Cassazione Civile, Ordinanza n. 34573/2021 del 16/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un avvocato, anche quale procuratore e domiciliatario di un altro avvocato, aveva chiesto in sede ex art. 14 D.Lgs. 150/2011 la condanna della società cliente al pagamento del saldo dei compensi per prestazioni professionali rese in suo favore. In udienza la società aveva offerto il pagamento di una somma, e i ricorrenti avevano ridotto l'importo preteso. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma aveva liquidato le spese di lite in misura molto contenuta, senza distinguere le fasi del giudizio, assumendo anche la condotta processuale tenuta da uno dei difensori durante l'udienza. Con il ricorso per cassazione si denunciavano violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., dell'art. 2233 c.c., dell'art. 4 del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 37/2018, e dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., sostenendo che la liquidazione delle spese era avvenuta in importo complessivo, senza separazione delle fasi, e in misura inferiore ai minimi consentiti dai parametri tariffari, con motivazione insufficiente e riferita solo alla fase decisionale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo alla liquidazione delle spese. Ha affermato che la liquidazione giudiziale dei compensi, in applicazione del D.M. n. 55/2014, deve essere effettuata per ciascuna fase del giudizio e nel rispetto dei parametri normativi. Ha inoltre osservato che, a seguito della modifica introdotta dal D.M. n. 37/2018, la riduzione dei compensi non può spingersi oltre il limite del 50% dei valori medi, limite che opera come soglia minima inderogabile. Poiché l'ordinanza impugnata aveva liquidato complessivamente 500 euro per compensi, a fronte di un valore della controversia pari a 5.652,04 euro e di parametri tabellari ben superiori, la statuizione è stata ritenuta erronea. La Corte ha quindi cassato l'ordinanza con rinvio al Tribunale di Verona, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Norma processuale utilizzata per il procedimento di liquidazione giudiziale dei compensi professionali dell'avvocato.
Richiamato come parametro per la condanna alle spese della parte soccombente.
Richiamato per la determinazione del compenso professionale.
"Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attivita' prestata, dell'importanza, della natura, della difficolta' e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessita' delle questioni giuridiche e di fatto trattate..."
La liquidazione deve avvenire tenendo conto dei parametri indicati e dei valori medi tabellari; la riduzione non può scendere oltre il limite del 50% dei valori medi.
Ha modificato il D.M. n. 55/2014 e, nel testo applicabile ratione temporis, ha rafforzato il vincolo di inderogabilità dei minimi tariffari.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato per censurare l'insufficienza della motivazione sulla liquidazione delle spese.
Richiamato nel provvedimento di merito per la decorrenza degli interessi.
Massime di principio
- In tema di liquidazione giudiziale dei compensi professionali, il giudice deve procedere alla liquidazione per ciascuna fase del giudizio, così da consentire il controllo della correttezza dei parametri applicati e del rispetto delle tabelle.
- La riduzione dei compensi rispetto ai valori medi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, non può oltrepassare il limite del 50%: tale soglia costituisce il minimo oltre il quale il giudice non può scendere.
- Eventuali valutazioni negative sulla condotta processuale del difensore non consentono di liquidare spese in misura inferiore ai minimi tariffari previsti dalla disciplina applicabile.
- La liquidazione complessiva e non analitica delle spese, se impedisce la verifica del rispetto dei parametri normativi, integra vizio censurabile in sede di legittimità.
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