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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31821/2024 del 10/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società a responsabilità limitata in liquidazione ha impugnato in cassazione la sentenza della corte d'appello che aveva confermato la dichiarazione di fallimento pronunciata su istanza dell'agente della riscossione. La controversia nasceva da debiti verso l'Erario e dalla verifica dei presupposti di fallibilità della società. La ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 1 l. fall., sostenendo che un immobile pignorato non dovesse più considerarsi nel patrimonio attivo ai fini del superamento delle soglie dimensionali; 2) violazione della disciplina sul sovraindebitamento, assumendo che la procedura aperta sul patrimonio del socio unico ostasse al fallimento della società, anche perché il socio sarebbe responsabile dei debiti sociali; 3) violazione degli artt. 6 l. fall. e 2948 c.c., contestando la prova del credito erariale, la validità della notifica di alcune cartelle e la prescrizione; 4) violazione dell'art. 4, comma 4, d.l. 41/2021, ipotizzando che talune partite esattoriali potessero essere annullate d'ufficio e quindi incidere sull'esistenza del debito posto a base dell'istanza di fallimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso e ha condannato la ricorrente alle spese. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il pignoramento di un immobile può incidere sul suo valore, ma non esclude che il bene resti parte dell'attivo patrimoniale, e che comunque la ricorrente non aveva dimostrato che il valore complessivo dell'attivo scendesse sotto la soglia di legge. Ha respinto il secondo motivo, chiarendo che la procedura di sovraindebitamento del socio unico non si estende al patrimonio della società, per l'autonomia patrimoniale della s.r.l., e che l'eventuale responsabilità del socio non elimina la distinzione dei patrimoni né impedisce distinte procedure concorsuali. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché riproponeva censure già disattese in appello senza confrontarsi con le rationes decidendi e con gli accertamenti di merito già coperti da giudicato interno; inoltre ha valorizzato la mancata specifica contestazione della ricezione delle intimazioni di pagamento interruttive della prescrizione. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, ritenuto meramente ipotetico, perché la ricorrente non aveva indicato quali cartelle fossero effettivamente soggette ad annullamento d'ufficio.

Norme richiamate

  • art. 1 l. fall.

    Ai fini della fallibilità, il superamento della soglia dimensionale va valutato sull'attivo patrimoniale complessivo; un immobile pignorato può subire una riduzione durevole di valore, ma resta un bene dell'attivo finché non si dimostri che tale riduzione incida fino a far scendere l'attivo sotto il limite legale.

  • art. 2426, primo comma n. 3, c.c.

    È richiamato come criterio contabile per sostenere che una immobilizzazione materiale può essere iscritta a valore inferiore se il bene ha perso durevolmente valore; tale logica può valere anche per stimare l'incidenza del pignoramento sul valore del bene.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    La contestazione del valore attribuito all'immobile è sindacabile in cassazione solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale ammesso dalla norma, come interpretata dalle Sezioni Unite.

  • art. 1, comma 2, n. 1, l. fall.

    La soglia dimensionale per l'assoggettabilità a fallimento richiede una prova concreta che l'attivo patrimoniale sia inferiore al limite previsto.

  • art. 14 ter l. n. 3/2012

    La procedura di sovraindebitamento del socio non costituisce ostacolo alla procedura concorsuale nei confronti della società, poiché i patrimoni restano distinti.

  • art. 2462, comma 2, c.c.

    La responsabilità del socio unico per le obbligazioni sociali non elimina l'autonomia patrimoniale della società e non comporta confusione tra i due patrimoni.

  • art. 2464 c.c.

    Il mancato adempimento degli obblighi del socio unico non comporta confusione dei patrimoni; rileva solo ai fini della possibilità dei creditori sociali di agire anche sul patrimonio del socio.

  • art. 2470 c.c.

    È richiamato insieme all'art. 2464 c.c. per affermare che la responsabilità del socio unico non annulla la distinzione tra patrimonio sociale e personale.

  • art. 61 l. fall.

    "il creditore di più coobbligati in solido concorre nel fallimento di quelli tra essi che sono falliti per l'intero credito in capitale ed accessori, sino al totale pagamento"

    Conferma la possibilità di attivare procedure concorsuali distinte contro soggetti obbligati in solido.

  • art. 6 l. fall.

    Nel contesto del ricorso è richiamato per contestare la prova del credito erariale ai fini della dichiarazione di fallimento.

  • art. 2948 c.c.

    È invocato dalla ricorrente per sostenere la prescrizione di alcuni crediti tributari portati da cartelle di pagamento.

  • art. 1219 c.c.

    Le intimazioni di pagamento successive alle cartelle sono considerate atti idonei a costituire in mora e a interrompere il termine prescrizionale.

  • art. 2943 c.c.

    Le intimazioni di pagamento notificte sono ritenute atti interruttivi della prescrizione.

  • art. 4, comma 4, d.l. n. 41/2021

    La censura è giudicata inammissibile perché formulata in modo ipotetico e senza indicare le specifiche cartelle soggette ad annullamento d'ufficio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato დამატivo in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Ai fini dell'accertamento dei requisiti dimensionali per la fallibilità, un bene pignorato non esce automaticamente dall'attivo patrimoniale della società: occorre dimostrare concretamente che la perdita di valore del bene incida sul complessivo attivo fino a farlo scendere sotto la soglia di legge.
  • La procedura di sovraindebitamento aperta nei confronti del socio unico di una società di capitali non impedisce la dichiarazione di fallimento della società, perché l'autonomia patrimoniale della persona giuridica mantiene separati i patrimoni e consente distinte iniziative concorsuali.
  • In cassazione, la riproposizione di censure già disattese nei gradi di merito è inammissibile se non si confronta specificamente con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata e con gli accertamenti di fatto non devoluti.
  • La contestazione della prova del credito posto a fondamento dell'istanza di fallimento richiede una critica specifica e completa degli elementi valorizzati dal giudice di merito; in mancanza, gli accertamenti non specificamente impugnati restano fermi.
  • Le eccezioni basate su sanatorie o annullamenti fiscali sopravvenuti sono inammissibili se formulate in modo meramente ipotetico e senza individuare con precisione le posizioni debitorie concretamente interessate.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaGiudicato

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