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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36528/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

La controversia nasce da quattro querele presentate da proprietari confinanti contro il titolare di un cantiere nautico e, secondo gli attori, anche contro i suoi familiari, dopo l'autorizzazione comunale all'ampliamento del cantiere in un'area prossima al cimitero comunale. A seguito delle querele, il cantiere fu sottoposto a sequestro penale e l'attività fu anche inibita in sede civile; il procedimento penale si concluse con assoluzione perché il fatto non costituiva reato. I soccombenti in primo e secondo grado agirono quindi in sede civile chiedendo il risarcimento del danno per calunnia e diffamazione, assumendo che le denunce fossero consapevolmente false e che contenessero anche l'accusa di una collusione illecita con il Comune. Con il primo motivo di ricorso denunciarono violazione degli artt. 2043 c.c. e 368 c.p., sostenendo che la Corte d'appello avesse esaminato solo la contestazione dell'illegittima edificazione e non anche l'accusa di collusione con gli amministratori comunali, rispetto alla quale la consapevolezza dell'innocenza sarebbe stata invece evidente. Con il secondo motivo dedussero omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che nelle querele fosse chiaramente prospettato l'accordo illecito con gli organi comunali e che la Corte d'appello avesse errato nell'escluderlo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che i giudici di merito avevano effettuato una valutazione complessiva dell'elemento soggettivo della calunnia e che l'accertamento sulla mancanza di prova del dolo era un apprezzamento di fatto non censurabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale radicale, qui non ravvisabile. Ha poi dichiarato il secondo motivo assorbito dal rigetto del primo e, comunque, lo ha reputato in parte inammissibile e in parte infondato, perché la mancata considerazione dell'asserito accordo illecito con il Comune non costituiva la ratio decidendi, mentre dagli atti richiamati non emergeva un'espressa imputazione di collusione penalmente rilevante. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e con i conseguenti oneri ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    richiamato come norma generale del risarcimento del danno da fatto illecito, in combinazione con la disciplina penale della calunnia ai fini della pretesa risarcitoria

  • art. 368 c.p.

    evocato quale riferimento alla fattispecie di calunnia, che richiede la consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • In sede di responsabilità da calunnia, l'elemento decisivo è la prova che l'accusatore sapesse dell'innocenza dell'incolpato; tale accertamento è tipicamente di fatto e non è sindacabile in cassazione se motivato in modo non apparente.
  • Quando la querela contenga più profili accusatori, il giudice di merito deve valutarne complessivamente la portata ai fini dell'elemento soggettivo, senza isolare artificialmente un singolo addebito se la motivazione mostra di avere considerato l'intero contesto.
  • La censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se investe un argomento secondario e non la vera ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La mancata assoluzione 'per insussistenza del fatto' non esclude di per sé la possibilità di ritenere insussistente la calunnia, se dagli elementi acquisiti risulta che il denunciante poteva nutrire dubbi sulla liceità dei fatti denunciati.
  • Per configurare il danno risarcibile da denuncia infondata non basta la mera soccombenza del querelante nel processo penale: occorre allegare e provare gli ulteriori presupposti soggettivi e oggettivi dell'illecito civile dedotto.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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