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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39871/2021 del 14/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Puglia che, accogliendo l'appello dell'Agenzia delle Entrate, aveva riformato la decisione di primo grado favorevole alla contribuente su un avviso di accertamento relativo all'anno 2008, concernente IVA, IRES e IRAP. Il ricorso era articolato in tre motivi: con il primo si denunciava la violazione dell'art. 57, comma 1, del d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR avesse accolto l'appello su un tema costituente domanda nuova, in violazione del divieto di ius novorum nel processo tributario; con il secondo si deduceva la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., assumendo che il giudice d'appello avesse errato nella valutazione del materiale probatorio e nella "lettura" dei fatti; con il terzo si lamentava la nullità della sentenza per motivazione apparente o comunque insufficiente ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., ritenendo che la motivazione della CTR fosse solo assertiva e priva di reale apparato argomentativo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, osservando che il controllo di legittimità sulla motivazione, dopo la riforma dell'art. 132 c.p.c., è limitato al rispetto del "minimo costituzionale" e che la sentenza impugnata non presentava assenza di motivazione, motivazione apparente, contraddittorietà irriducibile o perplessità/incomprensibilità. Ha inoltre ritenuto infondato il primo motivo, perché nel processo tributario la domanda si considera nuova solo se mutano l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia mediante l'introduzione di nuove circostanze o situazioni giuridiche; nella specie, la pretesa dell'Amministrazione era rimasta invariata, essendo sempre fondata sull'inidoneità della documentazione prodotta a dimostrare certezza, competenza e inerenza dei costi dedotti come spese di sponsorizzazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché la censura ex artt. 115 e 116 c.p.c. è proponibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte, prove acquisite fuori dai limiti legali, oppure abbia disatteso prove legali o attribuito efficacia probatoria piena a elementi che non la hanno; non era questo il caso, trattandosi in realtà di critica alla valutazione del materiale istruttorio. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 57, comma 1, d.lgs. 546/1992

    divieto generale di ius novorum

    Nel processo tributario la domanda è nuova solo se mutano l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia mediante l'introduzione di nuove circostanze o situazioni giuridiche; non basta una diversa argomentazione a sostegno della medesima pretesa.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione della norma è deducibile in cassazione non per una semplice erronea valutazione delle prove, ma solo se il giudice abbia utilizzato prove non dedotte o acquisite fuori dei limiti legali, oppure abbia attribuito valore di prova legale a elementi che non lo sono.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è ammissibile solo nei casi di uso distorto delle regole legali di valutazione della prova, non quando si contesti il mero apprezzamento di merito delle risultanze istruttorie.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica del rispetto del minimo costituzionale; è denunciabile solo la mancanza assoluta di motivazione, la motivazione apparente, la contraddittorietà irriducibile o la motivazione perplessa/incomprensibile.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione del provvedimento deve superare la soglia minima di intelligibilità e presenza richiesta dalla Costituzione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Ha introdotto la previsione dell'ulteriore contributo unificato nei casi indicati dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il divieto di domande nuove in appello opera solo quando l'appellante introduca una pretesa diversa per oggetto sostanziale o per termini della controversia; non vi è mutamento della domanda se la parte insiste sulla medesima pretesa fiscale, limitandosi a contestare l'idoneità della prova documentale offerta dal contribuente.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per censurare la mera valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; il vizio ricorre solo quando il giudice utilizzi prove non introdotte validamente nel processo, disattenda prove legali o attribuisca valore vincolante a elementi che ne sono privi.
  • La motivazione della sentenza è censurabile in cassazione soltanto quando sia assente, meramente apparente, irriducibilmente contraddittoria o incomprensibile; non è sufficiente lamentare che la motivazione sia sintetica o non condivisibile nel merito.
  • Se il ricorso per cassazione è respinto, la parte ricorrente è tenuta al pagamento delle spese di lite e, ricorrendone i presupposti normativi, anche dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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