entro il termine di cui all'art. 32 dello stesso decreto e comunque nel rispetto dell'art. 345 c.p.c. come modificato. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione degli artt. 58 e 32 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 345 c.p.c., sostenendo che la delega era stata depositata tempestivamente insieme all'atto di appello e che il divieto di nuove prove in appello del rito ordinario non si applica rigidamente al processo tributario; con il secondo motivo ha denunciato motivazione apparente e contraddittoria della sentenza regionale. La resistente ha eccepito varie cause di inammissibilità del ricorso, tutte respinte dalla Corte.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondate le eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dalla contribuente, ha rigettato il secondo motivo di ricorso sul vizio di motivazione, ma ha accolto il primo motivo. Ha affermato che nel processo tributario l'art. 58 d.lgs. 546/1992 consente la produzione di nuovi documenti in appello anche al di fuori dei limiti dell'art. 345 c.p.c., purché nel termine perentorio di cui all'art. 32 d.lgs. 546/1992, ossia fino a venti giorni liberi prima dell'udienza, con le formalità previste. Poiché la delega era stata prodotta unitamente all'atto di appello, la CTR aveva errato nel considerarla tardiva. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria territorialmente competente in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 58 d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario consente la produzione di nuovi documenti in appello, anche oltre i limiti del rito civile, ma nel rispetto del termine di cui all'art. 32 del medesimo decreto.

  • art. 32 d.lgs. n. 546/1992

    Il deposito dei documenti deve avvenire fino a venti giorni liberi prima dell'udienza; il termine è trattato come perentorio e sanzionato con decadenza.

  • art. 345 c.p.c.

    La Corte ribadisce che il divieto di nuovi mezzi di prova in appello, nel rito civile, non opera in modo ostativo alla disciplina speciale del processo tributario regolata dall'art. 58 d.lgs. 546/1992.

  • art. 61 d.lgs. n. 546/1992

    È richiamato per il rinvio alle norme del giudizio di primo grado ai fini della disciplina della produzione documentale.

  • art. 24 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato per le formalità da osservare nel deposito dei documenti nel processo tributario.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    Invocato nel motivo relativo al vizio di motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato insieme alle norme sul contenuto della motivazione per censurare l'apparenza della motivazione della CTR.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato quale parametro del contenuto motivazionale della sentenza.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione al requisito costituzionale della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Fondamento del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Fondamento del motivo di ricorso per nullità della sentenza e vizio di motivazione apparente.

  • art. 19 l. n. 103/1979

    La Corte esclude che la sottoscrizione del ricorso da parte di un avvocato dello Stato diverso da quello che aveva materialmente predisposto l'atto ne determini l'inammissibilità, richiamando la fungibilità dei difensori dell'Avvocatura.

  • art. 366 c.p.c.

    Richiamato per valutare il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa nel ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la produzione di documenti nuovi in appello è consentita in forza della disciplina speciale dell'art. 58 d.lgs. 546/1992, ma il deposito deve comunque avvenire entro il termine perentorio previsto dall'art. 32 del medesimo decreto, con la conseguenza che il documento prodotto unitamente all'atto di appello non può essere considerato tardivo.
  • Il divieto di nuovi mezzi di prova in appello previsto dall'art. 345 c.p.c. non può essere applicato in modo da comprimere la speciale facoltà di produzione documentale riconosciuta dal rito tributario.
  • La motivazione è apparente solo quando, pur graficamente esistente, non consenta di percepire il fondamento logico-giuridico della decisione; una motivazione comprensibile, anche se opinabile, è sufficiente a superare il minimo costituzionale.
  • Nel giudizio di cassazione l'esposizione dei fatti è sufficiente se consente alla Corte di comprendere in modo chiaro e completo la controversia e le ragioni della censura senza necessità di accedere ad atti esterni.
  • Gli avvocati dello Stato sono professionalmente fungibili nella trattazione degli affari contenziosi dell'Avvocatura, sicché la sottoscrizione dell'atto da parte di un diverso avvocato dello Stato non ne comporta l'inammissibilità quando sia spesa la qualità professionale abilitante.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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