Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 05241/2024 del 28/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un appalto pubblico per il servizio di pulizia e monitoraggio stagionale delle acque marine costiere e delle spiagge di una regione. L'impresa appaltatrice originaria chiese il pagamento di somme asseritamente ancora dovute: saldo del corrispettivo per prestazioni eseguite entro il tetto contrattuale, compensi per maggiori quantità di lavoro eseguite, oppure in subordine un indennizzo per costi sostenuti e, inoltre, il risarcimento dei danni per l'illegittimo recesso dell'amministrazione dopo il primo anno. La regione resistette sostenendo che le prestazioni eccedenti non erano state richieste né autorizzate e formulò anche domanda riconvenzionale di restituzione di quanto pagato in eccesso. La società odierna ricorrente agì come cessionaria del credito originario. In cassazione la società propose cinque motivi: 1) violazione delle norme sugli appalti pubblici e errata qualificazione del contratto come appalto a forfait anziché a misura; 2) errata esclusione del diritto al pagamento dei servizi eccedenti, qualificati come lavori aggiuntivi; 3) violazione della disciplina sul quinto d'obbligo per avere negato che le prestazioni extra fossero autorizzate o ratificate; 4) errata negazione di un indennizzo/equo compenso ex norme speciali e arricchimento senza causa, contestando la portata del decreto assessoriale che aveva riconosciuto il credito; 5) violazione dei doveri di correttezza e buona fede e delle norme sul recesso, assumendo illegittima l'interruzione del rapporto e chiedendo il relativo risarcimento. La regione propose ricorso incidentale sostenendo invece che la cessione del credito fosse inefficace perché la società cessionaria non rientrava tra banche o intermediari finanziari.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della società cessionaria e ha rigettato il ricorso incidentale della regione. Ha prima respinto le eccezioni di improcedibilità e inammissibilità del ricorso principale, ritenendo sufficiente il deposito della copia autentica della sentenza con relata di notificazione e considerando non dirimenti le doglianze formali. Ha poi esaminato prioritariamente il ricorso incidentale, rigettandolo: ha affermato che l'art. 117 d.lgs. 163/2006 non vieta la cessione dei crediti da appalto pubblico a soggetti diversi da banche e intermediari finanziari, ma estende a tali crediti la disciplina speciale quando il cessionario possiede quei requisiti; per le cessioni a favore di altri soggetti restano applicabili le norme speciali già vigenti, e nel caso concreto correttamente la Corte d'appello aveva escluso l'inapplicabilità per il tipo di ente committente. Quanto al ricorso principale, la Cassazione ha ritenuto che tutte le censure mirassero in sostanza a una diversa lettura del contratto e degli atti amministrativi, senza indicare specifiche violazioni dei canoni ermeneutici né vizi logici scrutinabili in sede di legittimità. Ha quindi confermato la qualificazione del contratto come appalto a corpo/forfait, l'esclusione del diritto ai compensi per le prestazioni eccedenti e ai compensi indennitari, la non configurabilità di un quinto d'obbligo o di una ratifica dei lavori extra, e l'inesistenza di un illegittimo recesso risarcibile, anche perché il contratto, a differenza del bando, prevedeva una durata limitata alla stagione estiva del 1997. La ricorrente principale è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 117 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163

    La norma non vieta la cessione dei crediti derivanti da appalti pubblici a soggetti diversi da banche e intermediari finanziari; per i crediti ceduti restano applicabili, nei limiti compatibili, le discipline speciali sulla cessione dei crediti verso la pubblica amministrazione.

  • artt. 69 e 70 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440

    Si applicano ai crediti verso l'Amministrazione statale e non sono estensibili analogicamente agli enti locali; richiedono forme e notificazione specifiche per la cessione.

  • art. 9 legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F

    Vieta la cessione dei crediti derivanti da contratti ancora in corso senza adesione dell'Amministrazione interessata.

  • art. 13 d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063

    Richiamato come possibile base per il compenso di prestazioni eccedenti o indennizzo; nel caso concreto escluso perché i lavori aggiuntivi non erano stati ordinati o ratificati dalla stazione appaltante.

