Cassazione Civile, Ordinanza n. 25053/2023 del 22/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria contestava a una società la detrazione indebitamente operata dell'IVA per l'anno 2009, assumendo l'inesistenza delle operazioni fatturate. La CTP rigettava il ricorso della società; la CTR dichiarava invece inammissibile l'appello della contribuente per difetto di specificità dei motivi. In cassazione la società deduceva, con un unico motivo, la violazione dell'art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo che le fatture contestate erano state regolarmente registrate e contabilizzate sia dalla società sia dalle controparti, con confluenza dell'imposta nelle liquidazioni periodiche e versamento dell'IVA, sicché non vi sarebbe stato alcun rischio di perdita per l'erario. La doglianza, però, non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva dichiarato inammissibile l'appello e non aveva esaminato il merito della pretesa tributaria.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendo inammissibile l'unico motivo, perché non specificamente riferito alla statuizione della CTR che aveva dichiarato inammissibile l'appello. La censura investiva infatti il merito dell'accertamento IVA e non la ragione processuale posta a fondamento della decisione impugnata. Sono state quindi confermate la declaratoria di inammissibilità dell'appello e, in sede di legittimità, la soccombenza della società con condanna alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972
La norma viene invocata dalla ricorrente per sostenere la legittimità della detrazione IVA in presenza di fatture regolarmente registrate e contabilizzate; la Corte non entra nel merito della questione perché la censura è ritenuta estranea alla ratio della decisione impugnata.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per cassazione per dedurre la violazione di legge.
La Corte richiama il difetto di interesse quale ulteriore ragione di inammissibilità quando si censurano statuizioni non pertinenti alla decisione impugnata.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata; censure prive di attinenza al decisum determinano inammissibilità per mancanza di motivi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato quale parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo deve essere specificamente rivolto contro la ratio decidendi della sentenza impugnata; se la censura si limita a contestare questioni di merito non esaminate dal giudice d'appello, il ricorso è inammissibile.
- Quando la decisione di appello si fonda su una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, non è consentito in cassazione aggredire soltanto il merito della controversia senza censurare la ragione processuale posta a base della sentenza.
- La specificità del motivo ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. richiede l'esatta individuazione del capo impugnato e l'esposizione di ragioni intelligibili e pertinenti alla decisione effettivamente resa.
- Le statuizioni di primo grado non sono autonomamente censurabili in cassazione quando la sentenza impugnata le abbia assorbite o sostituite con una diversa motivazione della decisione di appello.
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