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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01317/2024 del 12/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La controversia nasce da una querela di falso incidentale proposta contro un testamento pubblico. In primo grado il Tribunale aveva rigettato la querela, ritenendo non provata la falsità della circostanza relativa alla presenza dei testimoni durante il ricevimento delle ultime volontà del testatore. La Corte d'appello, invece, ha riformato la decisione dichiarando falsa la parte dell'atto pubblico in cui il notaio attestava che il testatore aveva espresso le sue volontà alla presenza dei testimoni, e ha ordinato la cancellazione delle relative parole. Contro tale pronuncia gli eredi della parte soccombente hanno proposto ricorso per cassazione con sette motivi: 1) difetto di interesse ad agire nella querela di falso, sostenendo che la falsità parziale della formula non avrebbe inciso sulla validità del testamento; 2) violazione delle norme sulla forma del testamento pubblico e sulla rilevanza del giudicato penale, lamentando anche il mancato esame degli esiti del procedimento penale e delle prove raccolte in quella sede; 3) errata interpretazione delle dichiarazioni del notaio; 4) omesso esame del fatto che tutti i testimoni avevano confermato di aver sentito le ultime volontà del testatore; 5) nullità della sentenza per errata valutazione di ulteriori dichiarazioni rese dal notaio al pubblico ministero; 6) omesso esame della valenza probatoria di tali dichiarazioni rispetto alla presenza dei testimoni; 7) omesso esame delle dichiarazioni di due testimoni rese al pubblico ministero. Le censure miravano, in sostanza, a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito, oltre che a negare la rilevanza giuridica della falsità parziale accertata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la doglianza sull'interesse ad agire, affermando che nella querela di falso l'interesse consiste nell'esigenza di eliminare l'incertezza oggettiva sull'autenticità del documento, senza che rilevi che la falsità accertata sia solo parziale o che le conseguenze sulla delazione ereditaria debbano essere valutate nel giudizio principale. Ha inoltre considerato infondate le censure relative alla disciplina del testamento pubblico e al giudicato penale, osservando che la querela di falso mira ad accertare la non rispondenza al vero delle attestazioni fidefacienti e che, nel caso concreto, la questione sul procedimento penale non era stata adeguatamente dedotta nei gradi di merito. Le restanti censure sono state dichiarate inammissibili perché dirette, sotto l'apparente deduzione di violazioni di legge o omessi esami, a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove, preclusa in sede di legittimità; inoltre, per alcuni motivi, non risultava superato il limite della doppia conforme. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad agire nella querela di falso consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile mediante la rimozione di uno stato di incertezza oggettiva sull'autenticità del documento; nella querela di falso non è necessario che vi sia già una lesione attuale del diritto.

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi che, sotto le forme della violazione di legge o dell'omesso esame, mirano in realtà a contestare la valutazione delle prove e la ricostruzione del fatto sono inammissibili in cassazione.

  • art. 603 c.c.

    Le formalità del testamento pubblico devono essere valutate rispetto alla presenza dei testimoni nelle operazioni richieste dalla legge, e la conformità dell'atto alle regole formali è attestata dal contenuto dell'atto pubblico fino a querela di falso.

  • art. 2700 c.c.

    L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, delle circostanze che il pubblico ufficiale attesta avvenute in sua presenza, inclusa la presenza dei testimoni alle formalità del testamento pubblico.

  • art. 654 c.p.p.

    La sentenza penale può fare stato nel giudizio civile solo al ricorrere delle condizioni previste dalla norma, cioè quando la decisione civile dipenda dagli stessi fatti materiali oggetto del giudicato penale e la legge civile non ponga limitazioni probatorie.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di nullità della sentenza per asserita pronuncia errata o mancata considerazione di alcune risultanze istruttorie.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato insieme agli altri articoli processuali per censurare l'interpretazione e la valutazione delle prove da parte dei giudici di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per contestare la valutazione del materiale probatorio, ma la Corte ribadisce che la scelta e la valutazione delle prove spettano al giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per contestare il prudente apprezzamento delle prove, che la Corte considera insindacabile in sede di legittimità se non nei limiti del vizio motivazionale tipizzato.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato per sostenere l'erronea interpretazione delle dichiarazioni del notaio secondo il loro tenore letterale.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato per sostenere la necessità di interpretare le dichiarazioni del notaio nel loro complesso e secondo il contesto.

  • art. 2721 c.c.

    Richiamato nel quadro delle censure sulla prova testimoniale e sulla valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

Massime di principio

  • Nella querela di falso l'interesse ad agire non richiede una lesione attuale del diritto, essendo sufficiente l'esigenza di eliminare uno stato di incertezza oggettiva sull'autenticità del documento.
  • La querela di falso è uno strumento oggettivo diretto a rimuovere dal circuito giuridico il valore probatorio del documento falso; la sua utilità non dipende dal fatto che la falsità sia totale o parziale, né dalle conseguenze sostanziali che l'accertamento potrà produrre in altro giudizio.
  • L'atto pubblico fa piena prova delle circostanze attestate dal pubblico ufficiale fino a querela di falso; in materia di testamento pubblico, la presenza dei testimoni nelle formalità richieste dalla legge rientra tra i fatti coperti da fede privilegiata.
  • Il giudicato penale può spiegare efficacia nel giudizio civile solo nei limiti rigorosi previsti dall'art. 654 c.p.p., e la relativa questione deve essere tempestivamente dedotta e specificamente allegata nel giudizio di merito e nel ricorso per cassazione.
  • In cassazione non è consentito rimettere in discussione la valutazione del materiale probatorio e la ricostruzione del fatto compiute dal giudice di merito, salvo i ristretti limiti del vizio motivazionale tipizzato e delle anomalie processuali rilevanti.
  • In caso di doppia conforme, il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveTestamento
RamiProcesso civileSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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