  • art. 14 d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063

    La disciplina del quinto d'obbligo non è applicabile quando l'esecuzione eccedente non sia stata autorizzata o ratificata e il contratto delimiti in modo puntuale l'oggetto della prestazione.

  • art. 2041 c.c.

    L'azione generale di arricchimento è esclusa quando i rapporti tra le parti sono regolati da un contratto e difetta il requisito di sussidiarietà.

  • art. 1671 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente in tema di recesso dell'appaltante; la Corte ha escluso che nel caso concreto vi fosse un recesso illegittimo, perché il contratto aveva una durata limitata alla stagione estiva.

  • art. 345 legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F

    Invocato per il risarcimento in caso di recesso dell'amministrazione; la domanda è stata ritenuta non fondata perché non vi era un recesso illegittimo e il rapporto non aveva la durata triennale dedotta dalla ricorrente.

  • artt. 1175, 1375 c.c.

    I doveri di correttezza e buona fede non consentono, dopo la stipulazione, di sovvertire il contenuto negoziale liberamente accettato; non possono essere invocati per contestare clausole contrattuali chiaramente pattuite, salvo specifiche ipotesi di nullità o annullabilità.

  • art. 1373 c.c.

    Richiamato in relazione alla tesi del recesso; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché fondata su una diversa interpretazione del contratto.

  • art. 1362 c.c. e ss.

    L'interpretazione del contratto scritto va desunta dal contenuto dell'atto secondo i canoni legali; in cassazione è censurabile solo la violazione di tali canoni o un vizio logico della motivazione.

  • art. 369, secondo comma, n. 2 c.p.c.

    L'onere è soddisfatto con il deposito della copia autentica della sentenza impugnata contenente la relata o prova della notificazione.

  • art. 325, secondo comma, c.p.c.

    Il ricorso è tempestivo se notificato entro il termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza.

  • art. 366, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c.

    L'inammissibilità per difetto di specificità sorge solo quando l'esposizione del ricorso sia oscura o lacunosa al punto da pregiudicare l'intelligibilità delle censure.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c.

    In cassazione non è consentito usare la deduzione di violazione di legge per sollecitare un riesame del merito; il vizio motivazionale è scrutinabile solo nei limiti normativi vigenti.

  • art. 348-ter, quarto comma, c.p.c.

    La preclusione prevista dalla norma riguarda il vizio di motivazione e non impedisce, di per sé, la deduzione di violazioni di legge.

Massime di principio

  • Nei contratti di appalto pubblico, la qualificazione come appalto a corpo o a misura dipende dal contenuto complessivo del contratto scritto e dalla chiara volontà negoziale risultante dall'atto, non da mere previsioni di bando o da elementi esterni se non richiamati in modo rilevante nel contratto.
  • In cassazione non è consentito censurare l'interpretazione del contratto limitandosi a proporre una lettura alternativa dei documenti di causa: occorre indicare specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati o quali vizi logici rendano la motivazione censurabile.
  • Le prestazioni eseguite oltre il limite contrattualmente previsto non sono remunerabili come lavori aggiuntivi, né possono fondare il quinto d'obbligo o un indennizzo, se non risultano preventivamente ordinate o successivamente ratificate dalla stazione appaltante secondo il regime applicabile.
  • L'azione generale di arricchimento è preclusa quando il rapporto tra le parti è regolato da un contratto e manca il requisito della sussidiarietà rispetto agli altri rimedi negoziali o speciali.
  • La cessione dei crediti derivanti da appalti pubblici è ammissibile, ma l'operatività delle regole speciali sulla cessione verso la pubblica amministrazione dipende dal tipo di ente committente e dalle condizioni soggettive e formali previste dalla disciplina applicabile.
  • I doveri di correttezza e buona fede non possono essere usati, dopo la stipulazione, per rimettere in discussione il contenuto di clausole chiaramente accettate dalle parti, salvo che la clausola sia colpita da specifici vizi invalidanti.
  • Il giudizio di legittimità non può essere trasformato in un terzo grado di merito: quando la sentenza impugnata individua in modo univoco la durata del rapporto e l'assetto dei diritti delle parti, le censure che mirano solo a una diversa ricostruzione fattuale sono inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.