Cassazione Penale, Sentenza n. 17025/2022 del 02/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la responsabilità per partecipazione ad associazione mafiosa (cosca Bellocco). Motivi: 1) vizio di motivazione e violazione dell'art. 649 c.p.p. per presunto bis in idem rispetto a precedente condanna nel procedimento "Far West"; 2) censura sull'insufficienza della prova in ordine alle attività estorsive, alla costruzione di "bunker" per latitanti e alla direzione di una sub-associazione dedita a rapine; 3) dedotta continuità tra i fatti giudicati nel precedente processo e quelli oggetto dell'attuale giudizio; 4) censura per il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondati o generici i motivi: sul bis in idem ha confermato che la nozione di "medesimo fatto" è storica-naturalistica (condotta, evento, nesso causale, tempo, luogo, persona) e che i fatti del nuovo processo differivano per portata oggettiva e struttura del sodalizio (più ampia e ramificata, estorsioni ai commercianti di Rosarno e attività di protezione dei latitanti). Ha inoltre osservato che la prova della partecipazione all'associazione mafiosa poteva essere fornita con intercettazioni e altri mezzi e che la commissione dei reati-fine non è necessaria ai fini della configurabilità o della prova del 416-bis. Il motivo sulla continuazione è stato respinto per genericità e carenza di elementi dimostrativi; il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto motivato in relazione alla gravità del reato e ai precedenti dell'imputato. Conseguentemente il provvedimento di merito resta confermato; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Il divieto di bis in idem è applicato in senso storico-naturalistico: per escludere una nuova imputazione occorre la coincidenza completa degli elementi costitutivi del fatto (condotta, evento, nesso causale, tempo, luogo, persona). La Corte ha ritenuto che non sussistesse identità tra i fatti dei due processi.
La qualificazione di associazione di tipo mafioso può essere riconosciuta anche se non risultano provati i singoli reati-fine: la partecipazione è autonoma e può essere dimostrata con intercettazioni e altri elementi indicativi della struttura e del ruolo dell'imputato.
Ai fini delle circostanze attenuanti generiche il giudice di merito può valorizzare il singolo elemento ritenuto prevalente tra quelli indicati dall'art. 133; la Corte ha ritenuto sufficiente la gravita' del reato e i precedenti per negare le attenuanti.
Richiamato solo come riferimento storico-processuale in ordine a precedenti contestazioni; la Corte ha evidenziato che valutazioni diverse in processi distinti non impediscono la diversa conclusione nel presente giudizio se i fatti sono oggettivamente differenti.
Massime di principio
- Il divieto di bis in idem va valutato in senso storico-naturalistico: non basta la sovrapposizione di alcune condotte perché si configuri la medesimità del fatto; occorre la coincidenza di condotta, evento, nesso causale e circostanze di tempo, luogo e persona.
- Lo stesso soggetto può aderire o risultare collegato a più sodalizi criminosi; la coesistenza di più associazioni non è di per sè incompatibile con la responsabilità per singole associazioni diverse.
- Per la configurazione e la prova del reato associativo di tipo mafioso non è necessario provare la consumazione dei reati-fine: la partecipazione si prova anche con elementi indiziari idonei (intercettazioni, modalità operative, ruolo nell'organizzazione).
- La qualificazione della continuazione richiede elementi concreti e specifici (omogeneità dei beni giuridici protetti, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, programmazione) e non può essere affermata con deduzioni generiche.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito motiva il prevalere di uno o più elementi negativi (gravita' del fatto, precedenti, modalità esecutive); non è necessario esaurire tutti gli elementi dell'art. 133 quando uno solo risulti decisivo.
- Nelle impugnazioni in Cassazione il gravame deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione di merito e con le prove indicate: argomentazioni generiche o non confrontate con il ragionamento del giudice non sono idonee a determinare l'accoglimento del ricorso.
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