Cassazione Civile, Ordinanza n. 07119/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (coniuge)
La controversia
La controversia nasceva da una domanda di condanna al pagamento di euro 90.000 proposta da un coniuge contro l'altro. Il ricorrente sosteneva di avere sostenuto, con denaro proprio, le spese per la ristrutturazione di un immobile di proprietà della resistente, destinato a residenza familiare, e di avere diritto al rimborso in forza di una scrittura del 7 novembre 2013 che, a suo dire, costituiva riconoscimento di debito. La resistente eccepiva che quelle uscite erano contributi ai bisogni della famiglia ex art. 143 c.c. e contestava che il foglio firmato in bianco fosse stato completato lecitamente, deducendone il riempimento contra pacta. Il Tribunale aveva accolto la domanda ritenendo provato il riconoscimento di debito; la Corte d'appello, invece, ha riformato integralmente la decisione, ritenendo provato il riempimento contra pacta e l'assenza di una vera ricognizione di debito. In Cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi, violazione degli artt. 115, 116, 229 c.p.c. e 2735 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la Corte territoriale non avesse considerato asserite confessioni giudiziali e stragiudiziali della controparte e la documentazione delle spese sostenute.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura nella parte in cui introduceva per la prima volta il diverso fondamento della confessione giudiziale e stragiudiziale, tema non affrontato dalla sentenza impugnata e non adeguatamente localizzato nei precedenti gradi di merito. Ha inoltre escluso che le dichiarazioni rese in udienza presidenziale dai coniugi integrassero confessione giudiziale, richiamando il principio per cui tali dichiarazioni non hanno valore di prova legale e la loro mancata considerazione non integra violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Quanto alla lettera raccomandata e alla documentazione delle spese, ha rilevato difetti di specificità e comunque la loro inidoneità a sovvertire l'accertamento di merito. È stata confermata la condanna del ricorrente alle spese e dato atto del raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
Le spese sostenute per i bisogni familiari sono richiamate come possibile causa di irripetibilità delle somme erogate in costanza di matrimonio.
La scrittura privata è stata valutata in primo grado come piena prova del riconoscimento di debito, ma la Corte d'appello ne ha escluso la valenza per riempimento contra pacta.
Non risulta violato per il mancato esame di elementi che il ricorrente pretendeva valorizzare come confessioni, trattandosi di questioni nuove o di fatti rimessi alla valutazione del merito.
Non sussiste vizio di violazione della prova legale, poiché le dichiarazioni rese in udienza presidenziale non hanno valore di confessione giudiziale e gli altri documenti richiedevano una valutazione di merito.
È invocato dal ricorrente per qualificare come confessioni le dichiarazioni della controparte, ma la Corte esclude tale qualificazione.
La Corte ne esclude l'applicabilità alle dichiarazioni rese in sede presidenziale, perché non integrano confessione giudiziale o stragiudiziale con valore di prova legale.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
La censura di violazione di legge è stata ritenuta infondata/inammissibile perché diretta in realtà a sollecitare una diversa valutazione del merito.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
L'omesso esame di fatti decisivi è stato escluso sia per novità della prospettazione sia per difetto di specificità e per l'insindacabilità in cassazione della rivalutazione del materiale probatorio.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
È stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Le dichiarazioni rese dai coniugi in sede di udienza presidenziale, anche se provenienti dalla parte, non integrano di regola confessione giudiziale con efficacia di prova legale, ma costituiscono elementi fattuali liberamente apprezzabili dal giudice di merito.
- In cassazione non è consentito trasformare una censura sulla valutazione delle prove in una nuova ricostruzione del fatto costitutivo della pretesa: se la sentenza impugnata ha escluso la valenza del documento azionato, la parte deve aggredire specificamente quella ratio decidendi.
- Il vizio di omesso esame di fatti decisivi richiede che il fatto sia stato effettivamente discusso nei giudizi di merito, che sia decisivo e che il ricorrente ne indichi puntualmente la sede processuale; in difetto la censura è inammissibile.
- La scrittura privata formata su foglio firmato in bianco può essere contestata mediante prova ordinaria quando si deduca un riempimento contra pacta, mentre l'ambito della querela di falso riguarda l'ipotesi diversa dell'abusivo riempimento non autorizzato.
- Documenti relativi a spese sostenute da un soggetto non sono di per sé prova del debito dell'altro coniuge, se non dimostrano direttamente l'obbligazione posta a suo carico.
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