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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23087/2023 del 28/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dall'acquisto, in data 31 luglio 2001, di obbligazioni Cirio Holding 6,25% tramite la banca intermediaria. L'investitrice ha chiesto in via principale la nullità dell'atto di acquisto, con conseguente condanna della banca alla restituzione della somma investita, e in subordine la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. con risarcimento del danno, deducendo la violazione da parte dell'intermediario delle regole del TUF e della normativa Consob poste a tutela del risparmiatore. La Corte d'appello ha respinto l'impugnazione ritenendo che la banca avesse assolto l'obbligo informativo sull'inadeguatezza dell'operazione, valorizzando la sottoscrizione della clausola di inadeguatezza, la pregressa operatività speculativa dell'investitrice in titoli azionari, e il coinvolgimento del figlio cointestatario del dossier, ritenuto esperto in materia finanziaria. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: 1) violazione o falsa applicazione dell'art. 1326 c.c. in relazione agli artt. 28 e 29 del regolamento Consob n. 11522/98, sostenendo che il giudizio di adeguatezza dovesse essere compiuto solo rispetto alla persona che ha espresso il consenso all'ordine di acquisto, e non anche sulla base delle competenze di altri cointestatari del dossier; 2) violazione o falsa applicazione dell'art. 29 del regolamento Consob n. 11522/98, contestando che la mera sottoscrizione dell'avviso di non adeguatezza e il richiamo alle precedenti negoziazioni fossero sufficienti ad assolvere il dovere informativo della banca.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi si risolvessero in censure di merito, volte a sollecitare una diversa valutazione degli accertamenti istruttori compiuti dai giudici di merito. In particolare, ha osservato che la sentenza impugnata era fondata su un quadro probatorio che evidenziava una intensa e ripetuta operatività speculativa della ricorrente sul conto cointestato, con frequenti investimenti e disinvestimenti in titoli azionari, tali da denotare propensione al rischio; il riferimento al ruolo del figlio cointestatario era stato svolto dalla Corte d'appello solo come argomento aggiuntivo, comunque non decisivo. Non essendovi vizi di legittimità, ma solo richiesta di rivisitazione del merito, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite del giudizio di cassazione e dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1326 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la conclusione del contratto di acquisto e la valutazione della volontà negoziale riguardassero solo la parte che ha espresso il consenso all'ordine.

  • artt. 28 e 29 regolamento CONSOB n. 11522/98

    Invocati come norme che disciplinano gli obblighi informativi dell'intermediario e la valutazione di adeguatezza dell'operazione rispetto al profilo dell'investitore; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché diretta a contestare l'apprezzamento di merito.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente quale base della domanda subordinata di risoluzione del contratto per inadempimento dell'intermediario.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro formale di deduzione dei motivi per violazione di legge; la Corte ha ritenuto però che le censure, nella sostanza, investissero il merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, pur formalmente denunciate come violazioni di legge, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e dei fatti accertati dai giudici di merito.
  • Nella controversia relativa alla negoziazione di strumenti finanziari, l'apprezzamento della consapevolezza e della propensione al rischio dell'investitore è rimesso al giudice di merito e, se sorretto da motivazione logica e completa, non è sindacabile in cassazione.
  • L'eventuale ruolo di altri cointestatari del rapporto o del dossier titoli non assume rilievo decisivo se il giudice di merito abbia accertato che le operazioni sono state promosse e concluse dal solo investitore che ha espresso il consenso all'acquisto.
  • La deduzione dell'adempimento o dell'inadempimento degli obblighi informativi dell'intermediario deve confrontarsi con gli specifici accertamenti di fatto compiuti nei gradi di merito; ove la censura si limiti a contestarne il contenuto probatorio, il ricorso è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaRicorso per cassazione
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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