Sentenza del 02/08/2024 n. 21915 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha impugnato la cartella di pagamento per tassa automobilistica relativa al 2008, contestando la prescrizione del credito e la validità della notificazione dell’avviso di accertamento del 16 settembre 2011. In cassazione ha dedotto: (1) violazione degli artt. 2943 e 2945 c.c. e dell’art. 5 del D.L. n. 953/1982, sostenendo che anche dopo l’avviso il credito resta soggetto al termine triennale e che non opera la conversione in prescrizione decennale senza un titolo giudiziale definitivo; (2) omesso esame della mancata prova che l’avviso notificato fosse riferibile alla tassa oggetto della cartella; (3) invalidità della notificazione dell’avviso, contestando la sottoscrizione sulla relata e richiamando una sentenza non definitiva del Tribunale di Roma che ne avrebbe accertato la non autenticità.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo e dichiarato assorbiti gli altri due. Ha stabilito che per la tassa automobilistica si applica il termine triennale previsto dall’art. 5 del D.L. n. 953/1982 anche alla fase di riscossione e che la prescrizione decorre dalla definitività dell’avviso, ossia dalla scadenza dei 60 giorni per impugnarlo. L’avviso, notificato il 16 settembre 2011, è divenuto definitivo il 16 novembre 2011; il termine è quindi scaduto il 16 novembre 2014, mentre la cartella è stata notificata il 23 febbraio 2015 ed era tardiva. La Corte ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che aveva respinto l’appello contro il rigetto pronunciato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, e ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuente. Spese dell’intero giudizio compensate.
Norme richiamate
Del resto, la lettera della disposizione in esame fa riferimento alla prescrizione dell'azione "per il recupero delle tasse", con ciò evidentemente riferendosi sia alla fase di accertamento, prodromica, che a quella successiva relativa alla notifica della cartella esattoriale.
Il termine triennale previsto per il recupero della tassa automobilistica riguarda sia l’attività di accertamento sia la successiva riscossione mediante cartella.
In questa direzione, d'altra parte, orienta altresì quanto affermato da Cass. n. 18110/2004, Cass. 9076/2017; Cass. 12838/2022 secondo la quale il credito erariale per la riscossione dell'IVA (a seguito di accertamento divenuto definitivo) è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod. civ. decorrente, ai sensi dell'art. 2935 dello stesso codice, dal momento in cui il credito diventa esigibile, e cioè dalla data (sessantesimo giorno successivo a quello della notificazione dell'avviso di accertamento) in cui l'accertamento diviene definitivo per mancata impugnazione.
La prescrizione decorre da quando il diritto può essere fatto valere. Nel caso esaminato, il credito diventa esigibile quando l’avviso di accertamento diviene definitivo, alla scadenza dei 60 giorni per impugnarlo.
La scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati di riscossione mediante ruolo.
La mancata impugnazione di una cartella rende il credito irretrattabile, ma non trasforma il termine breve di prescrizione in quello decennale. La conversione è possibile solo in presenza di un titolo giudiziale definitivo.
Peraltro, l'ontologica differenza tra termini "decadenziali" e termini "prescrizionali", rispetto ai quali la natura tipicamente recettizia (art. 1335 cod. civ.) dell'atto - interruttivo - posto in essere dall'Amministrazione esclude, ragionevolmente, di estendere a tale categoria di atti il più volte evocato principio di scissione degli effetti della notificazione, per cui, al di là del nomen iuris e della formale qualificazione giuridica operata dal legislatore, l'istituto di cui all'art. 5 cit. è riconducibile piuttosto all'istituto della decadenza con riferimento alla fase dell'accertamento (art. 2964 cod. civ.).
Per la fase di accertamento, il termine dell’art. 5 è qualificato sostanzialmente come termine decadenziale; non si applica quindi automaticamente la scissione degli effetti della notificazione propria di altri contesti.
Ne segue l'accoglimento del ricorso e conseguente cassazione della sentenza impugnata; non essendo necessari accertamenti in fatto, la decisione nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., mediante accoglimento del ricorso originario della parte contribuente.
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Massime di principio
- Per la tassa automobilistica soggetta all’art. 5 del D.L. n. 953/1982, il termine triennale riguarda anche la riscossione mediante cartella, non soltanto l’accertamento.
- Se l’avviso di accertamento è validamente notificato e non viene impugnato, il termine di prescrizione del credito decorre dalla sua definitività, ossia dalla scadenza dei 60 giorni per proporre ricorso.
- La cartella notificata oltre il termine triennale così calcolato è tardiva; la definitività degli atti amministrativi di riscossione non converte, da sola, la prescrizione breve in decennale.
- La disciplina dei termini prevista per i tributi locali non si applica automaticamente alla tassa automobilistica, che, secondo la decisione, resta regolata dalla disciplina statale specifica.
- Se la controversia è risolvibile sulla base del termine di prescrizione, le ulteriori contestazioni sulla corrispondenza tra avviso e cartella e sulla validità della notificazione possono restare assorbite e non essere decise.
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